N. 25 SENTENZA 11 - 24 gennaio 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Liberta' personale - Perizia psichiatrica - Rifiuto dell'imputato non detenuto a sottoporvisi - Mandato di accompagnamento - Autorita' del giudicato della cassazione pronunziatasi per la legittimita' dell'emissione del provvedimento coercitivo in sede di risoluzione di conflitto di competenza - Irrilevanza éex actis della questione proposta Richiamo alle sentenze nn. 132/1970, 218 e 237 del 1976 Inammissibilita'.(GU n.5 del 1-2-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco Saja; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 261 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1988 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di Crisafulli Enrico, iscritta al n. 368 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 prima serie speciale dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo; Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza 3 maggio 1988 il Giudice Istruttore di Perugia sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 261 cod. proc. pen. nella parte in cui prevede l'emissione del mandato di accompagnamento anche per sottoporre l'imputato a piede libero a perizia psichiatrica, e anche al fine di compiere la perizia psichiatrica delegata dal giudice del dibattimento a' sensi dell'art. 455, secondo co. cod. proc. pen. : e cio' per contrasto con l'art. 13, secondo co. Cost. Riferiva il Giudice nell'ordinanza che il Tribunale di Perugia, in un processo penale per un caso di calunnia, aveva disposto procedersi a perizia psichiatrica sull'imputato delegando all'incombente esso Giudice Istruttore. Il perito nominato da quest'ultimo nel depositare la propria relazione, giustificava la sommarieta' e superficialita' degli accertamenti svolti segnalando che l'imputato non si era mai presentato agli appuntamenti fissati per procedere alle necessarie visite. Il Tribunale allora ordinava la rinnovazione della perizia, nuovamente delegando il Giudice Istruttore e suggerendo che, ove fosse persistito il rifiuto dell'imputato a comparire, si sarebbero potuti applicare gli art. li 317, co. terzo, e 318, secondo comma, n. 3 codice di procedura penale. Ma il Giudice Istruttore, con ordinanza 18 dicembre 1987, denunziava conflitto di competenza nei confronti del Tribunale, ritenendo di non poter disporre dei poteri coercitivi segnalati dal Tribunale e quindi di non poter procedere alla richiesta rinnovazione. A sua volta la Corte di Cassazione, I Sezione penale, con sentenza del 22 febbraio 1988 n. 589, ritenuta in rito l'ammissibilita' del conflitto, lo risolveva a favore del Tribunale di Perugia disponendo la trasmissione degli atti per l'espletamento della perizia psichiatrica. Quanto alle modalita' attraverso le quali procedere coercitivamente alla perizia, la Corte le individuava nel mandato di accompagnamento (art. 261 c.p.p.), strumento indicato come idoneo ad ottenere la contemporanea presenza del perito e del periziando davanti al giudice. 2. - A questo punto, pero', il Giudice Istruttore, ritenendo che la Corte di Cassazione abbia per tal modo dato dell'art. 261 cod. proc. pen. una lettura contrastante con l'art. 13, secondo co. Cost., sollevava l'enunciata questione di legittimita' costituzionale. Secondo il giudice istruttore l'interpetrazione corretta dell'art. 261 cod. proc. pen. , giusta quanto risulta dal dato letterale e dalla collocazione sistematica della norma, porterebbe a ritenere che il mandato di accompagnamento sia finalizzato alla contestazione del reato, e percio' strumento per ottenere la presenza dell'imputato ai fini del suo interrogatorio. Ogni allargamento interpetrativo di tale finalizzazione introdurrebbe poteri coercitivi non espressamente previsti dalla legge e percio' in contrasto con il parametro invocato. Ritiene, infine, il giudice istruttore, pur riconoscendo di non essere dominus del processo, di essere ciononostante legittimato a sollevare la questione di legittimita' costituzionale in quanto titolare di un procedimento incidentale, nel quale si propone come autore di provvedimenti restrittivi della liberta' personale che, per loro natura, sono discrezionali, almeno limitatamente alle modalita' di esecuzione. 3. - L'ordinanza e' stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte Costituzionale e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata non fondata. Secondo l'Avvocatura, il potere del Giudice di sottoporre l'imputato non detenuto a perizia psichiatrica e' espressamente previsto dall'art. 318 n. 3 cod. proc. pen.; norma che rimarrebbe inoperante se non fosse data facolta' di avviare alla visita medica l'imputato renitente o restio con l'unico strumento offerto dall'ordinamento a questo scopo, e cioe' con il mandato di accompagnamento previsto dall'art. 261 c.p.p. Considerato in diritto Come esposto in narrativa, il giudice istruttore di Perugia, delegato da quel Tribunale all'espletamento di perizia psichiatrica, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 261 c.p.p., dopo che la Corte di Cassazione, da lui stessa investita per conflitto di competenza, ha ritenuto nella specie legittima l'emanazione di un mandato di accompagnamento, quale strumento idoneo per ottenere la presenza, dinanzi al giudice ed al perito, del periziando a piede libero. Simile decisione, ai sensi dell'art. 54 quarto comma del codice di rito, ha autorita' di cosa giudicata nel procedimento a quo, per modo che una qualsiasi pronuncia di questa Corte relativa alla norma denunziata, che appunto disciplina i casi nei quali il mandato in questione puo' essere emesso, non potrebbe spiegarvi alcuna influenza (cfr. sentt. nn. 132 del 1970, 218 e 237 del 1976 e, per un'ipotesi di dichiarazione di difetto di giurisdizione, 609/1988). Ne deriva l'irrilevanza ex actis della questione proposta.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 261 cod. proc. pen. proposta con l'ordinanza in epigrafe dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Perugia, in riferimento all'art. 13 della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0065