N. 61 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 1988
N. 61 Ordinanza emessa il 14 dicembre 1988 dal giudice istruttore presso il tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Chini Bruno, nella qualita' di legale rappresentante del "Corpo vigili giurati" di Firenze Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassativita' della fattispecie penale. (Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7). (Cost., artt. 3, primo comma, e 25, secondo comma).(GU n.8 del 22-2-1989 )
IL GIUDICE ISTRUTTORE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Letti gli atti del procedimento penale n. 498/88A contro Chini Bruno, imputato del delitto di cui all'art. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516; Premesso che la norma incriminatrice punisce il comportamento di colui che, dissimulando (come nel caso di specie) componenti positivi ovvero simulando componenti negativi del reddito, determina una alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione dei redditi; Ritiene rilevante e non manifestamente indondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito - con midifiche - nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui richiede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione, per contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione; Ed invero, richiamata la motivazione dell'ordinanza 12 febbraio 4 marzo 1988, n. 474/1 della Cass. sez. III (pubblicata in "Il fisco" 1988, fasc. 11, p. 1747), si osserva che: 1) la questione si appalesa sicuramente rilevante, in quanto, a parte il contrasto venutosi a verificare tra la procura della Repubblica e questo ufficio, rispettivamente favorevole e contrario all'applicazione dell'art. 74 del codice di procedura penale, l'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma in esame farebbe venir meno l'ipotizzabilita' stessa del reato ascritto all'imputato, per difetto di uno degli elementi costitutivi; 2) la questione, inoltre, non appare manifestamente infondata in quanto la mancata previsione legislativa di qualsivoglia parametro di riferimento per determinare con accettabile certezza la rilevanza della alterazione e la conseguente configurazione stessa del reato sembra contrastare sia con il principio di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3, in relazione - anche - all'art. 53, della Costituzione) sia con quello di stretta legalita' (art. 25 della Costituzione); Sotto il primo profilo, basti osservare che, ove si accolga la interpretazione della suprema Corte (Cass. sez. III, 28 luglio 1987, n. 8598), secondo cui, ai fini della configurabilita' della dissimulazione di componenti positivi del reddito, non e' necessario un comportamento fraudolento, caratterizzato da artifici o espedienti, cio' che rileva essendo, viceversa, l'alterazione del risultato della dichiarazione e l'intenzionalita' della infedelta' nella dichiarazione, la previsione di siffatta ipotesi in forma delittuosa, senza precisa soglia di punibilita', accanto ad ipotesi contravvenzionali di dichiarazione infedele (art. 1 della legge n. 516/1982), caratterizzate, invece, dalla presenza di tale soglia in termini di cifra e di percentuale, viene a porsi in chiaro contrasto con i principi di eguaglianza e di razionalita' espressi dall'art. 3, primo comma, della Costituzione; Sotto il secondo profilo, poi, e' da rilevare come il legislatore non abbia indicato alcun parametro di riferimento - numerico o concettuale, ma comunque oggettivo e desumibile dalla comune esperienza - per l'individuazione concreta dei casi in cui sussiste uno scarto notevole, e penalmente rilevante, fra il reddito dichiarato e quello effettivamente imponibile, ma ha - invece - lasciato all'interprete la determinazione dell'evento del reato, ossia della "alterazione in misura rilevante" del risultato della dichiarazione: espressione, quest'ultima, che non permette, nella sua indeterminatezza, di individuare con certezza il precetto, al fine di giudicare quando un determinato comportamento di evasione fiscale abbia superato la soglia dell'illecito amministrativo, posto che soltanto oltre un certo limite si configura un illecito penale. Ne' puo' accertarsi il ragionamento posto dal pubblico ministero a sostegno della propria richiesta del decreto di impromovibilita' dell'azione penale, secondo il quale il fatto di cui all'art. 4, primo comma, n. 7 "non potra' mai avere un 'consistenza' economica inferiore a quella richiesta dall'ipotesi contravvenzionale di mendace dichiarazione dei redditi (art. 1, comma secondo, n. 3, della legge citata) che e' di L. 50.000.000" siffatto ragionamento, invero, non tiene conto della profonda diversita' ontologica e strutturale tra le due ipotesi criminose, non omogenee e non assimilabili tra loro. Concludendo sotto questo secondo profilo, il legislatore non sembra avere rispettato, nel configurare la norma in esame, i princi'pi costituzionali di tassativita' e determinatezza delle ipotesi di reato, per i quali il giudice deve essere posto in grado di esprimere un giudizio di corrispondenza del caso concreto alla norma di legge in base a criteri oggettivi e controllabili. Va rilevata, dunque, d'ufficio, per le suesposte considerazioni, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge n. 516/1982, nel senso di cui alla motivazione che precede.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516, con riferimento all'art. 3, primo comma, ed all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante della dichiarazione; Ordina la sospensione del presente procedimento; Dispone la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale, nonche' la notifica della presente ordinanza all'imputato ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 14 dicembe 1988 Il consigliere istruttore: CAPONNETTO 89C0099