Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.3 del 4-1-1990)
IL RETTORE Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 25 giugno 1988; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. L'art. 491 (ex art. 474), relativo ai corsi di perfezionamento in: "arte mineraria e preparazione dei minerali", "ricerca e produzione degli idrocarburi", "preparazione dei minerali e metallurgia", facenti capo alla facolta' di ingegneria, e' soppresso. Sono altresi' soppressi gli articoli dal 492 (ex 474) al 498 (ex 481) relativi alle norme generali che regolano i predetti corsi di perfezionamento. Il presente decreto sara' inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cagliari, addi' 22 novembre 1989 Il rettore: CASULA