N. 2 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 febbraio 1989
N. 2 Ricorso depositato in cancelleria il 2 febbraio 1989 (della regione Toscana) Previdenza - Prevista imposizione per le regioni a statuto ordinario di stipulare convenzioni ex art. 16, terzo comma, della legge n. 845/1978 - Accantonamento, in assenza di tali convenzioni, da parte del Ministero del tesoro, di somme pari all'importo dovuto dalle singole regioni in favore degli istituti previdenziali, da prelevarsi dal fondo di cui all'art. 8 della legge n. 291/1970 Violazione dei principi di autonomia e delle competenze regionali - Illegittima sottoposizione della regione al controllo di un organo centrale - Imposizione di obblighi senza corrispettivo trasferimento di fondi. (D.-L. 30 dicembre 1988, n. 548, art. 11). (Cost., artt. 81, 117, 118, 119 e 125).(GU n.8 del 22-2-1989 )
Ricorso per la regione Toscana, in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale Gianfranco Bartolini, rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale, 230, giusta deliberazione giunta regionale 23 gennaio 1989, n. 573, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'annullamento dell'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548. La norma dell'art. 11 del d.-l. n. 548/1988 "Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione di oneri sociali e di sgravi contributivi al Mezzogiorno", introduce un meccanismo a piu' titoli lesivo dalla competenza regionale, perche' impone alle regioni un comportamento statuendo che esse debbono provvedere a stipulare convenzioni, e qualora tali convenzioni non vengano stipulate, il Ministero del tesoro disponga delle somme pari al contributo dovuto per l'anno precedente, bloccandole prima nel fondo di cui all'art. 8 della legge n. 291/1970 e pagandole poi agli istituti previdenziali. Viene introdotto un congegno sanzionatorio ai danni delle regioni, alla cui disponibilita' vengono sottratte le somme ricordate anche se la convenzione non venisse stipulata per fatto o colpa degli enti previdenziali, con manifesta irragionevolezza e violazione dei principi di eguaglianza e di autonomia e delle competenze garantite dagli artt. 117 e 118. Per di piu', si realizza un controllo anomalo, non previsto dalla costituzione, affidandolo ad un organo centrale, violando il combinato degli artt. 117, 118, 119 e 125, e violando il principio dell'autonomia posto dall'art. 119 in quanto il fondo di cui all'art. 8 della legge n. 291/1970, costituito allo scopo di dare attuazione alla norma di autonomia, viene posto a disposizione del Ministro del tesoro che puo' disporre di somme in esso affluite, distrarle e impiegarle per pagamenti a terzi che esso decide, disponendo in modo autoritativo del fondo destinato, nella intenzione del legislatore, a garantire l'esplicazione dell'autonomia finanziaria regionale. Il decreto impone obblighi alle regioni senza che tale obbligo sia accompagnato da un trasferimento di fondi, in violazione delle norme costituzionali e dei principi posti dalla Corte nella sentenza 9 giugno 1981, n. 92.
P. Q. M. Si chiede che la Corte voglia dichiarare l'illegittimita' dell'art. 11 del d.-l. 30 dicembre 1988, n. 548, per violazione degli artt. 81, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione. Roma, addi' 24 gennaio 1989 Il presidente: (firma illeggibile) 89C0111