N. 65 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 dicembre 1988
N. 65 Ordinanza emessa il 27 dicembre 1988 dal pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Holtkamp Hendrikus Reato in genere - Guida senza abilitazione di imbarcazione a motore a scopo di diporto - Previsione di arresto fino a sei mesi o ammenda fino a lire due milioni - Diverso trattamento sanzionatorio (sanzione amministrativa, ai sensi del r.d.-l. n. 813/1932) se l'imbarcazione a motore e' immatricolata quale imbarcazione "per uso privato" - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni omogenee, attesa la facoltativita' dell'iscrizione dell'imbarcazione nei registri quale imbarcazione "ad uso privato" oppure "da diporto". (Legge 11 febbraio 1971, n. 50, art. 39, primo comma, modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51; legge 26 aprile 1986, n. 193). (Cost., art. 3).(GU n.8 del 22-2-1989 )
IL PRETORE Nel procedimento penale n. 534/1988-A, a carico di Holtkamp Hendrikus nato ad Amsterdam (Olanda) il 14 ottobre 1944, imputato del reato p. e p. dall'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni, osserva quanto segue. Holtkamp Hendrikus veniva sorpreso in data 12 maggio 1988 in Rio della Misericordia, Venezia, alla condotta di un motoscafo da diporto immatricolato YM. 49-61 munito di motore fuoribordo da 50 H.P., senza esser in possesso della prescritta patente di abilitazione. Veniva, quindi redatto nei suoi confronti, da parte dei Carabinieri di Venezia, processo verbale di contravvenzione alla norma prevista dall'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e 26 aprile 1986, n. 193. Il fatto ascritto all'Holtkamp e' pacifico, come quindi e' indubbia l'applicabilita', al caso concreto, della norma sanzionatrice sopra richiamata, che prevede la pena alternativa dell'arresto da 5 giorni a 6 mesi o dell'ammenda da lire 1 milione a lire 2 milioni. Senonche', tale trattamento sanzionatorio appare manifestamente ed ingiustamente piu' grave di quello stabilito per chi commette un fatto del tutto analogo, e cioe' conduca un motoscafo od un'imbarcazione con motore entro o fuoribordo immatricolata "per uso privato" ai sensi del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, anziche' una "unita' da diporto" immatricolata come tale ai sensi della legge n. 50/1971. Infatti, l'art. 20 del citato regio decreto-legge n. 813/1932 (decreto la cui attuale piena vigenza e' esplicitamente confermata dagli artt. 50 e 51 della legge n. 50/1971 e dall'art. 5, primo comma, e 12, quarto comma, 189 e segg. del d.P.R. 14 novembre 1972, n. 1154) sanziona solo in via amministrativa tale comportamento, essendo stata depenalizzata sin dal 1976 la relativa originaria sanzione dell'ammenda, con la legge 24 dicembre 1975, n. 706, poi sostituita dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. La disparita' di trattamento appare palese, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione, allorche' si ponga mente che l'iscrizione di un'imbarcazione a motore fra quelle da diporto anziche' fra quelle ad uso privato dipende non gia' da caratteristiche intrinseche del mezzo o del motore o da altri elementi obiettivamente diversi, bensi' dalla mera volonta' del proprietario, manifestantesi con la richiesta di iscrizione dell'imbarcazione in un registro piuttosto che in un altro. Tra l'altro, si deve evidenziare che l'uso privato, che e' definito dall'art. 1, terzo comma, del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, come "qualsiasi uso dal quale esuli il fine di speculazione", necessariamente comprende in se' la possibilita' di usare un natante immatricolato appunto "per uso privato" anche per scopi di diporto, essendo tale finalita' evidentemente inclusa fra quelle istituzionalmente "non speculative". Si verifica, quindi, l'assurdo che colui il quale possiede un natante a motore, da adibire, in concreto, a scopo di diporto, se lo fa iscrivere nei registri delle imbarcazioni da diporto e poi lo conduce (ove il motore superi la potenza di 25 cavalli, o 18,4 chilowatt) senza esser in possesso della patente di abilitazione, incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 39 della legge n. 50/1971 e successive modificazioni; mentre se lo iscrive (come nessun'autorita' puo' impedirgli di fare) nei registri delle imbarcazioni a motore ad uso privato, incorrera' nella sola sanzione amministrativa prevista dal regio decreto-legge n. 813/1932, se e' privo della relativa abilitazione, ed anche se, di fatto, usa per scopo di mero diporto il natante stesso. Poiche' appare del tutto incomprensibile per quale ragione la iscrizione di un'imbarcazione a motore in un registro piuttosto che in un altro (identiche restando le caratteristiche del mezzo e del motore installato) sia produttiva di conseguenze cosi' palesemente diverse dal punto di vista sanzionatorio nel caso in cui l'imbarcazione sia condotta senza la prescritta patente di abilitazione, la questione di costituzionalita' dell'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e 26 aprile 1986, n. 193, in relazione all'art. 3 della Costituzione appare non manifestamente infondata, oltre che, ovviamente, rilevante nel procedimento penale in corso contro l'Holtkamp, imputato appunto della contravvenzione in questione.
P. Q.M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; d'ufficio dichiara rilevante e non manifestamente infondata nel procedimento di cui in premessa, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalle leggi 6 marzo 1976, n. 51, e 26 aprile 1986, n. 193, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione; Ordina la sospensione del giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al p.m. presso il tribunale di Venezia, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento nazionale. Venezia, addi' 27 dicembre 1988 Il pretore: MATURI 89C0103