N. 3 ORDINANZA 9 - 18 gennaio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Circolazione stradale - Trasporto - Responsabilita' per fatto
 illecito - Conducente, committente e proprietario del veicolo -
 Presunta configurazione di una responsabilita' oggettiva concorsuale
 - Manifesta infondatezza.
 (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 121, nono comma, cosi' come
 sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38).
 (Cost., art. 3)
(GU n.4 del 25-1-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO,  avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI.
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art.121, co. nono,
 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393  (Testo  unico  delle  norme  sulla
 circolazione  stradale),  come  modificato  dall'art.  12 della l. 10
 febbraio 1982, n. 38 (Modifiche ad alcuni articoli del  codice  della
 strada,  e  della l. 27 novembre 1980 n. 815, riguardanti i pesi e le
 misure dei veicoli), promosso con ordinanza  emessa  il  15  dicembre
 1987  dal Pretore di Torino sul ricorso proposto dalla s.n.c. SMAL-BO
 contro il Prefetto  di  Torino,  iscritta  al  n.  121  del  registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto che, con ordinanza 15 dicembre 1987, il Pretore di Torino
 sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 121, co.
 nono,  d.P.R.  15  giugno  1959 n. 393 (T.U. norme sulla circolazione
 stradale), cosi' come sostituito dall'art. 12 della  l.  10  febbraio
 1982  n.  38 (Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, e
 della l. 27 novembre 1980 n. 815, riguardanti i pesi e le misure  dei
 veicoli), con riferimento all'art. 3 della Costituzione;
      che,  secondo  il  Pretore,  il  citato comma nono dell'articolo
 impugnato configurerebbe  "una  sorta  di  responsabilita'  oggettiva
 concursuale",  mentre nel sistema la responsabilita' per fatto altrui
 e' limitata all'ambito del vincolo di solidarieta' (vedi art.li 3,  5
 e  6  della l. n. 689 del 1981), in guisa che il pagamento del dovuto
 da parte di taluno  dei  coobbligati  (come  nella  specie)  estingue
 l'intera obbligazione nei confronti di tutti;
      che  nella specie, invece, sia il proprietario che il conducente
 del veicolo in sovraccarico, ed eventualmente persino il committente,
 dovrebbero  -  secondo l'ordinanza - rispondere ciascuno nella stessa
 misura e indipendentemente dal pagamento effettuato dagli altri;
      che,  cio' precisato, sembra al giudice irragionevole il divieto
 di accertamento delle singole responsabilita' quando, a  norma  della
 citata  legge n. 689 del 1981, la responsabilita' dei concorrenti nel
 fatto illecito dev'essere sempre provata, e anche per violazioni piu'
 gravi;
      che  una  siffatta  situazione  determinerebbe un ingiustificato
 trattamento  differenziato  fra  le  due  identiche   posizioni   con
 conseguente violazione dell'art. 3 Costituzione;
      che  e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri, rappresentato dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  per
 chiedere  che  la sollevata questione venga dichiarata manifestamente
 infondata;
    Considerato  che  il  giudice  a  quo  non  ha tenuto conto che il
 vincolo di solidarieta' esisteva soltanto nel comma settimo dell'art.
 12  della  proposta  di  legge  n.  299,  d'iniziativa  parlamentare,
 presentata alla Camera il 10 luglio  1979,  il  quale  effettivamente
 recitava:   "Sono   responsabili  in  solido  con  il  conducente  il
 proprietario del veicolo, nonche' il committente quando si tratti  di
 trasporto eseguito per suo conto esclusivo";
      che,  pero',  a seguito dei rilievi intervenuti durante i lavori
 preparatori, il testo  definitivo  della  legge  approvata  e'  stato
 significativamente  mutato  in  quello  attualmente  impugnato,  dove
 vengono sanzionate  le  tre  diverse  condotte  del  conducente,  del
 proprietario  del  veicolo  ed  eventualmente del committente, si' da
 doversi ritenere che a carico dei tre soggetti vengono posti autonomi
 obblighi  di  comportamento  che  si  sostanziano  -  specie  per  il
 proprietario del veicolo - in un  dovere  di  vigilanza,  quando  sia
 escluso il concorso;
      che,  percio',  i  tre  soggetti  rispondono  ciascuno per fatto
 proprio, sicche' la  prova  della  responsabilita'  di  ognuno  resta
 regolata dai principi generali;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 121, comma nono, d.P.R. 15  giugno  1959  n.
 393  (T.U.  norme sulla circolazione stradale), cosi' come sostituito
 dall'art. 12 della l. 10 febbraio 1982 n.  38  (Modifiche  ad  alcuni
 articoli del codice della strada, e della l. 27 novembre 1980 n. 815,
 concernenti i pesi e le misure dei veicoli), sollevata dal Pretore di
 Torino  con  ordinanza  15 dicembre 1987 e con riferimento all'art. 3
 della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0016