N. 57 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 dicembre 1988

                                 N. 57
       Ordinanza emessa il 17 dicembre 1988 dal pretore di Siena
     nel procedimento civile vertente tra Meacci Clara e l'I.N.P.S.
 Previdenza  e  assistenza  -  Pensione  di  riversibilita'  a  carico
 dell'I.N.P.S.  -  Gestione   speciale   commercianti   -   Esclusione
 dell'integrazione  al  minimo  per  i  titolari di pensione diretta a
 carico della stessa gestione speciale.
 (Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.7 del 15-2-1989 )
                               IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva presa all'udienza del 21 novembre 1988;
                             O S S E R V A
    Con  ricorso  depositato il 1› agosto 1988, Meacci Clara, titolare
 di una pensione di  reversibilita'  e  di  una  di  invalidita'  (con
 decorrenza,  rispettivamente,  dal  1›  luglio 1979 e dal 1› febbraio
 1972),  entrambe  a  carico  della  gestione  speciale  commercianti,
 chiedeva  l'integrazione  al  trattamento  minimo  della  pensione di
 reversibilita'.
    Il ricorso si fondava sul disposto della sentenza 3 dicembre 1985,
 n. 314, della Corte costituzionale, dichiarativa della illegittimita'
 costituzionale,  dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12
 agosto  1962,  n.  1338,  in  tutte  le  parti  non  dichiarate  gia'
 illegittime nella medesima ed in precedenti sentenze.
    Nella  comparsa  di  risposta l'I.N.P.S. chiedeva il rigetto della
 domanda, rilevando che la integrazione al minimo  della  pensione  di
 reversibilita'  era  impedita dal divieto posto dall'art. 19, secondo
 comma, della legge 22 luglio 1966, n.  613.  L'istituto  sottolineava
 che  la disposizione da esso richiamata non era stata colpita, per la
 parte concernente la domanda attorea, da  censure  di  illegittimita'
 costituzionale ed era, quindi, pienamente ripetuta.
    All'udienza  del  21  novembre  1988 il pretore si riservava sulla
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma,
 della legge 22 luglio 1966, n. 613.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 56/1989).
 89C0095