N. 61 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 1988

                                 N. 61
 Ordinanza emessa il 14 dicembre 1988 dal giudice istruttore presso il
 tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Chini Bruno,
 nella qualita' di legale rappresentante del "Corpo vigili giurati" di
 Firenze
 Imposte  in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione
 rilevante   -   Indeterminatezza,   in   parte   qua,   della   norma
 incriminatrice  -  Violazione  del  principio  di  tassativita' della
 fattispecie penale.
 (Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 25, secondo comma).
(GU n.8 del 22-2-1989 )
                         IL GIUDICE ISTRUTTORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Letti  gli  atti  del  procedimento penale n. 498/88A contro Chini
 Bruno, imputato del delitto di cui all'art. 4,  primo  comma,  n.  7,
 della legge 7 agosto 1982, n. 516;
    Premesso  che  la norma incriminatrice punisce il comportamento di
 colui che, dissimulando (come nel caso di specie) componenti positivi
 ovvero  simulando  componenti  negativi  del  reddito,  determina una
 alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione dei
 redditi;
    Ritiene  rilevante  e non manifestamente indondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del d.-l.
 10  luglio  1982,  n. 429, convertito - con midifiche - nella legge 7
 agosto 1982, n. 516,  nella  parte  in  cui  richiede  come  elemento
 costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato
 della dichiarazione, per  contrasto  con  gli  artt.  3  e  25  della
 Costituzione;
    Ed  invero, richiamata la motivazione dell'ordinanza 12 febbraio 4
 marzo 1988, n. 474/1 della Cass. sez. III (pubblicata in  "Il  fisco"
 1988, fasc. 11, p. 1747), si osserva che:
      1)  la questione si appalesa sicuramente rilevante, in quanto, a
 parte il  contrasto  venutosi  a  verificare  tra  la  procura  della
 Repubblica  e  questo ufficio, rispettivamente favorevole e contrario
 all'applicazione  dell'art.  74  del  codice  di  procedura   penale,
 l'eventuale  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  della
 norma in esame farebbe venir meno l'ipotizzabilita' stessa del  reato
 ascritto all'imputato, per difetto di uno degli elementi costitutivi;
      2) la questione, inoltre, non appare manifestamente infondata in
 quanto la mancata previsione legislativa di qualsivoglia parametro di
 riferimento  per  determinare  con  accettabile certezza la rilevanza
 della alterazione e la conseguente configurazione  stessa  del  reato
 sembra   contrastare   sia   con   il   principio  di  uguaglianza  e
 ragionevolezza (art. 3, in relazione - anche  -  all'art.  53,  della
 Costituzione)  sia  con  quello  di  stretta legalita' (art. 25 della
 Costituzione);
    Sotto  il  primo  profilo,  basti osservare che, ove si accolga la
 interpretazione della suprema Corte (Cass. sez. III, 28 luglio  1987,
 n.   8598),   secondo  cui,  ai  fini  della  configurabilita'  della
 dissimulazione di componenti positivi del reddito, non e'  necessario
 un   comportamento   fraudolento,   caratterizzato   da   artifici  o
 espedienti, cio' che rileva  essendo,  viceversa,  l'alterazione  del
 risultato  della  dichiarazione  e l'intenzionalita' della infedelta'
 nella dichiarazione, la  previsione  di  siffatta  ipotesi  in  forma
 delittuosa,  senza  precisa soglia di punibilita', accanto ad ipotesi
 contravvenzionali di dichiarazione infedele (art. 1  della  legge  n.
 516/1982),  caratterizzate,  invece, dalla presenza di tale soglia in
 termini di cifra e di percentuale, viene a porsi in chiaro  contrasto
 con i principi di eguaglianza e di razionalita' espressi dall'art. 3,
 primo comma, della Costituzione;
    Sotto  il secondo profilo, poi, e' da rilevare come il legislatore
 non abbia indicato  alcun  parametro  di  riferimento  -  numerico  o
 concettuale,   ma   comunque  oggettivo  e  desumibile  dalla  comune
 esperienza - per l'individuazione concreta dei casi in  cui  sussiste
 uno   scarto   notevole,  e  penalmente  rilevante,  fra  il  reddito
 dichiarato e quello effettivamente  imponibile,  ma  ha  -  invece  -
 lasciato  all'interprete  la  determinazione  dell'evento  del reato,
 ossia della "alterazione in misura  rilevante"  del  risultato  della
 dichiarazione: espressione, quest'ultima, che non permette, nella sua
 indeterminatezza, di individuare con certezza il precetto, al fine di
 giudicare  quando  un  determinato  comportamento di evasione fiscale
 abbia superato la  soglia  dell'illecito  amministrativo,  posto  che
 soltanto  oltre  un certo limite si configura un illecito penale. Ne'
 puo' accertarsi  il  ragionamento  posto  dal  pubblico  ministero  a
 sostegno  della  propria  richiesta  del  decreto di impromovibilita'
 dell'azione penale, secondo il quale il  fatto  di  cui  all'art.  4,
 primo  comma,  n.  7 "non potra' mai avere un 'consistenza' economica
 inferiore  a  quella  richiesta  dall'ipotesi  contravvenzionale   di
 mendace dichiarazione dei redditi (art. 1, comma secondo, n. 3, della
 legge citata) che e' di L. 50.000.000" siffatto ragionamento, invero,
 non  tiene  conto  della profonda diversita' ontologica e strutturale
 tra le due ipotesi criminose, non omogenee  e  non  assimilabili  tra
 loro.  Concludendo  sotto  questo secondo profilo, il legislatore non
 sembra avere  rispettato,  nel  configurare  la  norma  in  esame,  i
 princi'pi  costituzionali  di  tassativita'  e  determinatezza  delle
 ipotesi di reato, per i quali il giudice deve essere posto  in  grado
 di  esprimere  un  giudizio  di corrispondenza del caso concreto alla
 norma di legge in base a criteri oggettivi e controllabili.
    Va  rilevata,  dunque, d'ufficio, per le suesposte considerazioni,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n.
 7,  della  legge  n.  516/1982, nel senso di cui alla motivazione che
 precede.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo  comma,  n.  7,  della
 legge 7 agosto 1982, n. 516, con riferimento all'art. 3, primo comma,
 ed all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui
 prevede  come  elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura
 rilevante della dichiarazione;
    Ordina la sospensione del presente procedimento;
    Dispone la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla
 Corte costituzionale, nonche' la notifica  della  presente  ordinanza
 all'imputato  ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e la
 comunicazione  della  stessa  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
      Firenze, addi' 14 dicembe 1988
                 Il consigliere istruttore: CAPONNETTO

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