N. 33 ORDINANZA 25 gennaio - 2 febbraio 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Servizio sanitario nazionale - Obbligo di contribuzione - Medici liberi professionisti Assoggettamento a misura maggiore di quei redditi derivanti da lavoro para subordinato rispetto a quelli da lavoro subordinato - Questione gia' decisa sentenza n. 431/1987 e ordinanze nn. 431, 595 e 790/1988) - Manifesta infondatezza. Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31). Cost., art. 3)(GU n.6 del 8-2-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986) promosso con l'ordinanza emessa il 14 dicembre 1987 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Barresi Mario e l'INPS ed altro iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 dicembre 1987 (pervenuta il 12 luglio 1988) dal Pretore di Firenze, nel procedimento civile vertente sull'obbligo di versamento del contributo sociale di malattia da parte di liberi professionisti, e' stata sollevata questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio 1986 n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), nella parte in cui assoggetta ad una diversa misura di contributo i redditi derivanti da lavoro subordinato e quelli derivanti da lavoro parasubordinato, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.; che si e' costituito l'INPS ed e' intervenuto, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendosi rispettivamente per l'inammissibilita' e l'infondatezza della questione; Considerato che l'ordinanza in epigrafe, pur nella specificita' della fattispecie relativa a liberi professionisti (medici) svolgenti, si assume, lavoro "para-subordinato", solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31 legge 28 febbraio 1986 n. 41 sotto argomenti, profili e parametri (disparita' di trattamento nella misura del contributo per una categoria di soggetti) gia' presi in considerazione da questa Corte con la sentenza n. 431 del 1987 e con le successive ordinanze nn. 431, 595 e 790 del 1988; che pertanto, non essendo quanto dedotto suscettibile di diversa valutazione trattandosi nella specie di caratteristiche proprie del rapporto di lavoro autonomo, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' sollevata dal Pretore di Firenze; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio 1986 n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986) sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0085