N. 36 ORDINANZA 25 gennaio - 2 febbraio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza - Lavoratori dipendenti privati Trattamento
 di fine rapporto - Periodi di legittima sospensione della prestazione
 lavorativa - Servizio militare di leva Mancata previsione al fine del
 calcolo del trattamento predetto - Analoga questione gia' dichiarata
 non fondata  sentenza n.  802/1988) - Manifesta infondatezza.  Cod.
 civ., art. 2120, terzo comma, come modificato dalla legge 29 maggio
 1982, n. 297).  Cost., art. 52, secondo comma)
(GU n.6 del 8-2-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2120, terzo
 comma, del codice civile, nel  testo  introdotto  dall'art.  1  della
 legge  29  maggio  1982,  n.  297 (Disciplina del trattamento di fine
 rapporto e norme in materia pensionistica),  promosso  con  ordinanza
 emessa  il  4  maggio  1988  dal  Pretore di Brunico nel procedimento
 civile vertente tra Monthaler Roland e S.p.a. Euroclima, iscritta  al
 n.  454  del  registro  ordinanze  1988  e  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 42,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1988;
    Udito  nella  camera  di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Monthaler Roland
 contro la sua datrice  di  lavoro  S.p.a.  Euroclima,  e  avente  per
 oggetto  la  determinazione  del  trattamento  di  fine  rapporto, il
 Pretore di Brunico, con ordinanza del 4  maggio  1988,  ha  sollevato
 questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 52,
 secondo comma,  della  Costituzione,  dell'art.  2120,  terzo  comma,
 codice  civile (novellato dalla legge n. 297 del 1982) nella parte in
 cui non prevede il  servizio  militare  di  leva  tra  i  periodi  di
 sospensione  della  prestazione di lavoro computabili nel calcolo del
 trattamento predetto;
      che,  ad  avviso  del  giudice remittente, la tassativita' delle
 ipotesi  contemplate  dalla  disposizione   denunciata   esclude   la
 possibilita'  di  estensione analogica ad altre ipotesi non previste,
 restando escluso pertanto il  periodo  trascorso  dal  lavoratore  in
 servizio militare di leva;
      che al giudice remittente "sembra, d'altronde, fondato il dubbio
 che dall'adempimento di tale servizio derivi, per tale esclusione, al
 cittadino un pregiudizio in contrasto con l'art. 52 citato";
    Considerato che la questione, in riferimento al medesimo parametro
 e con analoga motivazione, e' gia' stata sottoposta da altro  giudice
 a  questa  Corte,  che l'ha dichiarata non fondata con la sentenza n.
 802 del 1988;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, codice civile, modificato
 dalla  legge  29  maggio 1982, n. 297 ("Disciplina del trattamento di
 fine rapporto e  norme  in  materia  pensionistica"),  sollevata,  in
 relazione all'art. 52, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore
 di Brunico con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta il 25 gennaio 1989.
                          Il Presidente: CONSO
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0088