N. 13 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 novembre 1988

                                 N. 13
      Ordinanza emessa il 7 novembre 1988 dal tribunale di Trieste
           nel procedimento penale a carico di Jevtic Slavica
 Imposta  - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante
 - Indeterminatezza,  in  parte  qua,  della  norma  incriminatrice  -
 Violazione del principio di tassativita' della fattispecie penale.
 (Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).
 (Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).
(GU n.5 del 1-2-1989 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza in data 7 novembre 1988 a
 seguito di dibattimento nel processo penale,  contro  Jevtic  Slavica
 imputati come in atti.
    Il   tribunale,   sull'eccezione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982,  sollevata  dalla  difesa
 dell'imputata, sentito il p.m.;
                             O S S E R V A
    La sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4,
 n. 7, della legge n.  516/1982  e'  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata.
    Sotto  il profilo della rilevanza appare evidente che la eventuale
 dichiarazione di illegittimita' costituzionale  della  norma  farebbe
 venir meno l'ipotizzabilita' del reato di frode fiscale in esame, per
 difetto di uno dei suoi elementi costitutivi.
    Sotto   il   profilo   della  non  manifesta  infondatezza  rileva
 considerare  che  secondo  la  costante  giurisprudenza  della  Corte
 costituzionale  il  principio  di  tassativita'  di  cui all'art. 25,
 secondo comma, della Costituzione non e' attuato  nella  legislazione
 penale seguendo sempre un criterio di rigorosa descrizione del fatto,
 poiche' spesso  le  norme  penali  si  limitano  ad  una  descrizione
 sommaria  o all'uso di locuzioni generiche, ma di ovvia comprensione,
 che richiamano concetti di comune esperienza o  valori  etico-sociali
 oggettivamente  accertabili  dall'interprete (Corte costituzionale 16
 dicembre 1970, n. 191, 8 luglio 1975, n. 188, 14 aprile 1980, n. 49).
    In   tal   senso   sono   state   ritenute  conformi  al  precetto
 costituzionale in esame le nozioni di cui agli  artt.  529  del  c.p.
 (atti   osceni),   594,  595  del  c.p.  (offese  al  decoro  e  alla
 reputazione), 591 del c.p. (abbandono di persona incapace  per  altre
 cause),  570  del  c.p.  (condotta  contraria all'ordine morale delle
 famiglie), 705 del c.p. (commercio non autorizzato di cose preziose),
 708 del c.p. (possesso di oggetti di valore non confacenti al proprio
 stato), 61, n. 1, e n. 7, del c.p. (aggravanti dei motivi  abietti  e
 futili e del danno patrimoniale di rilevante gravita') 62, n. 1, e n.
 4, del c.p. (attenuanti dei motivi di  particolare  valore  morale  e
 sociale  e  del danno patrimoniale di speciale tenuita', 403 del c.p.
 (vilipendio di religione dello Stato, 2, lett. c) n. 1, del d.P.R.  4
 agosto  1978,  n.  413  (violazioni  urbanistiche  che comportano una
 limitata entita' di volumi illegittimamente realizzati).
    Diversamente  deve  pero'  ritenersi  nell'ipotesi  delittuosa  in
 esame, poiche' la peculiarita'  del  sistema  penale  tributario  non
 consente  di  affermare  che  l'alterazione in misura rilevante della
 dichiarazione   sia   una   nozione   propria   del   linguaggio    o
 dell'intelligenza  comuni,  o  un valore etico-sociale oggettivamente
 accertabile dall'interprete, ne' un concetto  di  comune  esperienza,
 ovvero  desumibile  da  altre  fonti  legislative  o  dalla pregressa
 elaborazione giurisprudenziale.
    Al  riguardo  l'esame  della  giurisprudenza  di legittimita' e di
 merito  formatasi  sul  punto  evidenzia   l'inidoneita',   ai   fini
 considerati,  dei  criteri  elaborati  per  definire  la  nozione  di
 rilevanza.
    Infatti  l'adozione di un criterio percentualistico, appagante sul
 piano del rapporto tra contribuente e fisco, non lo e' altrettanto su
 quello  generale,  potendo  comportare  la  punibilita'  di  evasioni
 percentualmente consistenti, ma limitate in termini di valore per  la
 limitata  capacita'  contributiva  dell'interessato, ed invece la non
 punibilita'  di  evasioni  percentualmente   contenute,   anche'   se
 oggettivamente consistenti.
    Ne'   puo'  soccorrere  il  richiamo  ad  un  criterio  di  natura
 quantitativa, di cui nella norma incriminatrice in esame  non  vi  e'
 traccia alcuna: ancorare la rilevanza dell'alterazione alla soglia di
 punibilita' fissata in materia contravvenzionale  dall'art.  1  della
 legge  n.  516/1982  non  appare  operazione  consentita, non essendo
 ammissibile l'estensione analogica della norma al diverso  piano  del
 delitto che si considera.
    Da  quanto  precede discende che l'ampia discrezionalita' affidata
 al giudice in  ordine  alla  determinazione  di  uno  degli  elementi
 costitutivi  del  delitto contestato non e' idonea ad assicurare alla
 norma la funzione  di  astratta  predeterminazione  delle  situazioni
 rilevanti  sul  piano del diritto, dando luogo a una molteplicita' di
 soluzioni che appare in contrasto sia col principio  di  tassativita'
 della  legge  penale,  contenuto  nell'art.  25, secondo comma, della
 Costituzione, sia col principio di eguaglianza  di  cui  all'art.  3,
 primo comma, della Costituzione.
    Consegue  che  l'eccezione  difensiva,  essendo  rilevante  e  non
 manifestamente infondata, deve essere sottoposta  al  giudizio  della
 Corte costituzionale.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo  comma,  n.  7,  della
 legge  7  agosto  1982,  n.  516,  in  riferimento agli artt. 3 e 25,
 secondo comma, della Costituzione nella parte  in  cui  prevede  come
 elemento  costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del
 risultato della dichiarazione;
    Ordina la sospensione del processo;
    Dispone la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla
 Corte costituzionale, nonche' la notifica della presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa
 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
                         Il presidente: TRAMPUS

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