N. 69 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 1988

                                 N. 69
 Ordinanza  emessa  il  5  dicembre  1988 dal pretore di La Spezia nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Ruggeri  Salvatore  ed  altra  e
 Baglioni Giovanna
 Locazione  immobili  urbani  -  Ordinanza  esecutiva  del  pretore di
 rilascio del bene locato se non sussistono gravi motivi in  contrario
 e  l'intimato oppone eccezioni non fondate su prova scritta - Mancata
 previsione della subordinazione dell'esecutivita' ad "un  pregiudizio
 imminente  ed  irreparabile"  o  ad  un  periculum in mora come per i
 provvedimenti ex art. 700 del c.p.c. - Ingiustificata  disparita'  di
 trattamento  di situazioni omogenee ed incidenza negativa sul diritto
 di difesa in giudizio del locatario.
 (C.P.C., art. 665).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.8 del 22-2-1989 )
                               IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
                        SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Con  atto,  notificato  il  26  novembre 1988, Ruggeri Salvatore e
 Rossi Anna Marisa, premesso di essere proprietari di un bene, sito in
 La   Spezia,   via   Prione   n.   102,  condotto,  per  uso  diverso
 dall'abitativo,  da  Baglioni  Giovanna;  premesso  altresi'  che  il
 contratto  de  quo era scaduto il 4 novembre 1985; intimavano sfratto
 per finita locazione alla Baglioni per la data suddetta, o per quella
 meglio  ritenuta  dal  pretore,  citando  la  Baglioni  stessa per la
 convalida, ed instando altresi'  per  l'emissione  dell'ordinanza  di
 immediato rilascio, ex art. 665 del c.p.c., in caso di opposizione.
    Si costituiva la convenuta, la quale, riconosciuta la scadenza del
 contratto alla data del 4 novembre 1985,  allegava  pero'  l'avvenuta
 rinnovazione  del contratto fino al 4 novembre 1991 e di poi, ex art.
 28 della legge n. 392/1978, al 4 novembre 1997.
    All'udienza del 1› dicembre 1988 il pretore si riservava.
                              M O T I V I
    Posto  che  l'eccezione di parte convenuta non e' fondata su prova
 scritta, e che le ragioni addotte a suo fondamento non appaiono  tali
 da  far  ritenere, almeno allo stato, probabile il suo accoglimento e
 dunque sussistenti i gravi motivi  in  contrario,  ex  art.  665  del
 c.p.c.,  in base al citato articolo dovrebbe emettersi l'ordinanza di
 immediato rilascio del bene controverso.
    Della  legittimita'  costituzionale  della  norma  de qua e' pero'
 lecito dubitare.
    I  motivi di tale possibile incostituzionalita' sono quegli stessi
 contenuti nella ordinanza  di  questo  stesso  pretore,  in  data  17
 ottobre  1988,  con  la quale veniva parimenti sollevata questione di
 costituzionalita' della parallela  norma  di  cui  all'art.  648  del
 c.p.c.,  ordinanza  che  qui  di  seguito  si trascrive, per la parte
 rilevante.
    "L'articolo  della cui legittimita' costituzionale si dubita e' il
 648 del c.p.c., relativo alla provvisoria  esecutivita'  del  decreto
 ingiuntivo,  in  pendenza  di opposizione, allorche' lo opponente non
 suffraghi  con  prove  scritte  o  di  pronta  soluzione  la  propria
 opposizione.
    Le norme costituzionali presumibilmente violate sono gli artt. 3 e
 24.
    (...)  Quanto  alla  non manifesta infondatezza della stessa, essa
 risulta, ad  avviso  di  questo  pretore,  dalle  considerazioni  che
 seguono.
    In  via  di ricostruzione sistematica e' agevolmente riscontrabile
 che la possibilita' di ottenere un provvedimento esecutivo prima  del
 giudicato  passa  comunque  per l'esistenza del periculum in mora, il
 cui  grado  e'  inversamente  proporzionale  alla   probabilita'   di
 effettiva  sussistenza  del  diritto  vantato.  Si noti infatti come,
 mentre per l'emissione di un provvedimento ex art. 700 del c.p.c.  e'
 necessario  un 'pregiudizio imminente ed irreparabile', per concedere
 la provvisoria  esecutivita'  di  una  sentenza  di  primo  grado  e'
 sufficiente  il  'pericolo nel ritardo'; la sentenza di secondo grado
 e' poi addirittura esecutiva ex lege ed il periculum  rileva  in  tal
 caso   sul  versante  opposto,  per  escludere  cioe',  anziche'  per
 concedere, tale provvisoria esecutivita' (quanto invece alle  ipotesi
 di  provvisoria  esecutivita'  ex lege delle sentenze di primo grado,
 queste rispondono probabilmente ad una ratio diversa  e  precisamente
 quella   di   una  valutazione,  da  parte  del  legislatore,  di  un
 generalizzato pericolo nel ritardo per i rapporti di volta  in  volta
 in  questione,  col  che  si rimane dunque evidentemente nello stesso
 ordine di idee appena esposto).
    La  giustificazione  costituzionale  di tale regolamentazione, non
 troppo compatibile con il  principio  di  cui  all'art.  24,  secondo
 comma,  della  Costituzione,  ove  questo  venga  visto isolatamente,
 riposa nel noto principio per il quale il processo non deve andare  a
 danno di chi ha ragione, indirettamente costituzionalizzato dall'art.
 24, primo comma, della Costituzione.
    La  disciplina  esposta  rappresenta cioe' in sostanza il punto di
 equilibrio tra il diritto di agire  in  giudizio  ed  il  diritto  di
 difesa.
    Orbene,  ammesso  che  il  sistema complessivo del nostro processo
 civile  in  materia,  su  rapdissimamente   esposto,   interpreti   e
 concretizzi in modo effettivamente corretto tale punto di equilibrio,
 e' evidente che ogni regolamentazione diversa da esso deve ritenenrsi
 incostituzionale,  per  violazione  appunto  dell'art. 24, e comunque
 dell'art. 3, primo comma, per  diversamente  disciplinare  situazioni
 simili.
    Questo   e'   precisamente   quello  che  succede  in  materia  di
 provvisoria esecutivita', in pendenza  di  opposizione,  del  decreto
 ingiuntivo  (nonche',  ma qui non e' rilevante, di ordine provvisorio
 di rilascio ex art. 665 del c.p.c.).
    Al  momento  in  cui  viene  proposta  l'opposizione,  infatti, la
 situazione e'  senz'altro  parificabile,  quanto  a  probabilita'  di
 sussistenza  del  diritto  vantato,  a  quella  presente  in  sede di
 provvedimenti ex art. 700 del c.p.c.; ciononostante, non solo non  si
 richiede,  per concedere la provvisoria esecutivita', 'un pregiudizio
 imminente ed irreparabile', ma neppure un 'pericolo nel ritardo'.
    Ogni  valutazione  sul periculum in mora e' anzi esclusa, vertendo
 la discrezionalita' del  giudice  esclusivamente  sul  profilo  della
 fondatezza o meno della pretesa del convenuto opposto.
    Quest'ultimo,  in  altri  termini,  e'  sotto  questo  profilo  in
 posizione migliore di quella nella quale si troverebbe qualora  fosse
 stata  a  suo favore emessa una sentenza di primo grado; sentenza che
 ben  altra  certezza  conferirebbe,  ovviamente,   in   ordine   alla
 sussistenza del suo diritto.
    Gia'  da questo emerge, ad avviso di questo pretore, quantomeno la
 non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita'.
    Anche sotto un altro profilo la disciplina risulta poi in odore di
 incostituzionalita', per violazione dell'art. 3, secondo comma, della
 Costituzione.
    E'   noto   che   i   procedimenti   monitori   rappresentano  una
 facilitazione per l'attore, al quale, a condizione che la controparte
 non si opponga, viene alleggerito l'onere probatorio.
    La ratio di cio' riposa nel fatto che per certi tipi di crediti si
 e' ritenuto  che  una  indagine  piena  sulla  domanda  debba  essere
 subordinata ad una manifestazione di interesse del convenuto.
    Una volta pero' che tale manifestazione, con l'opposizione, vi sia
 stata, appare  decisamente  irragionevole  (e  percio'  contrastante,
 secondo  l'evoluzione  interpretativa  verificatasi  relativamente ad
 esso, con l'art.  3,  secondo  comma,  della  Costituzione),  che  il
 procedimento non rientri in tutto e per tutto, nei binari ordinari, e
 conservi invece all'attore un privilegio, il quale, da una parte  non
 si   capisce   su  quale  ratio  riposi,  dall'altra  spesso  non  e'
 contrastabile in alcun modo dal convenuto, essendovi eccezioni,  come
 proprio  quella  avanzata  nel  procedimento  dal quale scaturisce la
 presente ordinanza, che non sono in alcun modo suscettibili di  prova
 scritta".
    L'art.  665  presenta  per  la verita', una differenza rispetto al
 648;  differenza  rappresentata  dalla  presenza,  quale   condizione
 ostativa alla emissione dell'ordinanza de qua di "gravi motivi".
    Cio'  non  grave  pero' sufficiente a far ritenere che la norma si
 conformi al dettato costituzionale.
    Delle  due  infatti  l'una: o - come presupposto sopra, allorche',
 nel  motivare  la  rilevanza  della  questione,  si  e'  detto  della
 improbabilita'  dell'accoglimento  delle argomentazioni del convenuto
 -, i "gravi motivi" hanno  riferimento  alla  presumibile  fondatezza
 dell'eccezione,   ed   allora   valgono  in  tutto  e  per  tutto  le
 considerazioni suesposte, circa la non esistenza di un  controllo  in
 ordine  al  requisito  del periculum; ovvero si riferiscono proprio a
 tale requisito, impedendo in sostanza la  concessione  dell'ordinanza
 di  immediato rilascio ove l'esecuzione di questa possa concretare un
 pregiudizio per il convenuto, ma allora e' evidente che qui non e' in
 gioco il pregiudizio determinato dalla mancata esecuzione (secondo lo
 schema, gradatamente, dei provvedimenti ex art.  700  del  c.p.c.,  e
 della provvisoria esecutivita' della sentenza di primo grado), bensi'
 quello  determinato  dalla  esecuzione  (secondo  lo   schema   della
 sospensione  della  esecutivita' della sentenza di secondo grado); il
 che significa, in sostanza, che, anche accolta tale seconda eccezione
 di "gravi motivi", la disparita' di trattamento rimane e dunque anche
 in   relazione   all'art.   665   del   c.p.c.   la   questione    di
 costituzionalita' risulta quantomeno non manifestamente infondata.
                                P. Q. M.
    Solleva  l'eccezione  di legittimita' costituzionale dell'art. 665
 del c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
    Dispone  la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la
 sospensione del giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Si comunichi ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
      La Spezia, addi' 5 dicembre 1988
                         Il pretore: FORNACIARI

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