N. 3 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 febbraio 1989

                                  N. 3
          Ricorso depositato in cancelleria il 2 febbraio 1989
                        (della regione Toscana)
 Finanza   pubblica   -   Soppressione  dell'imposta  di  soggiorno  -
 Attribuzione alle regioni di somme, di importo  pari  a  quelle  gia'
 percepite  a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 da taluni
 enti ex beneficiari di tale  gettito,  da  destinarsi  al  fabbisogno
 finanziario  delle  aziende  di soggiorno o di promozione turistica -
 Illegittima introduzione di un vincolo di destinazione -  Conseguente
 lesione  dell'autonomia  regionale  e dei principi della legge-quadro
 sul turismo n. 217/1983.
 (D.-L. 30 dicembre 1988, n. 549, art. 10).
 (Cost., artt. 117, 118 e 119).
(GU n.8 del 22-2-1989 )
   Ricorso   per   la   regione  Toscana  in  persona  del  presidente
 pro-tempore   della   giunta    regionale    Gianfranco    Bartolini,
 rappresentata  e  difesa  per  procura  a  margine  del presente atto
 dall'avv. Alberto Predieri  e  presso  il  suo  studio  elettivamente
 domiciliata  in Roma, Via Nazionale, 230, giusta deliberazione giunta
 regionale 23 gennaio 1989, n. 573, contro il Presidente del Consiglio
 dei  Ministri,  per  l'annullamento dell'art. 10 del decreto-legge 30
 dicembre 1988, n. 549.
    1.  - L'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549, con la
 rubrica "soppressione dell'imposta di soggiorno" statuisce nel  primo
 comma  che "con effetto dal 1› gennaio 1989 e' soppressa l'imposta di
 soggiorno  di  cui  al  decreto-legge  24  novembre  1938,  n.  1926,
 convertito   dalla   legge  2  giugno  1939,  n.  739,  e  successive
 modificazioni e integrazioni".
    Dal  momento  che in precedenza parte del gettito veniva erogato a
 norma della legge n. 38/1978 il secondo comma dell'articolo citato ha
 statuito che:
    "Alle  regioni  sono attribuite per gli anni 1989 e 1990, somme di
 importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di  soggiorno  per
 l'anno  1988  agli  enti  beneficiari  del  gettito  di tale imposta,
 esclusi i comuni e le sezioni autonome per  l'esercizio  del  credito
 alberghiero  e  turistico. Le somme pervenute alle regioni sono dalle
 stesse utilizzate per il  fabbisogno  finanziario  delle  aziende  di
 soggiorno o di quelle di promozione turistica".
    2.  - La norma e' lesiva dell'autonomia regionale, perche' viola i
 principi degli artt. 117, 118 e 119 della  Costituzione  introducendo
 un  vincolo  di destinazione che e' contrario alla autonomia, nonche'
 alle norme della legge quadro sul turismo n. 217/1983.
                                P. Q. M.
    Si chiede che la Corte annulli l'art. 10 del d.-l. n. 549/1988 per
 violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.
      Roma, addi' 24 gennaio 1989
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 89C0112