N. 2 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 settembre 1988
N. 2 Ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dalla corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Aloisi Domenico e Vesan Silvano ed altra Elezioni - Elezioni al consiglio regionale della Valle d'Aosta Cause di ineleggibilita' alla carica di consigliere regionale - Ricorso alla corte d'appello - Giurisdizione in unico grado - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai consiglieri delle regioni a statuto ordinario ai quali e' assicurato il doppio grado di giurisdizione. (Legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 19; legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 7; legge 5 agosto 1962, n. 1257, art. 27). (Cost., art. 3).(GU n.4 del 25-1-1989 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 1245/1988 r.g., promossa da Aloisi Domenico, elettivamente domiciliato in Torino, via XX Settembre, 60, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gallenca che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso elettorale, ricorrente, contro Vesann Silvano, residente in Chatillon (Aosta), elettivamente domiciliato in Torino, via L. Mercantini, 6, presso lo studio del prof. avv. Andrea Comba che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. C. Piccini del Foro di Genova, per procura speciale in atti, resistente; Visto il ricorso 23 agosto 1988 proposto, ai sensi dell'art. 22 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, da Domenico Aloisi, consigliere della regione autonoma Valle d'Aosta, nei confronti di Silvano Vesan, la cui elezione alla stessa carica era stata convalidata dal consiglio regionale in data 27 luglio 1988; Visto il controricorso del Vesan, il quale ha contestato la propria assunta ineleggibilita', e sollevato, in via subordinata, eccezione di illegittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 6 della citata legge, nella parte in cui fa risalire l'efficacia delle cause di ineleggibilita' al momento dell'accettazione della candidatura invece che a quello della convalida dell'elezione; Vista l'ordinanza 25 settembre 1987 con la quale questa stessa corte ha sollevato, in altro procedimento promosso dal medesimo Aloisi, questione di legittimita' costituzionale della norma che attribuisce la giurisdizione in unico grado alla corte d'appello di Torino, privando cosi' i consiglieri della regione valdostana, rispetto a quelli delle regioni a statuto ordinario, di un grado di giurisdizione; Ritenuto che tale questione si profila, nella fattispecie, come assorbente a fronte di ogni altra, attinendo alla giurisdizione-competenza di questa corte; Ritenuto che quindi il presente giudizio va sospeso e gli atti rimessi alla Corte costituzionale, affinche' si pronunci in ordine alla legittimita' costituzionale, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, delle leggi n. 108/1968, e n. 157/1981, che non hanno esteso alla regione autonoma Valle d'Aosta il nuovo contenzioso elettorale amministrativo di cui alla legge n. 1147/1966 e di riflesso, quindi, dell'art. 27 della legge 25 agosto 1962, n. 1257;
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Rilevata la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, e di riflesso dell'art. 27 della legge 25 agosto 1962, n. 1257; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alla parte non costituita regione Valle d'Aosta, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri. Cosi' deciso, in camera di consiglio della prima sezione civile della corte d'appello di Torino, il 30 settembre 1988. (Seguono le firme) 89C0004