N. 69 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 1988
N. 69 Ordinanza emessa il 5 dicembre 1988 dal pretore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Ruggeri Salvatore ed altra e Baglioni Giovanna Locazione immobili urbani - Ordinanza esecutiva del pretore di rilascio del bene locato se non sussistono gravi motivi in contrario e l'intimato oppone eccezioni non fondate su prova scritta - Mancata previsione della subordinazione dell'esecutivita' ad "un pregiudizio imminente ed irreparabile" o ad un periculum in mora come per i provvedimenti ex art. 700 del c.p.c. - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni omogenee ed incidenza negativa sul diritto di difesa in giudizio del locatario. (C.P.C., art. 665). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.8 del 22-2-1989 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto, notificato il 26 novembre 1988, Ruggeri Salvatore e Rossi Anna Marisa, premesso di essere proprietari di un bene, sito in La Spezia, via Prione n. 102, condotto, per uso diverso dall'abitativo, da Baglioni Giovanna; premesso altresi' che il contratto de quo era scaduto il 4 novembre 1985; intimavano sfratto per finita locazione alla Baglioni per la data suddetta, o per quella meglio ritenuta dal pretore, citando la Baglioni stessa per la convalida, ed instando altresi' per l'emissione dell'ordinanza di immediato rilascio, ex art. 665 del c.p.c., in caso di opposizione. Si costituiva la convenuta, la quale, riconosciuta la scadenza del contratto alla data del 4 novembre 1985, allegava pero' l'avvenuta rinnovazione del contratto fino al 4 novembre 1991 e di poi, ex art. 28 della legge n. 392/1978, al 4 novembre 1997. All'udienza del 1 dicembre 1988 il pretore si riservava. M O T I V I Posto che l'eccezione di parte convenuta non e' fondata su prova scritta, e che le ragioni addotte a suo fondamento non appaiono tali da far ritenere, almeno allo stato, probabile il suo accoglimento e dunque sussistenti i gravi motivi in contrario, ex art. 665 del c.p.c., in base al citato articolo dovrebbe emettersi l'ordinanza di immediato rilascio del bene controverso. Della legittimita' costituzionale della norma de qua e' pero' lecito dubitare. I motivi di tale possibile incostituzionalita' sono quegli stessi contenuti nella ordinanza di questo stesso pretore, in data 17 ottobre 1988, con la quale veniva parimenti sollevata questione di costituzionalita' della parallela norma di cui all'art. 648 del c.p.c., ordinanza che qui di seguito si trascrive, per la parte rilevante. "L'articolo della cui legittimita' costituzionale si dubita e' il 648 del c.p.c., relativo alla provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo, in pendenza di opposizione, allorche' lo opponente non suffraghi con prove scritte o di pronta soluzione la propria opposizione. Le norme costituzionali presumibilmente violate sono gli artt. 3 e 24. (...) Quanto alla non manifesta infondatezza della stessa, essa risulta, ad avviso di questo pretore, dalle considerazioni che seguono. In via di ricostruzione sistematica e' agevolmente riscontrabile che la possibilita' di ottenere un provvedimento esecutivo prima del giudicato passa comunque per l'esistenza del periculum in mora, il cui grado e' inversamente proporzionale alla probabilita' di effettiva sussistenza del diritto vantato. Si noti infatti come, mentre per l'emissione di un provvedimento ex art. 700 del c.p.c. e' necessario un 'pregiudizio imminente ed irreparabile', per concedere la provvisoria esecutivita' di una sentenza di primo grado e' sufficiente il 'pericolo nel ritardo'; la sentenza di secondo grado e' poi addirittura esecutiva ex lege ed il periculum rileva in tal caso sul versante opposto, per escludere cioe', anziche' per concedere, tale provvisoria esecutivita' (quanto invece alle ipotesi di provvisoria esecutivita' ex lege delle sentenze di primo grado, queste rispondono probabilmente ad una ratio diversa e precisamente quella di una valutazione, da parte del legislatore, di un generalizzato pericolo nel ritardo per i rapporti di volta in volta in questione, col che si rimane dunque evidentemente nello stesso ordine di idee appena esposto). La giustificazione costituzionale di tale regolamentazione, non troppo compatibile con il principio di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, ove questo venga visto isolatamente, riposa nel noto principio per il quale il processo non deve andare a danno di chi ha ragione, indirettamente costituzionalizzato dall'art. 24, primo comma, della Costituzione. La disciplina esposta rappresenta cioe' in sostanza il punto di equilibrio tra il diritto di agire in giudizio ed il diritto di difesa. Orbene, ammesso che il sistema complessivo del nostro processo civile in materia, su rapdissimamente esposto, interpreti e concretizzi in modo effettivamente corretto tale punto di equilibrio, e' evidente che ogni regolamentazione diversa da esso deve ritenenrsi incostituzionale, per violazione appunto dell'art. 24, e comunque dell'art. 3, primo comma, per diversamente disciplinare situazioni simili. Questo e' precisamente quello che succede in materia di provvisoria esecutivita', in pendenza di opposizione, del decreto ingiuntivo (nonche', ma qui non e' rilevante, di ordine provvisorio di rilascio ex art. 665 del c.p.c.). Al momento in cui viene proposta l'opposizione, infatti, la situazione e' senz'altro parificabile, quanto a probabilita' di sussistenza del diritto vantato, a quella presente in sede di provvedimenti ex art. 700 del c.p.c.; ciononostante, non solo non si richiede, per concedere la provvisoria esecutivita', 'un pregiudizio imminente ed irreparabile', ma neppure un 'pericolo nel ritardo'. Ogni valutazione sul periculum in mora e' anzi esclusa, vertendo la discrezionalita' del giudice esclusivamente sul profilo della fondatezza o meno della pretesa del convenuto opposto. Quest'ultimo, in altri termini, e' sotto questo profilo in posizione migliore di quella nella quale si troverebbe qualora fosse stata a suo favore emessa una sentenza di primo grado; sentenza che ben altra certezza conferirebbe, ovviamente, in ordine alla sussistenza del suo diritto. Gia' da questo emerge, ad avviso di questo pretore, quantomeno la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita'. Anche sotto un altro profilo la disciplina risulta poi in odore di incostituzionalita', per violazione dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione. E' noto che i procedimenti monitori rappresentano una facilitazione per l'attore, al quale, a condizione che la controparte non si opponga, viene alleggerito l'onere probatorio. La ratio di cio' riposa nel fatto che per certi tipi di crediti si e' ritenuto che una indagine piena sulla domanda debba essere subordinata ad una manifestazione di interesse del convenuto. Una volta pero' che tale manifestazione, con l'opposizione, vi sia stata, appare decisamente irragionevole (e percio' contrastante, secondo l'evoluzione interpretativa verificatasi relativamente ad esso, con l'art. 3, secondo comma, della Costituzione), che il procedimento non rientri in tutto e per tutto, nei binari ordinari, e conservi invece all'attore un privilegio, il quale, da una parte non si capisce su quale ratio riposi, dall'altra spesso non e' contrastabile in alcun modo dal convenuto, essendovi eccezioni, come proprio quella avanzata nel procedimento dal quale scaturisce la presente ordinanza, che non sono in alcun modo suscettibili di prova scritta". L'art. 665 presenta per la verita', una differenza rispetto al 648; differenza rappresentata dalla presenza, quale condizione ostativa alla emissione dell'ordinanza de qua di "gravi motivi". Cio' non grave pero' sufficiente a far ritenere che la norma si conformi al dettato costituzionale. Delle due infatti l'una: o - come presupposto sopra, allorche', nel motivare la rilevanza della questione, si e' detto della improbabilita' dell'accoglimento delle argomentazioni del convenuto -, i "gravi motivi" hanno riferimento alla presumibile fondatezza dell'eccezione, ed allora valgono in tutto e per tutto le considerazioni suesposte, circa la non esistenza di un controllo in ordine al requisito del periculum; ovvero si riferiscono proprio a tale requisito, impedendo in sostanza la concessione dell'ordinanza di immediato rilascio ove l'esecuzione di questa possa concretare un pregiudizio per il convenuto, ma allora e' evidente che qui non e' in gioco il pregiudizio determinato dalla mancata esecuzione (secondo lo schema, gradatamente, dei provvedimenti ex art. 700 del c.p.c., e della provvisoria esecutivita' della sentenza di primo grado), bensi' quello determinato dalla esecuzione (secondo lo schema della sospensione della esecutivita' della sentenza di secondo grado); il che significa, in sostanza, che, anche accolta tale seconda eccezione di "gravi motivi", la disparita' di trattamento rimane e dunque anche in relazione all'art. 665 del c.p.c. la questione di costituzionalita' risulta quantomeno non manifestamente infondata.
P. Q. M. Solleva l'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 665 del c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; Si comunichi ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. La Spezia, addi' 5 dicembre 1988 Il pretore: FORNACIARI 89C0107