N. 17 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 ottobre 1988

                                 N. 17
      Ordinanza emessa il 28 ottobre 1988 dal tribunale di Forli'
            nel procedimento penale a carico dei Benini Iole
 Imposta  - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante
 - Indeterminatezza,  in  parte  qua,  della  norma  incriminatrice  -
 Violazione del principio di tassativita' della fattispecie penale.
 (Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).
 (Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).
(GU n.5 del 1-2-1989 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha   pronunciato   la  seguente  ordinanza  con  riferimento  alla
 questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata  dalla  difesa
 dell'imputata  relativamente all'art. 4, n. 7 della legge n. 516/1982
 per asserito contrasto con i principi di cui agli artt.  25,  seconda
 comma, e 3 della Costituzione.
                             O S S E R V A
    La  censura  attiene  alla formulazione della norma incriminatrice
 laddove la stessa, da un lato individua  quali  soggetti  attivi  del
 reato  solo  i  titolari di reddito da lavoro autonomo o di impresa e
 non anche gli amministratori di enti e societa', dall'altro pone come
 evento  materiale  del  reato  l'alterazione  in misura rilevante del
 risultato della dichiarazione.
    L'individuazione del soggetto attivo del reato urterebbe contro il
 principio di uguaglianza  sancito  dall'art.  3  della  Costituzione,
 mentre  l'indicazione  quale  evento  del  reato  di  una alterazione
 genericamente definita dalla  legge  come  rilevante,  contrasterebbe
 oltre che col sopra citato principio anche con quello di tassativita'
 delle  fattispecie  incriminatrici  previsto   dall'art.   25   della
 Costituzione.
    La   condotta   vietata   non   sarebbe  infatti  sufficientemente
 identificata con il rischio di obiettive  disparita'  di  trattamento
 conseguenti a discordanti applicazioni della norma in questione.
    Il  Tribunale  ritiene rilevante e non manifestamente infondata la
 proposta eccezione, limitatamente al contrasto con gli artt. 25  e  3
 della  Costituzione  della  parte  in  cui la norma in esame descrive
 l'evento del reato.
    Quanto alla rilevanza della sollevata questione basta sottolineare
 che ove la  norma  fosse  dichiarata  costituzionalmente  illegittima
 verrebbe  meno la stessa fattispecie criminosa per difetto di uno dei
 suoi elementi costitutivi.
    Un merito alla non manifesta infondatezza e' evidente che mancando
 nella disposizione  normativa  qualunque  criterio  che  consente  di
 determinare   la   portata   dell'aggettivo  rilevante  l'espressione
 contenuta nella legge non permette di  individuare  con  certezza  il
 precetto. Peraltro il divieto di analogia stabilito in materia penale
 dell'art. 12 della preleggi preclude  le  possibilita'  di  estendere
 alla  fattispecie  in  parola  i criteri fissati da altra norma della
 stessa legge quali soglie di punibilita' di altri illeciti penali.
    Ne  deriva  che la dizione della norma non permette di individuare
 con precisione  la  condotta  penalmente  rilevante  con  conseguente
 violazione  del  principio di tassativita' e di quello di uguaglianza
 nell'ipotesi di contrastanti applicazioni della legge.
    Relativamente    invece    alle    censure    mosse    in   ordine
 all'individuazione  del  soggetto  attivo  del  reato,  essa   appare
 manifestamente infondata.
    La  scelta  operata  dal  legislatore si giustifica infatti per la
 maggiore pericolosita' fiscale dei soggetti indicati dalla norma.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  n.  7,  della  legge  n.
 516/1982  in  riferimento  agli  artt.  3  e 25, secondo comma, della
 Costituzione nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del
 reato   l'alterazione   in   misura  rilevante  del  risultato  della
 dichiarazione;
    Ordina la sospensione del presente processo;
    Dispone la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla
 Corte costituzionale, nonche' la notifica della presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa
 ai Presidenti delle due camere del Parlamento.
      Forli', addi' 28 ottobre 1988
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 89C0036