N. 43 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 ottobre 1988
N. 43 Ordinanza emessa il 3 ottobre 1988 dalla commissione tributaria di primo grado di Biella sul ricorso proposto da Machieraldo Silvia contro l'ufficio ii.dd. di Biella Imposte in genere - Irpef - Deducibilita' dal reddito complessivo delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali - Mancata previsione della deducibilita' delle maggiori somme corrisposte dal contribuente per tasse e contributi di iscrizione a scuole obbligatoriamente previste dagli ordinamenti statali, allorche' non esistano in ambito locale identici od equipollenti istituti di istruzione statale o, in generale, pubblici - Ingiustificata disparita' di trattamento dei cittadini relativamente al godimento del diritto allo studio. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, lett. f). (Cost., artt. 3 e 33).(GU n.7 del 15-2-1989 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Machieraldo Silvia, avverso iscrizione a ruolo Irpef 1983; Letti gli atti; Sentito il rag. Anna Bonino per l'amministrazione finanziaria, assente la ricorrente; Udito il relatore geom. Edoardo Ansermino; RITENUTO IN FATTO Trattasi di iscrizione a ruolo di imposta Irpef 1983 dovuta a mancato riconoscimento in detrazione di tasse scollastiche in quanto versato a Istituto privato. L'iscrizione risulta di L. 451.000 complessive. La ricorrente contesta l'iscrizione affermando che la detrazione e' dovuta perche' non esistono in Piemonte istituti statali (liceo linguistico), l'ufficio chiede conferma dell'iscrizione. Ritenuta non priva di fondamento la questione sollevata da parte ricorrente la quale rileva che, non esistendo in loco un istituto statale identico o analogo al liceo linguistico frequentato dal proprio figlio, essa si trova obbligata ad iscrivere il predetto all'unico istituto privato di tale tipo esistente nella zona. Atteso che e' fatto notorio la circostanza che non esistono nel territorio della provincia di Vercelli licei linguistici statali o comunque pubblici. Considerato altresi' che il liceo linguistico sia in base alla legislazione vigente che, in misura ancora piu' incisiva nel disegno di legge per la riforma della scuola media superiore, rientra certamente tra i corsi di studio fondamentali in relazione ai quali sussiste l'obbligo per lo Stato di istituzione di istituti statali in base all'art. 33, secondo comma, della Costituzione. Considerato altresi' che, nel caso de quo, il liceo linguistico A. Negri di Biella e' istituto parificato, legalmente riconosciuto dallo Stato. Considerato che, in relazione al tipo di corso di studi ed alla luce della particolare situazione locale, sussiste certamente una vacanza nell'intervento degli organi statali preposti i quali non sono in grado di garantire al cittadino l'esercizio di un diritto essenziale e costituzionalmente garantito qual e' certamente quello dell'istruzione; che tale lacuna nell'intervento pubblico non puo' ripercuotersi sul cittadino in conseguenza della disparita' di trattamento che si verrebbe cosi' a realizzare in ordine alla detraibilita' solo parziale delle tasse scolastiche dovute per l'iscrizione all'istituto parificato rispetto a quelle previste per un analogo istituto statale, risultando peraltro gia' gravare sul contribuente le ulteriori e maggiori spese sostenute dallo stesso per la frequenza di un liceo privato. Ritenuto che in altri settori essenziali l'ordinamento statale riconosce la legittimita' del ricorso del cittadino alle strutture private senza spese o oneri aggiuntivi per il contribuente, come avviene nell'ambito della sanita' ove e' ammesso il ricorso ad istituti o laboratori d'analisi privati allorche' non sia possibile per l'apparato pubblici fornire la prestazione entro un determinato numero di giorni; che da quanto sopra emerge ad avviso della commissione, la illegittimita' dell'art. 10, lett. f) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in relazione agli artt. 3 e 33, secondo e quarto comma, della Costituzione limitatamente alla indeducibilita' ai fini Irpef delle maggiori somme corrisposte dal contribuente per tasse e contributi di iscrizione a scuole obbligatoriamente previsti dagli ordinamenti scolastici statali, allorche' non esistano in ambito locale identici o equipollenti istituti di istruzione statale o comunque pubblici.
P. Q. M. Sospende la causa in corso; Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale nei termini di cui in motivazione; Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per il relativo giudizio di legittimita'; Dispone che, a cura della segreteria, copia della presente ordinanza sia notificata all'ufficio, al contribuente, nonche', alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Biella, addi' 3 ottobre 1988 (Seguono le firme) 89C0073