N. 21 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 aprile 1988- 12 gennaio 1989
N. 21 Ordinanza emessa il 13 aprile 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 gennaio 1989) dalla commissione tributaria di primo grado di Velletri sul ricorso proposto da Favari Emilio nella qualita' di ex amministratore della S.r.l. Sipla contro l'ufficio imposte dirette di Albano. Imposta in genere - Riscossione delle imposte dirette - Obbligo del soggetto passivo o inadempiente al pagamento di soprattasse e pene pecuniarie in solido con il rappresentante - Mancata previsione di avviso motivato e notificato di contestazione di addebito come previsto per il rappresentato - Violazione del principio di uguaglianza, per il diverso ingiustificato trattamento del rappresentante e del rappresentato, e del diritto di difesa in giudizio del rappresentante nel caso di fallimento del rappresentato e notifica degli atti al curatore fallimentare. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.5 del 1-2-1989 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Favari Emilio ex amministratore della S.r.l. Sipla contro accertamento ufficio imposte dirette di Albano; Oggetto: avv. mora PM31 anni 1979-80; Sentito il ricorrente Favari Emilio, presente; Per l'ufficio Centioni; FATTO E DIRITTO Letti gli atti della vertenza tributaria tra Favari Emilio e l'esattoria delle imposte dirette di Nettuno a seguito di notifica di avviso di mora ex art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Rilevato che e' necessario, allo stato, sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 98 del d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui non prevede che a coloro che abbiano la rappresentanza del soggetto passivo obbligato alle pene pecuniarie, sia notificato, come previsto per il soggetto principale, adeguato e motivato avviso di accertamento, perche' in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. L'art. 98 del citato d.P.R. e' in contrasto con tali disposizioni perche' non prevede che gli uffici delle imposte provvedano, con avviso motivato e notificato anche al rappresentante, cosi' come previsto per il rappresentato, a contestare gli addebiti. Infatti secondo la lettera dell'art. 98 e' dato potere agli uffici delle imposte di applicare al rappresentante soprattasse e multe, dovute dal rappresentato, inaudita altera parte, precludendogli in tal modo il potere di esperire quegli atti di difesa, costituzionalmente tutelati e previsti dall'art. 24 della Costituzione. Menomata difesa che vieppiu' si concreta nel fatto che il rappresentante non puo' ricorrere innanzi agli organi di giustizia tributaria per contestare nel merito la pretesa tributaria dell'amministrazione nei confronti del rappresentato, nell'eventualita' che siano decorsi i termini di legge per il ricorso senza che quest'ultimo si sia attivato per un'adeguata difesa. La qual cosa si manifesta ancora piu' evidente e pericolosa nel caso in cui, nelle more del tempo necessario a ricorrere, vi sia un avvicendamento nella rappresentanza o peggio, come nel caso dell'odierno ricorso, il rappresentato sia dichiarato fallito a tutti gli atti sono notificati al curatore fallimentare. Tale situazione crea di fatto, a parita' di condizioni giuridiche, un trattamento disparitario fra due soggetti dei quali uno e' piu' tutelato dell'altro che, di conseguenza, viene privato immotivatamente del suo fondamentale diritto alla difesa.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87; Dispone trasmettersi immediatamente gli atti alla Corte costituzionale per il relativo giudizio; Sospende la presente vertenza essendo pregiudiziale la decisione della Corte per il prosieguo della causa; Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Velletri, addi' 13 aprile 1988. (Seguono le firme) 89C0040