N. 21 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 aprile 1988- 12 gennaio 1989

                                 N. 21
 Ordinanza   emessa   il   13   aprile   1988  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 12 gennaio 1989) dalla  commissione  tributaria  di
 primo  grado  di Velletri sul ricorso proposto da Favari Emilio nella
 qualita' di ex amministratore della  S.r.l.  Sipla  contro  l'ufficio
 imposte dirette di Albano.
 Imposta  in  genere - Riscossione delle imposte dirette - Obbligo del
 soggetto passivo o inadempiente al pagamento di  soprattasse  e  pene
 pecuniarie  in  solido  con il rappresentante - Mancata previsione di
 avviso motivato  e  notificato  di  contestazione  di  addebito  come
 previsto   per   il  rappresentato  -  Violazione  del  principio  di
 uguaglianza,  per   il   diverso   ingiustificato   trattamento   del
 rappresentante  e  del  rappresentato,  e  del  diritto  di difesa in
 giudizio del rappresentante nel caso di fallimento del  rappresentato
 e notifica degli atti al curatore fallimentare.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.5 del 1-2-1989 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso prodotto da
 Favari  Emilio  ex   amministratore   della   S.r.l.   Sipla   contro
 accertamento ufficio imposte dirette di Albano;
    Oggetto: avv. mora PM31 anni 1979-80;
    Sentito il ricorrente Favari Emilio, presente;
    Per l'ufficio Centioni;
                            FATTO E DIRITTO
    Letti  gli  atti  della  vertenza  tributaria  tra Favari Emilio e
 l'esattoria delle imposte dirette di Nettuno a seguito di notifica di
 avviso di mora ex art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
    Rilevato  che  e'  necessario,  allo stato, sollevare questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 98 del d.P.R. n. 602/1973 nella
 parte  in  cui non prevede che a coloro che abbiano la rappresentanza
 del soggetto passivo obbligato alle pene pecuniarie, sia  notificato,
 come  previsto per il soggetto principale, adeguato e motivato avviso
 di accertamento, perche' in contrasto con gli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione.
    L'art.  98 del citato d.P.R. e' in contrasto con tali disposizioni
 perche' non prevede che gli  uffici  delle  imposte  provvedano,  con
 avviso  motivato  e  notificato  anche  al rappresentante, cosi' come
 previsto per il rappresentato, a  contestare  gli  addebiti.  Infatti
 secondo  la  lettera  dell'art.  98  e' dato potere agli uffici delle
 imposte di applicare al rappresentante soprattasse  e  multe,  dovute
 dal  rappresentato, inaudita altera parte, precludendogli in tal modo
 il potere di  esperire  quegli  atti  di  difesa,  costituzionalmente
 tutelati  e previsti dall'art. 24 della Costituzione. Menomata difesa
 che vieppiu' si concreta nel fatto che  il  rappresentante  non  puo'
 ricorrere  innanzi agli organi di giustizia tributaria per contestare
 nel merito la pretesa tributaria dell'amministrazione  nei  confronti
 del  rappresentato,  nell'eventualita' che siano decorsi i termini di
 legge per il ricorso senza  che  quest'ultimo  si  sia  attivato  per
 un'adeguata  difesa. La qual cosa si manifesta ancora piu' evidente e
 pericolosa nel caso  in  cui,  nelle  more  del  tempo  necessario  a
 ricorrere,  vi  sia  un avvicendamento nella rappresentanza o peggio,
 come nel caso dell'odierno ricorso, il rappresentato  sia  dichiarato
 fallito a tutti gli atti sono notificati al curatore fallimentare.
    Tale situazione crea di fatto, a parita' di condizioni giuridiche,
 un trattamento disparitario fra due soggetti dei quali  uno  e'  piu'
 tutelato    dell'altro    che,    di   conseguenza,   viene   privato
 immotivatamente del suo fondamentale diritto alla difesa.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone   trasmettersi   immediatamente   gli   atti   alla  Corte
 costituzionale per il relativo giudizio;
    Sospende  la  presente vertenza essendo pregiudiziale la decisione
 della Corte per il prosieguo della causa;
    Dispone  che  a  cura della segreteria la presente ordinanza venga
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
    Cosi' deciso in Velletri, addi' 13 aprile 1988.
                           (Seguono le firme)

 89C0040