N. 25 SENTENZA 11 - 24 gennaio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Liberta'
 personale - Perizia psichiatrica - Rifiuto dell'imputato non detenuto
 a sottoporvisi - Mandato di accompagnamento - Autorita' del giudicato
 della cassazione pronunziatasi per la legittimita' dell'emissione del
 provvedimento coercitivo in sede di risoluzione di conflitto di
 competenza - Irrilevanza éex actis della questione proposta Richiamo
 alle sentenze nn. 132/1970, 218 e 237 del 1976 Inammissibilita'.
(GU n.5 del 1-2-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco Saja;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
    dott.  Francesco  GRECO,  prof.  Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele
 PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,
    prof.  Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
 Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 261 del codice
 di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
 il  3  maggio  1988  dal  Giudice  istruttore  presso il Tribunale di
 Perugia nel  procedimento  penale  a  carico  di  Crisafulli  Enrico,
 iscritta  al  n.  368  del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  37  prima  serie  speciale
 dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  13  dicembre  1988  il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Udito  l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Con ordinanza 3 maggio 1988 il Giudice Istruttore di Perugia
 sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 261 cod.
 proc.  pen.  nella  parte  in  cui prevede l'emissione del mandato di
 accompagnamento anche per sottoporre  l'imputato  a  piede  libero  a
 perizia  psichiatrica,  e  anche  al  fine  di  compiere  la  perizia
 psichiatrica delegata dal giudice del dibattimento a' sensi dell'art.
 455,  secondo  co.  cod. proc. pen. : e cio' per contrasto con l'art.
 13, secondo co. Cost.
    Riferiva il Giudice nell'ordinanza che il Tribunale di Perugia, in
 un processo penale per un caso di calunnia, aveva disposto procedersi
 a  perizia  psichiatrica  sull'imputato delegando all'incombente esso
 Giudice Istruttore. Il perito nominato da quest'ultimo nel depositare
 la  propria  relazione, giustificava la sommarieta' e superficialita'
 degli accertamenti svolti segnalando che l'imputato non  si  era  mai
 presentato  agli  appuntamenti  fissati per procedere alle necessarie
 visite.
    Il  Tribunale  allora  ordinava  la  rinnovazione  della  perizia,
 nuovamente delegando il Giudice  Istruttore  e  suggerendo  che,  ove
 fosse  persistito  il rifiuto dell'imputato a comparire, si sarebbero
 potuti applicare gli art. li 317, co. terzo, e 318, secondo comma, n.
 3 codice di procedura penale.
    Ma   il  Giudice  Istruttore,  con  ordinanza  18  dicembre  1987,
 denunziava conflitto  di  competenza  nei  confronti  del  Tribunale,
 ritenendo  di  non poter disporre dei poteri coercitivi segnalati dal
 Tribunale  e  quindi  di   non   poter   procedere   alla   richiesta
 rinnovazione.
    A sua volta la Corte di Cassazione, I Sezione penale, con sentenza
 del 22 febbraio 1988 n. 589, ritenuta in  rito  l'ammissibilita'  del
 conflitto,  lo risolveva a favore del Tribunale di Perugia disponendo
 la  trasmissione  degli  atti  per   l'espletamento   della   perizia
 psichiatrica.
    Quanto    alle    modalita'    attraverso   le   quali   procedere
 coercitivamente alla perizia, la Corte le individuava nel mandato  di
 accompagnamento  (art. 261 c.p.p.), strumento indicato come idoneo ad
 ottenere la  contemporanea  presenza  del  perito  e  del  periziando
 davanti al giudice.
    2.  -  A questo punto, pero', il Giudice Istruttore, ritenendo che
 la Corte di Cassazione abbia per tal modo  dato  dell'art.  261  cod.
 proc. pen. una lettura contrastante con l'art. 13, secondo co. Cost.,
 sollevava l'enunciata questione di legittimita' costituzionale.
    Secondo il giudice istruttore l'interpetrazione corretta dell'art.
 261 cod. proc. pen. , giusta quanto  risulta  dal  dato  letterale  e
 dalla collocazione sistematica della norma, porterebbe a ritenere che
 il mandato di accompagnamento sia finalizzato alla contestazione  del
 reato,  e percio' strumento per ottenere la presenza dell'imputato ai
 fini del suo interrogatorio. Ogni allargamento interpetrativo di tale
 finalizzazione  introdurrebbe  poteri  coercitivi  non  espressamente
 previsti  dalla  legge  e  percio'  in  contrasto  con  il  parametro
 invocato.
    Ritiene,  infine,  il  giudice istruttore, pur riconoscendo di non
 essere dominus del processo, di essere  ciononostante  legittimato  a
 sollevare  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  in quanto
 titolare di un procedimento incidentale, nel quale  si  propone  come
 autore di provvedimenti restrittivi della liberta' personale che, per
 loro natura, sono discrezionali, almeno limitatamente alle  modalita'
 di esecuzione.
    3.  -  L'ordinanza  e' stata regolarmente notificata, comunicata e
 pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale.   Dinanzi    alla    Corte
 Costituzionale   e'  intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata non fondata.
    Secondo   l'Avvocatura,   il  potere  del  Giudice  di  sottoporre
 l'imputato non  detenuto  a  perizia  psichiatrica  e'  espressamente
 previsto  dall'art.  318  n.  3 cod. proc. pen.; norma che rimarrebbe
 inoperante se non fosse data facolta' di avviare alla  visita  medica
 l'imputato   renitente   o   restio  con  l'unico  strumento  offerto
 dall'ordinamento  a  questo  scopo,  e  cioe'  con  il   mandato   di
 accompagnamento previsto dall'art. 261 c.p.p.
                         Considerato in diritto
    Come  esposto  in  narrativa,  il  giudice  istruttore di Perugia,
 delegato da quel Tribunale all'espletamento di perizia  psichiatrica,
 ha  sollevato  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 261
 c.p.p., dopo che la Corte di Cassazione, da lui stessa investita  per
 conflitto   di   competenza,   ha  ritenuto  nella  specie  legittima
 l'emanazione di un mandato di accompagnamento, quale strumento idoneo
 per  ottenere  la  presenza,  dinanzi  al  giudice  ed al perito, del
 periziando a piede libero.
   Simile  decisione, ai sensi dell'art. 54 quarto comma del codice di
 rito, ha autorita' di cosa giudicata nel procedimento a quo, per modo
 che  una  qualsiasi  pronuncia  di  questa  Corte relativa alla norma
 denunziata, che appunto disciplina i casi nei  quali  il  mandato  in
 questione puo' essere emesso, non potrebbe spiegarvi alcuna influenza
 (cfr. sentt. nn. 132 del 1970, 218 e 237 del 1976 e,  per  un'ipotesi
 di  dichiarazione  di  difetto di giurisdizione, 609/1988). Ne deriva
 l'irrilevanza ex actis della questione proposta.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   l'inammissibilita'   della   questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 261 cod. proc. pen. proposta con l'ordinanza
 in epigrafe dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Perugia, in
 riferimento all'art. 13 della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0065