N. 1 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 febbraio 1989

                                  N. 1
          Ricorso depositato in cancelleria il 2 febbraio 1989
                        (della regione Toscana)
 Finanza pubblica - Controllo CIPE sulle spese a carattere pluriennale
 previste da leggi per le quali le regioni possono stipulare contratti
 o assumere impegni nel limite massimo del 50% delle somme autorizzate
 - Possibilita' per le regioni di  assumere,  nel  primo  semestre  di
 esercizio,  impegni  di  spese inserite nel bilancio di previsione in
 misura non superiore al 50% dello stanziamento previsto - Illegittima
 compressione  dell'autonomia  finanziaria delle regioni sottoposte ad
 un doppio  limite  -  Lesione  dei  principi  contenuti  nelle  leggi
 regolatrici  dei  bilanci e della contabilita' pubblica - Abuso di un
 mezzo  immediatamente  operativo  (decreto-legge)  in   assenza   dei
 presupposti costituzionali che lo giustifichino.
 (D.-L. 30 dicembre 1988, n. 545, artt. 5 e 6).
 (Cost., artt. 77, 117, 118 e 119).
(GU n.8 del 22-2-1989 )
    Ricorso   per  la  regione  Toscana,  in  persona  del  presidente
 pro-tempore   della   giunta    regionale    Gianfranco    Bartolini,
 rappresentata  e  difesa  per  procura  a  margine  del presente atto
 dall'avv. Alberto Predieri  e  presso  il  suo  studio  elettivamente
 domiciliata  in Roma, via Nazionale, 230, giusta deliberazione giunta
 regionale 23 gennaio 1989, n. 573, contro il Presidente del Consiglio
 dei  Ministri,  per  l'annullamento  degli  artt.  5 e 6 del d.-l. 30
 dicembre 1988, n. 545.
    1.  -  La norma dell'art. 5 del d.-l. n. 545/1988 "Disposizioni in
 materia di finanza pubblica", toglie autonomia di spesa alla  regione
 imponendo  un  vaglio  del  CIPE;  il  quale caso per caso, volta per
 volta, deve decidere discrezionalmente se consentire o non consentire
 la  spesa  prevista  da  leggi  per  cui le regioni per legge possono
 stipulare contratti o assumere impegni comunque nel  limite  del  50%
 delle somme autorizzate. Il congegno del doppio limite, affidato alla
 discrezionalita' del CIPE, non limitata dalla prefissione di  criteri
 posti  dalla  legge  viola l'art. 119 della Costituzione e i principi
 piu' volte fissati  dalla  Corte.  Nel  punto  5  della  sentenza  n.
 182/1982, relativa alla legge finanziaria del 1982, nel punto 2 della
 sentenza n. 307/1983 relativa alla legge  finanziaria  del  1983,  n.
 243/1985  relativa  alla tesoreria unica, sempre e' stato sancito che
 viola il precetto posto dall'art. 119 della  Costituzione  una  norma
 che  attribuisce  all'esecutivo  la  potesta'  di  esercitare pretese
 funzioni di coordinamento dal  momento  che  il  coordinamento  dalla
 Costituzione  e'  affidato  alla  legge  dall'art. 119 nel quadro del
 sistema degli artt. 117, 118 e 119, e mutare  quanto  e'  determinato
 dalla  legge per di piu' senza che vi sia nemmeno una prefissione per
 legge di criteri, ugualmente viola l'art. 119 della Costituzione.
    2.  -  Non  e'  ispirato  ad  una  diversa  ratio  di compressione
 dell'autonomia regionale la norma dell'art. 6  del  medesimo  decreto
 che  introduce una limitazione che urta contro le regole del bilancio
 cosi' come sono poste dall'art. 81 nonche' dalle leggi  che  regolano
 la  contabilita'  pubblica  e  che dovrebbero costituire un quadro di
 norme   interposte   per   assicurare   l'attuazione   delle    norme
 costituzionali, e che sono state recentemente adeguate dalla legge n.
 362/1988.  Lo  scardinamento  di  leggi  di  questo   tipo   con   un
 decreto-legge,  senza  che ne ricorrano gli essenziali presupposti di
 urgenza, e' una ulteriore violazione della competenza garantita dalla
 Costituzione alle regioni.
    La  illegittima  normazione,  infatti,  e'  stata  assunta  con un
 decreto-legge  privo  dei  presupposti  costituzionali,  secondo  una
 deplorevole    tendenza    a   continuare   nell'uso   perverso   del
 decreto-legge, privo tanto del rispetto della  Costituzione  e  della
 legalita',  quanto  di  efficacia e di efficienza. E' piu' che dubbio
 che nella materia di competenza  regionale,  in  cui  al  legislatore
 statale  e'  riservato il livello, o la submateria, dei principi, che
 si  impongono  come  limite  alla  legislazione  regionale,   possano
 emanarsi   decreti-legge   immediatamente  operativi,  e  tanto  piu'
 principi che dovrebbero sostituire altri principi.
    Essi pretendono di abrogare, prima ancora della conversione, leggi
 regionali, e, per di piu', leggi regionali emanate in  attuazione  di
 una  norma  interposta rispetto al precetto costituzionale. Da questo
 profilo la violazione dell'art. 77 della Costituzione, che si somma a
 quella  degli  artt. 117, 118 e 119 e che si inserisce in una lesione
 del rapporto fra fonti  statali  e  fonti  regionali  regolato  dagli
 articoli  or ora ricordati, costituisce il mezzo e la forma specifica
 con cui si effettua ed evidenzia quella violazione costituzionale che
 comporta  l'invasione  della sfera della regione e la sottrazione del
 suo  potere.  In  questo  senso,  la  statuizione  del  decreto-legge
 denunciato e' contemporaneamente illegittima nella sua struttura, nel
 suo procedimento, nel  suo  contenuto,  nei  suoi  effetti  invasivi,
 immediatamente  operanti,  ed  operanti  con immediatezza fuori delle
 norme costituzionali  e  in  virtu'  di  un  titolo  illegittimamente
 utilizzato per effettuare la violazione delle competenze regionali.
    Quest'ultima  si  verifica  con effetti immediati, proprio perche'
 illegittimamente viene usato uno strumento  immediatamente  operativo
 con  sconvolgimento  delle  competenze,  degli  atti  formati  con il
 silenzio e addirittura con attivita' che ha portato ad atti  scritti.
                                P. Q. M.
    Si  conclude  chiedendo  voglia la Corte costituzionale dichiarare
 l'illegitimita'  degli  artt.  5  e  6  del  d.-l.  n.  545/1988  per
 violazione degli artt. 81, 117, 118 e 119 della Costituzione.
      Roma, addi' 24 gennaio 1989
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 89C0110