N. 2 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 febbraio 1989

                                  N. 2
          Ricorso depositato in cancelleria il 2 febbraio 1989
                        (della regione Toscana)
 Previdenza  - Prevista imposizione per le regioni a statuto ordinario
 di stipulare convenzioni ex art. 16,  terzo  comma,  della  legge  n.
 845/1978  -  Accantonamento, in assenza di tali convenzioni, da parte
 del Ministero del tesoro, di  somme  pari  all'importo  dovuto  dalle
 singole regioni in favore degli istituti previdenziali, da prelevarsi
 dal fondo di cui all'art. 8 della legge n.  291/1970  Violazione  dei
 principi  di  autonomia  e  delle  competenze regionali - Illegittima
 sottoposizione della regione al controllo di  un  organo  centrale  -
 Imposizione di obblighi senza corrispettivo trasferimento di fondi.
 (D.-L. 30 dicembre 1988, n. 548, art. 11).
 (Cost., artt. 81, 117, 118, 119 e 125).
(GU n.8 del 22-2-1989 )
   Ricorso   per   la  regione  Toscana,  in  persona  del  presidente
 pro-tempore   della   giunta    regionale    Gianfranco    Bartolini,
 rappresentata  e  difesa  per  procura  a  margine  del presente atto
 dall'avv. Alberto Predieri  e  presso  il  suo  studio  elettivamente
 domiciliata  in Roma, via Nazionale, 230, giusta deliberazione giunta
 regionale 23 gennaio 1989, n. 573, contro il Presidente del Consiglio
 dei  Ministri,  per  l'annullamento dell'art. 11 del decreto-legge 30
 dicembre 1988, n. 548.
    La  norma dell'art. 11 del d.-l. n. 548/1988 "Disposizioni urgenti
 in materia di evasione  contributiva,  di  fiscalizzazione  di  oneri
 sociali  e  di  sgravi  contributivi  al  Mezzogiorno",  introduce un
 meccanismo a piu' titoli lesivo dalla competenza  regionale,  perche'
 impone  alle  regioni  un  comportamento  statuendo  che esse debbono
 provvedere a stipulare convenzioni, e qualora  tali  convenzioni  non
 vengano  stipulate, il Ministero del tesoro disponga delle somme pari
 al contributo dovuto per l'anno  precedente,  bloccandole  prima  nel
 fondo  di cui all'art. 8 della legge n. 291/1970 e pagandole poi agli
 istituti previdenziali.
    Viene introdotto un congegno sanzionatorio ai danni delle regioni,
 alla cui disponibilita' vengono sottratte le somme ricordate anche se
 la  convenzione  non  venisse  stipulata per fatto o colpa degli enti
 previdenziali,  con  manifesta  irragionevolezza  e  violazione   dei
 principi  di  eguaglianza e di autonomia e delle competenze garantite
 dagli artt. 117 e 118. Per di piu', si realizza un controllo anomalo,
 non  previsto  dalla costituzione, affidandolo ad un organo centrale,
 violando il combinato degli artt. 117, 118, 119 e 125, e violando  il
 principio  dell'autonomia  posto  dall'art. 119 in quanto il fondo di
 cui all'art. 8 della legge n. 291/1970, costituito allo scopo di dare
 attuazione  alla  norma  di autonomia, viene posto a disposizione del
 Ministro del tesoro che puo' disporre  di  somme  in  esso  affluite,
 distrarle  e  impiegarle  per  pagamenti  a  terzi  che  esso decide,
 disponendo in modo autoritativo del fondo destinato, nella intenzione
 del    legislatore,   a   garantire   l'esplicazione   dell'autonomia
 finanziaria regionale.
    Il decreto impone obblighi alle regioni senza che tale obbligo sia
 accompagnato da un trasferimento di fondi, in violazione delle  norme
 costituzionali  e  dei  principi  posti  dalla Corte nella sentenza 9
 giugno 1981, n. 92.
                                P. Q. M.
    Si   chiede   che  la  Corte  voglia  dichiarare  l'illegittimita'
 dell'art. 11 del d.-l. 30 dicembre 1988, n. 548, per violazione degli
 artt. 81, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione.
      Roma, addi' 24 gennaio 1989
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 89C0111