N. 9 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 febbraio 1989

                                  N. 9
          Ricorso depositato in cancelleria l'8 febbraio 1989
                     (della regione Emilia-Romagna)
 Finanza   pubblica   -   Soppressione  dell'imposta  di  soggiorno  -
 Attribuzione alle regioni di somme, di importo  pari  a  quelle  gia'
 percepite  a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 da taluni
 enti ex beneficiari di tale  gettito,  da  destinarsi  al  fabbisogno
 finanziario  delle  aziende  di soggiorno o di promozione turistica -
 Illegittima introduzione di un vincolo di destinazione -  Conseguente
 lesione  dell'autonomia  regionale  e dei principi della legge-quadro
 sul turismo n. 217/1983.
 (D.-L. 30 dicembre 1988, n. 548, art. 10).
 (Cost., artt. 117, 118 e 119).
(GU n.9 del 1-3-1989 )
   Ricorso  per  la  regione Emilia-Romagna, in persona del presidente
 pro-tempore della giunta regionale Luciano Guerzoni, rappresentata  e
 difesa  per  procura  a  margine  del presente atto dall'avv. Alberto
 Predieri e presso il suo studio elettivamente  domiciliata  in  Roma,
 via  Nazionale,  230,  giusta  deliberazione g.r. 24 gennaio 1989, n.
 149,  contro  il  Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   per
 l'annullamento dell'art. 10 del d.-l. 30 dicembre 1988, n. 549.
    1.  - L'art. 10 del d.-l. 30 dicembre 1988, n. 549, con la rubrica
 "soppressione dell'imposta di soggiorno" statuisce  nel  primo  comma
 che  "con  effetto  dal  1›  gennaio  1989  e' soppressa l'imposta di
 soggiorno di cui al d.-l. 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla
 legge   2   giugno   1939,  n.  739,  e  successive  modificazioni  e
 integrazioni".
    Dal  momento  che in precedenza parte del gettito veniva erogato a
 norma della legge n. 38/1978 il secondo comma dell'articolo citato ha
 statuito che:
    "Alle  regioni  sono attribuite per gli anni 1989 e 1990, somme di
 importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di  soggiorno  per
 l'anno  1988  agli  enti  beneficiari  del  gettito  di tale imposta,
 esclusi i comuni e le sezioni autonome per  l'esercizio  del  credito
 alberghiero e turistico.
    Le  somme  pervenute alle regioni sono dalle stesse utilizzate per
 il fabbisogno finanziario delle aziende di soggiorno o di  quelle  di
 promozione turistica".
    2.  - La norma e' lesiva dell'autonomia regionale, perche' viola i
 principi degli artt. 117, 118 e 119 della  Costituzione  introducendo
 un  vincolo  di destinazione che e' contrario alla autonomia, nonche'
 alle norme della legge quadro sul turismo n. 217/1983.
                                P. Q. M.
    Si chiede che la Corte annulli l'art. 10 del d.-l. n. 549/1988 per
 violazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.
      Roma, addi' 27 gennaio 1989
                           (Seguono le firme)

 89C0118