N. 28 ORDINANZA 11 - 24 gennaio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza - Crediti vantati nei confronti del personale
 dello Stato - Pignorabilita' delle retribuzioni fino alla concorrenza
 di un quinto - Esclusione - Norma gia' dichiarata costituzionalmente
 illegittima  sentenza n. 878/1988)  - Manifesta inammissibilita'.
 D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, primo comma, n. 3).   Cost.,
 art. 3)
(GU n.5 del 1-2-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco Saja;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
    dott.  Francesco  GRECO,  prof.  Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele
 PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,
 prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI,
 prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma,
 n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (T.U. delle leggi concernenti
 il  sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
 pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) in relazione
 all'art.  545,  quarto comma, del codice di procedura civile promosso
 con ordinanza emessa il 16 febbraio 1988 dal Pretore di  Taranto  nel
 procedimento  civile vertente tra Cavani Vincenzo e la Banca Popolare
 Jonica ed altro, iscritta al n. 409 del  registro  ordinanze  1988  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 38 / prima
 serie speciale dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Taranto,  con ordinanza in data 16
 febbraio  1988,  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  3   della
 Costituzione,  questione di legittimita' dell'art. 2, primo comma, n.
 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui  non  prevede
 la  pignorabilita'  degli stipendi, salari e retribuzioni equivalenti
 corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni
 credito vantato nei confronti del personale;
    Considerato  che  questa  Corte,  con sentenza n. 878 del 1988, ha
 gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma sotto gli
 stessi profili impugnata;
      che   quindi   la   questione   ora   sollevata   va  dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.  2,  primo  comma,  n.  3,  del
 d.P.R.  5  gennaio  1950  n.  180  (T.U.  delle  leggi concernenti il
 sequestro, il pignoramento e la cessione  degli  stipendi,  salari  e
 pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni), nella parte
 in cui  non  prevede  la  pignorabilita'  degli  stipendi,  salari  e
 retribuzioni   equivalenti   corrisposti   dallo   Stato,  fino  alla
 concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti  del
 personale,  gia'  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo in tale
 parte con sentenza n. 878 del 1988.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0068