N. 32 ORDINANZA 25 gennaio - 2 febbraio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Imposte
 in genere - Processo tributario - Divieto di sospensione in caso di
 contemporanea pendenza di un processo penale il cui esito potrebbe
 influire sulla decisione - Conseguenze della prevalenza del giudicato
 penale su quello del procedimento tributario - Medesima questione
 gia' dichiarata non fondata sentenza n. 349/1987 e ordinanze nn. 432
 e 988/1988) - Manifesta infondatezza.  D.-L. 10 luglio 1982, n. 429,
 art. 12, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 7
 agosto 1982, n. 516).  Cost., artt. 2, 3 e 25)
(GU n.6 del 8-2-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato  DELL'ANDRO,  prof.  Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma primo,
 del d.l. 10 luglio 1982, n.  429  (Norme  per  la  repressione  della
 evasione  in  materia  di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e
 per agevolare la definizione delle pendenze in  materia  tributaria),
 convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, promossi con due ordinanze
 emesse il 3 ottobre 1986 dalla Commissione tributaria di primo  grado
 di  Mantova,  rispettivamente  iscritte ai nn. 384 e 385 del registro
 ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto che, con ordinanze emesse il 3 ottobre 1986 (pervenute il
 7 luglio  1988)  dalla  Commissione  tributaria  di  primo  grado  di
 Mantova,  e'  stata  sollevata,  in  riferimento agli artt. 2, 3 e 25
 Cost., questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art.
 12,  comma  primo,  d.l.  10  luglio  1982,  n.  429  (Norme  per  la
 repressione della evasione in materia di imposte sui  redditi  e  sul
 valore  aggiunto  e  per  agevolare  la definizione delle pendenze in
 materia tributaria),  convertito  con  modificazioni  nella  legge  7
 agosto  1982,  n. 516, nella parte in cui vieta, in deroga all'art. 3
 c.p.p., la sospensione del procedimento tributario in pendenza di  un
 giudizio  penale la cui decisione potrebbe influire sulla vertenza in
 atto e nella parte in cui sancisce la prevalenza del giudicato penale
 su  quello  del  procedimento  tributario,  creando  ex  art. 3 Cost.
 ingiustificata disparita' di trattamento tra cittadini,  per  effetto
 della  rilevanza o meno del giudicato penale a seconda che questo sia
 preesistente o meno a quello tributario, nonche' lesione degli  artt.
 2   e   25   "nella  parte  in  cui  distoglie  al  giudice  naturale
 precostituito per legge, nel  caso  di  specie  penale  -  dotato  di
 maggiore  e  piu'  qualificato  potere  d'accertamento -, un soggetto
 indiziato di reato";
      che  e'  intervenuta  l'Avvocatura  generale  dello Stato per il
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  deducendo  la   manifesta
 infondatezza della questione;
    Considerato  che  i  giudizi  vanno  riuniti in quanto concernenti
 un'identica questione;
      che  la  medesima questione e' gia' stata dichiarata non fondata
 da questa Corte con la sentenza n. 349  del  1987  (confermata  dalle
 ordinanze  numeri  432  e  988 del 1988), senza che risultino dedotti
 profili e argomenti diversi da quelli gia' presi in esame, o comunque
 tali da indurre questa Corte a modificare il precedente orientamento;
    Visti  gli  artt.  26  legge  11  marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12,  comma  primo,
 d.l.  10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione
 in materia di imposte  sui  redditi  e  sul  valore  aggiunto  e  per
 agevolare  la  definizione  delle  pendenze  in  materia tributaria),
 convertito con modificazioni nella  legge  7  agosto  1982,  n.  516,
 sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  2,  3  e  25  Cost.,  dalla
 Commissione tributaria di primo grado di Mantova con le ordinanze  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0084