N. 65 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 dicembre 1988

                                 N. 65
      Ordinanza emessa il 27 dicembre 1988 dal pretore di Venezia
         nel procedimento penale a carico di Holtkamp Hendrikus
 Reato in genere - Guida senza abilitazione di imbarcazione a motore a
 scopo di diporto - Previsione di arresto fino a sei  mesi  o  ammenda
 fino a lire due milioni - Diverso trattamento sanzionatorio (sanzione
 amministrativa, ai sensi del
    r.d.-l.  n.  813/1932) se l'imbarcazione a motore e' immatricolata
 quale imbarcazione "per uso privato" - Ingiustificata  disparita'  di
 trattamento   di   situazioni   omogenee,  attesa  la  facoltativita'
 dell'iscrizione dell'imbarcazione nei registri quale imbarcazione "ad
 uso privato" oppure "da diporto".
 (Legge  11  febbraio  1971,  n.  50, art. 39, primo comma, modificato
 dalla legge 6 marzo 1976, n. 51; legge 26 aprile 1986, n. 193).
 (Cost., art. 3).
(GU n.8 del 22-2-1989 )
                               IL PRETORE
    Nel  procedimento  penale  n.  534/1988-A,  a  carico  di Holtkamp
 Hendrikus nato ad Amsterdam (Olanda) il 14 ottobre 1944, imputato del
 reato  p.  e  p.  dall'art.  39, primo comma, della legge 11 febbraio
 1971, n. 50 e successive modificazioni, osserva quanto segue.
    Holtkamp  Hendrikus  veniva sorpreso in data 12 maggio 1988 in Rio
 della Misericordia, Venezia, alla condotta di un motoscafo da diporto
 immatricolato YM. 49-61 munito di motore fuoribordo da 50 H.P., senza
 esser in possesso della prescritta patente di abilitazione.
    Veniva,   quindi   redatto   nei  suoi  confronti,  da  parte  dei
 Carabinieri di Venezia,  processo  verbale  di  contravvenzione  alla
 norma  prevista  dall'art.  39,  primo comma, della legge 11 febbraio
 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e 26  aprile
 1986, n. 193.
    Il  fatto  ascritto  all'Holtkamp  e'  pacifico,  come  quindi  e'
 indubbia   l'applicabilita',   al   caso   concreto,   della    norma
 sanzionatrice  sopra  richiamata,  che  prevede  la  pena alternativa
 dell'arresto da 5 giorni a 6 mesi o dell'ammenda da lire 1 milione  a
 lire 2 milioni.
    Senonche', tale trattamento sanzionatorio appare manifestamente ed
 ingiustamente piu' grave di quello  stabilito  per  chi  commette  un
 fatto   del   tutto   analogo,   e  cioe'  conduca  un  motoscafo  od
 un'imbarcazione con motore entro o fuoribordo immatricolata "per  uso
 privato"  ai  sensi  del  regio  decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813,
 anziche' una "unita' da diporto" immatricolata  come  tale  ai  sensi
 della legge n. 50/1971.
    Infatti,  l'art.  20  del  citato  regio decreto-legge n. 813/1932
 (decreto la cui attuale piena vigenza  e'  esplicitamente  confermata
 dagli  artt.  50  e  51  della  legge n. 50/1971 e dall'art. 5, primo
 comma, e 12, quarto comma, 189 e segg. del d.P.R. 14  novembre  1972,
 n.  1154)  sanziona  solo  in  via amministrativa tale comportamento,
 essendo stata depenalizzata  sin  dal  1976  la  relativa  originaria
 sanzione  dell'ammenda,  con  la  legge 24 dicembre 1975, n. 706, poi
 sostituita dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
    La  disparita'  di  trattamento  appare  palese,  con  conseguente
 violazione dell'art. 3 della Costituzione, allorche' si  ponga  mente
 che  l'iscrizione  di  un'imbarcazione a motore fra quelle da diporto
 anziche'  fra  quelle  ad   uso   privato   dipende   non   gia'   da
 caratteristiche  intrinseche  del  mezzo  o  del  motore  o  da altri
 elementi obiettivamente  diversi,  bensi'  dalla  mera  volonta'  del
 proprietario,   manifestantesi   con   la   richiesta  di  iscrizione
 dell'imbarcazione in un registro  piuttosto  che  in  un  altro.  Tra
 l'altro,  si  deve  evidenziare  che  l'uso  privato, che e' definito
 dall'art. 1, terzo comma, del regio decreto-legge 9 maggio  1932,  n.
 813,  come  "qualsiasi  uso dal quale esuli il fine di speculazione",
 necessariamente comprende in se' la possibilita' di usare un  natante
 immatricolato  appunto  "per uso privato" anche per scopi di diporto,
 essendo   tale   finalita'   evidentemente   inclusa    fra    quelle
 istituzionalmente "non speculative".
    Si  verifica,  quindi,  l'assurdo  che  colui il quale possiede un
 natante a motore, da adibire, in concreto, a scopo di diporto, se  lo
 fa  iscrivere  nei  registri  delle  imbarcazioni da diporto e poi lo
 conduce (ove il motore superi  la  potenza  di  25  cavalli,  o  18,4
 chilowatt)  senza  esser  in  possesso della patente di abilitazione,
 incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 39  della  legge  n.
 50/1971  e  successive  modificazioni;  mentre  se  lo  iscrive (come
 nessun'autorita'  puo'  impedirgli  di  fare)  nei   registri   delle
 imbarcazioni  a motore ad uso privato, incorrera' nella sola sanzione
 amministrativa prevista dal regio decreto-legge n.  813/1932,  se  e'
 privo  della  relativa  abilitazione,  ed anche se, di fatto, usa per
 scopo di mero diporto il natante stesso.
    Poiche'  appare  del  tutto  incomprensibile  per quale ragione la
 iscrizione di un'imbarcazione a motore in un registro  piuttosto  che
 in  un  altro  (identiche restando le caratteristiche del mezzo e del
 motore installato) sia produttiva di  conseguenze  cosi'  palesemente
 diverse   dal   punto   di   vista  sanzionatorio  nel  caso  in  cui
 l'imbarcazione  sia  condotta  senza   la   prescritta   patente   di
 abilitazione,  la  questione di costituzionalita' dell'art. 39, primo
 comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge  6
 marzo  1976, n. 51, e 26 aprile 1986, n. 193, in relazione all'art. 3
 della Costituzione appare non manifestamente  infondata,  oltre  che,
 ovviamente,   rilevante  nel  procedimento  penale  in  corso  contro
 l'Holtkamp, imputato appunto della contravvenzione in questione.
                                P. Q.M.
    Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953, n. 87; d'ufficio
 dichiara rilevante e non manifestamente infondata nel procedimento di
 cui   in   premessa,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 39, primo comma, della  legge  11  febbraio  1971,  n.  50,
 modificata dalle leggi 6 marzo 1976, n. 51, e 26 aprile 1986, n. 193,
 in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione;
    Ordina la sospensione del giudizio in corso e dispone la immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata all'imputato, al p.m.  presso  il  tribunale  di  Venezia,
 nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento nazionale.
      Venezia, addi' 27 dicembre 1988
                           Il pretore: MATURI

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