N. 26 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 novembre 1988
N. 26 Ordinanza emessa il 21 novembre 1988 dal tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di Campeggi Carlo Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassativita' della fattispecie penale. (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516). (Cost., artt. 3 e 25).(GU n.6 del 8-2-1989 )
IL TRIBUNALE Decidendo sulla eccezione di incostituzionalita' dell'art. 4, n. 7, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione sollevata dal difensore dell'imputato; udito il p.m. che conclude per la non manifesta infondatezza della eccezione. O S S E R V A La norma in esame incriminando la condotta evasiva in riferimento alla attuazione del risultato della dichiarazione "in misura rilevante" introduce un grave elemento di incertezza nella disposizione del comportamento punibile, giacche' l'interpretazione puo' oscillare da un criterio proporzionale tra componenti dissimulati o simulati e reddito effettivo, ad un criterio che tenga conto unicamente della misura dell'attuazione; cio' sembra comportare la violazione del principio di stretta legalita' previsto al secondo comma dell'art. 25 della Costituzione in materia di incriminazioni di una condotta. D'altra parte la scelta interpretativa del criterio proporzionale (che sembra prevalere sulla giurisprudenza) puo' comportare disparita' ingiustificate di trattamento potendo condurre ad incriminare modeste evasioni e a mandare esenti da pena evasioni scusabili. Numerose risultano le decisioni dei giudici di merito e da ultimo, alcuni, della suprema Corte (Cass. 12 febbraio-4 marzo 1988, ord. n. 374/1) che hanno ritenuto non manifestamente infondata la presunta questione di incostituzionalita' sia in riferimento alla norma dell'art. 25 che a quella dell'art. 3 della Costituzione. Ritiene pertanto questo tribunale che la sollevata eccezione non sia manifestamente infondata e che essa sia rilevante per il presente giudizio, giacche' a seconda della interpretazione che venga data della norma incriminatrice, risultera' sussistere o meno il reato ascritto all'imputato Campeggi Carlo.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'attuazione in misura rilevante dal risultato della dichiarazione; Ordina la sospensione del giudizio e la immediata trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Savona, addi' 21 novembre 1988 (Seguono le firme) 89C0046