N. 37 SENTENZA 8 - 14 febbraio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.  Trasporto
 - Province autonome di Trento e Bolzano Comunicazioni e trasporti di
 interesse provinciale - Parere della commissione paritetica - Esame
 delle norme di attuazione Omessa richiesta - Illegittimita'
 costituzionale.  D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, art. 2, secondo
 comma, e 11, terzo comma).  Statuto speciale Trentino-Alto Adige,
 artt. 8, n. 18, 16 e 107; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, art. 2,
 secondo comma, e art.  11, terzo comma)
(GU n.8 del 22-2-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
 avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 2, comma
 secondo e 11, comma terzo del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527  (Norme
 di  attuazione  dello  Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in
 materia di  comunicazioni  e  trasporti  di  interesse  provinciale),
 promossi  con  i ricorsi delle Province Autonome di Trento e Bolzano,
 notificati il  27  gennaio  1988,  depositati  in  cancelleria  il  5
 febbraio 1988 ed iscritti ai nn. 4 e 5 del registro ricorsi 1988;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  25  ottobre  1988  il  Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Uditi l'avv. Sergio Panunzio per le Province di Trento e Bolzano e
 l'avv. dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei
 ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  depositato  il  5  febbraio 1988 la Provincia
 autonoma di Bolzano ha chiesto che  sia  dichiarata  l'illegittimita'
 costituzionale  - per violazione degli artt. 8, n. 18, 16 e 107 dello
 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n.
 670)  -  dell'art. 2, secondo comma, e dell'art. 11, terzo comma, del
 d.P.R. 19 novembre 1987 n. 527 (Norme  di  attuazione  dello  Statuto
 speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige in materia di comunicazioni e
 trasporti di interesse regionale), che hanno conservato allo Stato le
 attribuzioni  in  materia di sicurezza dei trasporti ferrotranviari e
 filoviari nonche' le attribuzioni in  materia  di  sicurezza  per  le
 linee di trasporto funiviario interprovinciali o interregionali.
    Con  particolare  riguardo  al  trasporto  funiviario la Provincia
 ricorrente ricorda come essa avesse gia' emanato - nell'ambito  della
 sua  competenza  primaria in materia di "comunicazioni e trasporti" -
 norme in  materia  di  regolamentazione  tecnica  e  sicurezza  degli
 impianti a fune (L. prov. 8 novembre 1973 n. 87; d.P.G.P. 9 settembre
 1974 n. 64; d.P.G.P. 10 agosto 1976 n. 43), rinviando in  parte  alla
 disciplina  statale.  Tale  situazione risulterebbe compromessa dalla
 disposizione contenuta nell'art.  11,  terzo  comma,  del  d.P.R.  n.
 527/1987  che  ha  dettato  in  materia  di  sicurezza degli impianti
 funiviari interprovinciali o interregionali una  disciplina  ritenuta
 ingiustificatamente    lesiva    della   competenza   provinciale   e
 contraddittoria rispetto ad altre disposizioni contenute nello stesso
 testo  normativo,  dove  si  sono,  invece, trasferite alla Provincia
 tutte le competenze, anche quella in tema di sicurezza, relative agli
 impianti infraprovinciali.
    Dalla riserva allo Stato della suindicata attribuzione deriverebbe
 pertanto - secondo la Provincia di Bolzano - la lesione degli artt. 8
 n.18  e  16, primo comma, dello Statuto speciale d'autonomia che alle
 Province autonome  riconosce  anche  le  attribuzioni  relative  alla
 "regolamentazione     tecnica"    degli    impianti    di    funivia,
 regolamentazione   che   dovrebbe   ritenersi    comprensiva    della
 "sicurezza".
    Considerazioni  analoghe  vengono  poi prospettate con riferimento
 alla disposizione contenuta  nel  secondo  comma  dell'art.  2  dello
 stesso  d.P.R.  n.  527, che ha riservato allo Stato la competenza in
 materia di sicurezza per gli impianti di trasporto  ferrotranviari  e
 filoviari:  anche  tale  disposizione  risulterebbe, infatti, per gli
 stessi  motivi,  incostituzionale  ove  con  essa  si  fosse   inteso
 sottrarre  alla  Provincia,  relativamente agli impianti di trasporto
 ferrotranviari e filoviari di interesse provinciale, le  attribuzioni
 in  materia di sicurezza (e quindi anche di regolamentazione tecnica)
 spettanti in forza dello Statuto speciale.
    Infine, la Provincia ricorrente lamenta che le norme di attuazione
 non siano mai state oggetto  di  esame  da  parte  della  Commissione
 paritetica  (c.d.  "Commissione  dei dodici"), che - in base all'art.
 107 dello Statuto speciale d'autonomia -  deve  esprimere  un  parere
 preventivo  e  obbligatorio  su  tutte  le  norme di attuazione dello
 Statuto:  dal   che   la   lesione   di   tale   norma   procedurale,
 particolarmente  rilevante  ai  fini  della protezione dell'autonomia
 provinciale.
    2.  -  Anche  la  Provincia di Trento, con ricorso depositato il 5
 febbraio 1988, ha impugnato le stesse norme (art. 2, secondo comma, e
 art.  11,  terzo  comma  d.P.R.  19 novembre 1987 n. 527) che formano
 l'oggetto dell'impugnativa avanzata dalla  Provincia  di  Bolzano.  I
 motivi  di  questo  ricorso si presentano del tutto identici a quelli
 enunciati nel ricorso della Provincia di Bolzano, salvo  il  richiamo
 all'art.  107  dello  Statuto  speciale,  la cui violazione non viene
 contestata.
    3.  -  In  ambedue i procedimenti e' intervenuto il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 Generale dello Stato.
    Con  riferimento  al  trasporto  funiviario, la difesa dello Stato
 contesta, in primo luogo, l'esistenza di una riserva di  attribuzioni
 all'autonomia   provinciale  allorquando  gli  interessi  considerati
 eccedano il  substrato  territoriale  della  Provincia  e  non  siano
 interessi  esclusivi  della  medesima:  questa  sarebbe,  appunto, la
 situazione che si verifica in ordine ai  trasporti  funiviari  i  cui
 impianti  si  trovano in parte nel territorio provinciale ed in parte
 fuori di esso.
    Posta  tale  premessa,  i ricorsi, ad avviso dell'Avvocatura, sono
 inammissibili, poiche' si chiede alla Corte di svolgere un  sindacato
 di  merito,  cioe'  di  formulare  un  giudizio  sulla  bonta'  della
 soluzione  adottata,  in  sede  di  norme  di  attuazione,   per   il
 coordinamento  delle  relazioni  tra  lo Stato e le Province autonome
 nella situazione di interferenza che si  determina  per  i  trasporti
 funiviari  ultra-provinciali. Ma i ricorsi sarebbero anche infondati,
 poiche' spetta sicuramente allo Stato di provvedere in relazione alla
 parte  dell'impianto  a  fune sita fuori del territorio provinciale e
 poiche' e' indubbia la necessita' di una unitaria azione  legislativa
 ed amministrativa nel delicato settore della sicurezza.
    Considerazioni  analoghe  vengono  poi prospettate con riferimento
 all'impugnativa della  norma  relativa  agli  impianti  di  trasporto
 ferrotranviari  e  filoviari:  in proposito si osserva che la materia
 della sicurezza di tali impianti sicuramente eccede  i  limiti  della
 localizzazione provinciale giacche' essa postula anche una necessaria
 omogeneita' di  disciplina  e  di  controlli,  che  non  puo'  essere
 assicurata se non con una uniforme regolazione sul piano nazionale.
    Infine,  del  tutto  infondata sarebbe la doglianza concernente la
 violazione  dell'art.  107  dello  Statuto   speciale,   per   omessa
 acquisizione del parere della c.d. "Commissione dei dodici" sul testo
 delle norme  impugnate.  Al  riguardo  l'Avvocatura  osserva  che  la
 normativa statutaria invocata dispone che le norme di attuazione sono
 emanate con decreti legislativi "sentita una Commissione paritetica":
 ma  cio'  significherebbe soltanto che la materia, nel suo complesso,
 e' prima esaminata da detta Commissione, spettando poi al Governo  di
 provvedere  nella  sua  autonomia,  e  non  gia' che le norme debbano
 essere conformi  alle  indicazioni  offerte  dall'organo  consultivo.
 Nemmeno  si richiederebbe una formalizzazione delle proposte da parte
 del Governo, giacche' anche in  tal  caso  si  verrebbe  ad  alterare
 l'autonomia  della  funzione  legislativa,  che  deve tener conto del
 parere  dell'organo  paritetico  ma  non  puo'  da  questo  ritenersi
 condizionata.
    In  punto  di  fatto  l'Avvocatura  rileva, inoltre, che l'Ufficio
 Legislativo del Ministero dei trasporti aveva trasmesso, in  data  27
 giugno  1973,  all'Ufficio Regioni della Presidenza del Consiglio uno
 schema  di  disciplina  contenente  una  norma  (l'art.  9)  dove  si
 riservavano,  tra  l'altro, allo Stato, per i trasporti in questione,
 le attribuzioni "in materia di sicurezza degli impianti, dei  veicoli
 e  dei  natanti":  la Commissione paritetica avrebbe, pertanto, avuto
 modo di prendere in esame,  attraverso  tale  schema,  la  disciplina
 contestata.
    4.  -  In  prossimita'  dell'udienza  di  discussione, le Province
 autonome di Trento e Bolzano hanno presentato una memoria unica,  per
 ribadire  e sviluppare i motivi enunciati nei ricorsi. In particolare
 - per quanto concerne la contestata violazione  dell'art.  107  dello
 Statuto speciale - la Provincia di Bolzano insiste nel negare che una
 disciplina quale quella impugnata sia  mai  stata  portata  all'esame
 della Commissione paritetica: infatti, lo schema trasmesso in data 27
 giugno 1973 dall'Ufficio  legislativo  del  Ministero  dei  trasporti
 all'Ufficio  Regioni  della  Presidenza  del Consiglio (e prodotto in
 giudizio   dall'Avvocatura)   non   sarebbe   stato   successivamente
 presentato  all'esame  della  Commissione,  come risulterebbe provato
 dalla documentazione concernente i lavori di tale organo.
    5.  -  All'udienza  di  discussione  i difensori delle parti hanno
 illustrato le rispettive tesi.
    L'Avvocatura  dello  Stato  ha altresi' prodotto copia del verbale
 della seduta della Commissione paritetica del 27 giugno 1973  nonche'
 della lettera in pari data dell'Ufficio legislativo del Ministero dei
 trasporti all'Ufficio Regioni della  Presidenza  del  Consiglio,  con
 allegato lo schema di disciplina innanzi richiamato.
                         Considerato in diritto
    1.  -  I  due  ricorsi  investono le stesse norme sotto profili in
 larga parte coincidenti: essi vanno, pertanto,  riuniti  al  fine  di
 adottare un'unica pronuncia.
    2.  -  Formano oggetto dell'impugnativa l'art. 2, secondo comma, e
 l'art. 11, terzo comma, del d.P.R. 19 novembre 1987 n.  527,  recante
 "Norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale per il Trentino-Alto
 Adige  in  materia  di  comunicazioni  e   trasporti   di   interesse
 provinciale", dove sono state riservate allo Stato le attribuzioni in
 materia di sicurezza  di  cui  al  d.P.R.  11  luglio  1980  n.  753,
 rispettivamente  per  i trasporti ferrotranviari e filoviari e per le
 linee di trasporto funiviario interprovinciali o interregionali.
    Ad  avviso  delle  Province  autonome  di Trento e di Bolzano tali
 norme verrebbero a violare l'art. 8 n. 18 e l'art. 16,  primo  comma,
 dello  Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che attribuiscono
 alle stesse Province la competenza legislativa primaria e le relative
 potesta'  amministrative  in materia di "comunicazioni e trasporti di
 interesse  provinciale,  compresi  la  regolamentazione   tecnica   e
 l'esercizio degli impianti di funivia".
    La  Provincia  di  Bolzano  contesta  anche  il fatto che le norme
 impugnate non siano  state  sottoposte  all'esame  della  Commissione
 paritetica  che,  ai  sensi dell'art. 107, primo comma, dello Statuto
 speciale, deve esprimere parere  su  tutte  le  norme  di  attuazione
 statutaria.
    3.  -  La  censura  proposta  dalla Provincia di Bolzano in ordine
 all'asserita  lesione  dell'art.  107,  primo  comma,  dello  Statuto
 speciale  va  esaminata  per  prima,  venendo  a investire un profilo
 pregiudiziale, che attiene  alla  legittimita'  del  procedimento  di
 formazione delle norme impugnate.
    La questione e' fondata.
    La  Provincia  di Bolzano fa rilevare nel suo ricorso che il testo
 del  progetto  relativo  alle  norme  di  attuazione  in  materia  di
 "comunicazioni  e  trasporti  di  interesse  provinciale", sottoposto
 all'esame della Commissione paritetica, non conteneva le disposizioni
 stabilite negli artt. 2, secondo comma, e 11, terzo comma, del d.P.R.
 n. 527 del 1987 e documenta tale affermazione producendo vari verbali
 delle  riunioni della Commissione, tra cui quello in data 12 dicembre
 1984, che porta come allegato il testo dello schema di disciplina  in
 materia  di  comunicazioni  e  trasporti  definitivamente esaminato e
 approvato dalla stessa Commissione.
    La  difesa  dello Stato, a sua volta, ritiene di poter contrastare
 tale censura deducendo: a) l'insussistenza di un obbligo del  Governo
 di  adeguarsi  al  parere  della  Commissione  o  di formalizzare una
 proposta  completa  di  disciplina,  dovendo  la  stessa  Commissione
 soltanto esaminare "nel suo complesso" la materia da regolare secondo
 gli  schemi  predisposti  dagli  Uffici  legislativi  dei   Ministeri
 interessati;  b)  il  fatto  che  in  data  27  giugno 1973 l'Ufficio
 legislativo del Ministero dei trasporti aveva  trasmesso  all'Ufficio
 Regioni  della  Presidenza  del Consiglio uno schema di disciplina in
 materia  di  comunicazioni  e  trasporti   d'interesse   provinciale,
 contenente,  tra l'altro, una norma (art. 9) che riservava allo Stato
 le attribuzioni  "in  materia..  di  sicurezza  degli  impianti,  dei
 veicoli e dei natanti".
    4. - La prima di tali considerazioni non puo' essere condivisa.
    Se  e'  vero,  infatti,  che  il parere richiesto alla Commissione
 paritetica sulle norme di attuazione e' un parere obbligatorio ma non
 vincolante,  e'  anche  vero  che, ai fini di un corretto svolgimento
 della funzione consultiva prevista dall'art. 107, primo comma,  dello
 Statuto  speciale, la stessa Commissione - come e' possibile desumere
 anche dall'art. 108, secondo comma - deve essere posta  in  grado  di
 esaminare  ed  esprimere  il  proprio avviso sugli schemi dei decreti
 legislativi che il Governo, a conclusione del lavoro preparatorio, si
 appresta  definitivamente  ad  adottare ai fini dell'attuazione della
 disciplina statutaria. Il rispetto di tale esigenza, se non conduce a
 escludere  che  il  Governo  possa  apportare,  dopo  il parere della
 Commissione, varianti di carattere  formale  al  testo  dei  decreti,
 impedisce  invece  allo  stesso  di adottare modificazioni o aggiunte
 suscettibili di alterare il contenuto sostanziale della disciplina su
 cui  la  Commissione  abbia gia' avuto modo di manifestare il proprio
 parere, tanto piu' ove tali modificazioni vengano a incidere  -  come
 nel  caso  in  esame  -  sul  piano  della stessa distribuzione delle
 competenze tra lo Stato e i soggetti di autonomia.
    5.  -  Neppure  la seconda considerazione, prospettata in linea di
 fatto dalla difesa  statale,  puo'  assumere  valore  ai  fini  della
 decisione.
    Come  rilevato  dalla Provincia ricorrente, nessuna prova e' stata
 addotta dal Governo in ordine al fatto che lo  schema  di  disciplina
 elaborato  dal  Ministro  dei trasporti e trasmesso in data 27 giugno
 1973 all'Ufficio Regioni della Presidenza del Consiglio sia stato poi
 sottoposto  all'esame della Commissione paritetica. Gli atti prodotti
 in giudizio dall'Avvocatura dimostrano, infatti,  solamente  che  uno
 schema  di  disciplina  predisposto  dal Ministro dei trasporti venne
 distribuito ai  componenti  della  Commissione  a  conclusione  della
 riunione  del  27  giugno  1973,  ma non inducono a ritenere che tale
 schema (non allegato al verbale e, pertanto, non conosciuto nei  suoi
 contenuti) fosse lo stesso inviato, in quel giorno, dal Ministero dei
 trasporti all'Ufficio Regioni della Presidenza del Consiglio, che  ne
 accusava  ricevuta  soltanto  tre giorni appresso, il 30 giugno 1973.
 D'altro canto, lo stesso contenuto dei verbali relativi  alle  sedute
 successive  della  Commissione  conduce ad escludere che lo schema in
 discussione  abbia  formato  oggetto  di   esame   da   parte   della
 Commissione,  ove  si  consideri  che  tale  schema  non  risulta mai
 richiamato nel corso dei lavori e che i testi degli articoli di volta
 in  volta discussi e allegati ai verbali delle varie sedute esprimono
 formulazioni che non contengono riserve a favore dello Stato in  tema
 di sicurezza dei trasporti d'interesse provinciale.
    Questo  insieme di elementi avvalora, dunque, l'affermazione della
 Provincia di Bolzano,  relativa  al  mancato  esame  da  parte  della
 Commissione  paritetica delle norme di attuazione di cui e' causa, ai
 fini della formulazione del parere di cui all'art. 107, primo  comma,
 dello Statuto speciale.
    Il   vizio,   di  carattere  formale,  comporta  la  dichiarazione
 d'illegittimita' delle norme impugnate nonche'  l'assorbimento  degli
 ulteriori motivi di censura enunciati nei ricorsi.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  ricorsi  dichiara l'illegittimita' costituzionale degli
 artt. 2, secondo comma, e 11, terzo comma,  del  d.P.R.  19  novembre
 1987  n.  527  (Norme  di  attuazione  dello  Statuto speciale per il
 Trentino-Alto  Adige  in  materia  di   comunicazioni   e   trasporti
 d'interesse provinciale).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CHELI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 14 febbraio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0119