N. 26 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 novembre 1988

                                 N. 26
      Ordinanza emessa il 21 novembre 1988 dal tribunale di Savona
           nel procedimento penale a carico di Campeggi Carlo
 Imposta  - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante
 - Indeterminatezza,  in  parte  qua,  della  norma  incriminatrice  -
 Violazione del principio della tassativita' della fattispecie penale.
 (D.-L.  10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito
 in legge 7 agosto 1982, n. 516).
 (Cost., artt. 3 e 25).
(GU n.6 del 8-2-1989 )
                              IL TRIBUNALE
    Decidendo  sulla  eccezione di incostituzionalita' dell'art. 4, n.
 7, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito  in  legge  7  agosto
 1982,  n. 516, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della
 Costituzione sollevata dal difensore dell'imputato; udito il p.m. che
 conclude per la non manifesta infondatezza della eccezione.
                             O S S E R V A
    La  norma in esame incriminando la condotta evasiva in riferimento
 alla  attuazione  del  risultato  della  dichiarazione   "in   misura
 rilevante"   introduce   un   grave   elemento  di  incertezza  nella
 disposizione del comportamento punibile,  giacche'  l'interpretazione
 puo'   oscillare   da   un   criterio  proporzionale  tra  componenti
 dissimulati o simulati e reddito effettivo, ad un criterio che  tenga
 conto unicamente della misura dell'attuazione; cio' sembra comportare
 la violazione del principio di stretta legalita' previsto al  secondo
 comma dell'art. 25 della Costituzione in materia di incriminazioni di
 una condotta.
    D'altra  parte la scelta interpretativa del criterio proporzionale
 (che  sembra  prevalere   sulla   giurisprudenza)   puo'   comportare
 disparita'   ingiustificate   di   trattamento  potendo  condurre  ad
 incriminare modeste evasioni e a  mandare  esenti  da  pena  evasioni
 scusabili.
    Numerose risultano le decisioni dei giudici di merito e da ultimo,
 alcuni, della suprema Corte (Cass. 12 febbraio-4 marzo 1988, ord.  n.
 374/1)  che  hanno  ritenuto non manifestamente infondata la presunta
 questione  di  incostituzionalita'  sia  in  riferimento  alla  norma
 dell'art. 25 che a quella dell'art. 3 della Costituzione.
    Ritiene  pertanto  questo tribunale che la sollevata eccezione non
 sia manifestamente infondata e che essa sia rilevante per il presente
 giudizio,  giacche'  a  seconda  della interpretazione che venga data
 della norma incriminatrice, risultera' sussistere  o  meno  il  reato
 ascritto all'imputato Campeggi Carlo.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del  d.-l.
 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, in
 riferimento agli artt. 3 e 25,  secondo  comma,  della  Costituzione,
 nella  parte  in  cui  prevede  come  elemento  costitutivo del reato
 l'attuazione in misura rilevante dal risultato della dichiarazione;
    Ordina  la  sospensione  del  giudizio e la immediata trasmissione
 degli atti del processo alla Corte costituzionale;
    Dispone  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  al
 Presidente  della  camera  dei  deputati  ed al Presidente del Senato
 della Repubblica.
      Savona, addi' 21 novembre 1988
                           (Seguono le firme)

 89C0046