N. 42 SENTENZA 8 - 14 febbraio 1989

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.  Regioni
 - Regione Lombardia - Esercizio del c.d. "potere estero"  - Attivita'
 di mero rilievo internazionale - Dichiarazione congiunta del
 presidente della giunta regionale e del presidente del Land
 Baden-Wurttemberg sottoscritta in Stoccarda il 30 maggio 1988 -
 Attribuzione della competenza alla regione Lombardia
(GU n.8 del 22-2-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  promosso  con ricorso del Presidente del Consiglio dei
 ministri notificato il 13 settembre 1988, depositato  in  Cancelleria
 il  23  settembre 1988 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1988
 per conflitto di attribuzione sorto a  seguito  della  "Dichiarazione
 congiunta  della Regione Lombardia e del Land di Baden - Wurttemberg"
 sottoscritta il 30 maggio 1988 a Stoccarda;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  13  dicembre  1988  il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Uditi  l'Avvocato  dello Stato Franco Favara per il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri  e  l'avv.  Valerio  Onida  per  la  Regione
 Lombardia.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso notificato il 13 settembre 1988, il Presidente
 del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 Generale  dello  Stato,  ha  proposto  conflitto  di attribuzioni nei
 confronti della Regione Lombardia, chiedendo  la  declaratoria  della
 spettanza   allo   Stato   di   "ogni   attribuzione   relativa  alla
 determinazione della politica estera (c.d. 'potere estero'), in  essa
 compresa  la  stipulazione  di  accordi  comunque denominati con enti
 territoriali   di   uno   Stato   estero",    e,    conseguentemente,
 l'annullamento  della  "dichiarazione  congiunta"  sottoscritta il 30
 maggio 1988 dal Presidente della Giunta regionale  e  dal  Presidente
 del  Land  Baden  -  Wurttemberg (B.R.D.), in quanto non assentita ed
 invasiva di attribuzioni statali,  in  relazione  a  quanto  disposto
 dagli  artt.  5,  80, 87, 115 e 117 Cost. ed all'art. 4 del d.P.R. 24
 luglio 1977, n.616.
    Pur  se  preceduta  da un'intesa governativa per un incontro tra i
 Presidenti dei due enti territoriali, avente lo scopo  di  "esaminare
 possibili  forme  di collaborazione", la dichiarazione, ad avviso del
 ricorrente, si e' concretizzata  in  un  "protocollo  d'intenti"  non
 assentito,  non  circoscritto  allo  "scambio  di informazioni utili"
 ovvero allo "approfondimento  di  conoscenze  in  materie  di  comune
 interesse"  e concernente materie non attribuite alle Regioni (specie
 se  a  statuto  ordinario),  quali   la   ricerca   scientifica,   il
 trasferimento  di  tecnologie  (che prevalentemente si ha nei settori
 industriali), la promozione del "design", la  cooperazione  economica
 transfrontaliera, etc.
    La  dichiarazione  -  lamenta inoltre il ricorrente - riserva alle
 "autorita' competenti a livello  statale"  un  ruolo  solo  marginale
 ("...tenere  informate...")  e istituzionalizza la speciale relazione
 tra i due enti regionali mediante  la  prevista  costituzione  di  un
 "gruppo  di lavoro". Di qui l'esorbitanza dai limiti posti in materia
 da questa Corte con le sentt.  nn. 187 del 1985, 179 del 1987  e  737
 del 1988.
    2.  -  La  Regione  Lombardia,  costituitasi  col patrocinio degli
 Avv.ti V. Onida e G. Rueca, sostiene  innanzitutto  che  trattasi  di
 mera  dichiarazione espressiva di auspici, di per se' non in grado di
 impegnare ne' la volonta' della Regione, ne' tanto meno  la  volonta'
 dello  Stato in campo internazionale e con la quale non vengono posti
 in essere atti o attivita' di rilievo internazionale.
    Richiamando,  poi, la corrispondenza intercorsa sull'argomento, la
 Regione  sostiene  di  aver  tempestivamente  informato  il   Governo
 dell'incontro  e  del  contenuto  dell'attivita'  che si proponeva di
 compiere e che, una volta ottenutone l'assenso,  non  e'  sostenibile
 che  l'atto  da compiere, scaturente da un'"attivita' di mero rilievo
 internazionale"   ed   avente   rilevanza   giuridica   esterna   sia
 assoggettato  ad  assenso preventivo, essendo invece esso sindacabile
 nei modi ordinari ove esorbiti dai limiti di intervento delle Regioni
 nel campo internazionale.
    Nella  specie, ad avviso della Regione, la dichiarazione impugnata
 rientra perfettamente nell'ambito delineato dalla sentenza n.179  del
 1987  per  le attivita' di mero rilievo internazionale delle Regioni:
 sia perche' essa, anche in riferimento alle attivita'  specificamente
 menzionate  nel  ricorso,  si  risolve  in  una mera dichiarazione di
 intenti; sia perche',  anche  se  fosse  oggetto  di  attivita'  gia'
 intraprese  o almeno predisposte, concernerebbe attivita' "aventi per
 oggetto finalita' di studio o di informazione (in materie  tecniche)"
 o  comunque  "dirette ad agevolare il progresso culturale o economico
 in ambito locale",  rientranti  nell'ambito  segnato  con  la  citata
 sentenza.
    La  Regione  sostiene,  inoltre,  che  le  materie  oggetto  della
 dichiarazione  ricadono  nell'ambito  delle  materie  di   competenza
 regionale  o  comunque  di  materie rispetto alle quali la Regione ha
 poteri o facolta' di intervento o di promozione o  di  iniziativa;  e
 che,  comunque,  ai fini in discorso rileva solo il tipo di attivita'
 svolta dalla Regione, e  non  anche,  almeno  direttamente,  l'ambito
 delle  materie  di competenza. Il vero limite, infatti, e' che con le
 attivita' di mero rilievo internazionale le Regioni  non  pongano  in
 essere veri accordi ne' assumano diritti e obblighi tali da impegnare
 la responsabilita' internazionale dello Stato, e soprattutto che tali
 attivita'  non  determinino  il  "pericolo  di  un  pregiudizio  agli
 interessi del Paese" (sent. n. 737 cit.);  e  d'altra  parte  con  la
 sentenza  n.  179 del 1987 si e' ritenuta lecita una dichiarazione di
 intenti concernente attivita' in  parte  non  rientranti  nell'ambito
 delle competenze regionali.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Il  Presidente del Consiglio dei ministri sostiene - con il
 conflitto di attribuzioni proposto - che la "dichiarazione congiunta"
 sottoscritta  il 30 maggio 1988 dal Presidente della Giunta regionale
 lombarda e dal Presidente del Land Baden-Wurttemberg  (R.F.T.)  debba
 essere annullata in quanto non assentita ed "invasiva di attribuzioni
 statali, in relazione a quanto disposto dagli artt. 5, 80, 87, 115  e
 117  della  Costituzione  e dall'art. 4 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.
 616".
    Oltre  alla  mancanza  del  necessario  assenso  (che  non sarebbe
 neppure stato richiesto), il ricorrente lamenta che la  dichiarazione
 congiunta  abbia sostanza di un vero e proprio accordo tra i due enti
 regionali e che concerna "materie non attribuite alle Regioni (specie
 se   a   statuto   ordinario)   quali   la  ricerca  scientifica,  il
 trasferimento di tecnologie (che prevalentemente si  ha  nei  settori
 industriali)  la  promozione  del 'design', la cooperazione economica
 transfrontaliera, etc.". Censura, inoltre, che sia  stata  concordata
 la  costituzione di un "gruppo di lavoro" per coordinare le attivita'
 bilaterali, e che in ordine a queste siano previste mere  informative
 alle competenti autorita' statali.
    2. - Il ricorso non e' fondato.
    La  sentenza  n.  179  del 1987 di questa Corte ha dato un assetto
 organico alla materia dei rapporti delle Regioni con  consimili  enti
 di   altri   Paesi.   Pur  ribadendo  il  principio  della  esclusiva
 soggettivita' internazionale dello Stato, la Corte ha  rilevato,  tra
 l'altro,  che - oltre alle vere e proprie attivita' "promozionali" e'
 dato riscontrare nell'ambito  della  realta'  internazionale  "alcune
 attivita'  di vario contenuto congiuntamente compiute dalle Regioni e
 da altri (di norma omologhi)  organismi  esteri  aventi  per  oggetto
 finalita' di studio o di informazione (in materie tecniche) oppure la
 previsione di partecipazione a manifestazioni dirette ad agevolare il
 progresso  culturale  o  economico  in ambito locale, ovvero, infine,
 l'enunciazione di propositi intesi ad armonizzare unilateralmente  le
 rispettive  condotte" in vista di scopi di comune interesse "connessi
 alle materie loro devolute", da realizzare "mediante atti  propri  o,
 al piu', mediante sollecitazione dei competenti organi nazionali". Si
 tratta delle cosiddette "attivita' di  mero  rilievo  internazionale"
 che  esulano  dall'ambito  dei rapporti internazionali riservati allo
 Stato, in quanto con esse le Regioni  "non  pongono  in  essere  veri
 accordi  ne'  assumono  diritti  ed  obblighi  tali  da  impegnare la
 responsabilita'  internazionale  dello  Stato":  sicche'  esse  vanno
 ritenute  costituzionalmente legittime, sempreche' sia intervenuto il
 previo assenso del Governo, in modo che lo Stato  possa  controllarne
 la conformita' agli indirizzi di politica internazionale e verificare
 l'assenza di pregiudizio agli interessi del Paese.
    3.  - Alla stregua di tali principi, confermati dalla piu' recente
 giurisprudenza della Corte (sentt. nn. 250 e 739 del 1988), non vi e'
 dubbio che la dichiarazione impugnata debba ritenersi legittima.
    Non  e'  esatta,  in  primo  luogo,  l'affermazione del ricorrente
 secondo la quale l'attivita' posta in  essere  dal  Presidente  della
 Regione  Lombardia  sarebbe  stata  priva dell'assenso da parte dello
 Stato. Questo invero venne espresso, a seguito di precedente  scambio
 di  messaggi, dal Ministro per gli affari regionali in data 24 maggio
 1988, con la comunicazione dell'intesa governativa  all'incontro  del
 Presidente  della  Regione  Lombardia del 30 maggio con il Presidente
 del Land Baden-Wurttemberg "avente scopo di esaminare possibili forme
 di collaborazione", nonche' alle attivita' preparatorie del medesimo.
    In  secondo  luogo, la dichiarazione impugnata non costituisce ne'
 formalmente ne' sostanzialmente un accordo, non discendendo  da  essa
 alcuna  assunzione  di obblighi per la Regione, ne' tanto meno per lo
 Stato:  con  la  esclusione  quindi  di   ogni   responsabilita'   di
 quest'ultimo.  Essa,  invero,  specifica le "forme di collaborazione"
 tra i due enti - alle quali il Governo ha dato il proprio  assenso  -
 esprimendo  il  comune  intento  "di  approfondire  i  rapporti  gia'
 esistenti", "di favorire l'opportunita' di scambi di esperienze e  di
 collaborazione",  "di  intensificare  le  relazioni  bilaterali", "di
 favorire i contatti tra  gli  enti  locali  e  le  forze  economiche,
 sociali e culturali dei rispettivi ambiti territoriali".
    Al  di  la'  di  alcune  generiche  affermazioni  preliminari,  da
 intendersi  come  mere  proposizioni  "di  stile",  la  dichiarazione
 congiunta  si  limita, quindi, ad enunciare propositi di cooperazione
 intesi  a  realizzare  scambi  di  informazioni  e  conoscenze  e  ad
 agevolare   il  progresso  economico  e  culturale  delle  rispettive
 comunita', rientrando  percio'  tra  le  attivita'  di  mero  rilievo
 internazionale nel senso dianzi precisato.
    Ne'  a  diversa  conclusione  puo'  pervenirsi  rispetto  a quegli
 specifici  oggetti  di  cooperazione  ("trasferimento   tecnologico",
 "promozione  del design" e della "ricerca") che il ricorrente censura
 sostenendo che  essi  esorbiterebbero  dalle  materie  di  competenza
 regionale.  Tale  assunto  non puo' essere condiviso perche' siffatti
 oggetti di per se' non  costituiscono  "materie"  in  senso  proprio,
 bensi'  metodologie di acquisizione di conoscenze tecniche. Ne' dalla
 dichiarazione congiunta risulta che tale scambio  di  conoscenze  non
 sia strumentale ai fini della realizzazione degli scopi connessi alla
 sfera delle attribuzioni regionali.  E'  poi  ovvio  che,  una  volta
 concordato  lo  svolgimento  di determinate attivita' bilaterali, sia
 consentita la  costituzione  di  "gruppi  di  lavoro"  incaricati  di
 coordinarle.  D'altra  parte, l'impegno contenuto nella dichiarazione
 di "tenere informate le autorita' competenti a livello  statale"  non
 puo'  riguardare solo la comunicazione dell'esito dell'incontro - che
 dovrebbe essere effettuata con adeguata tempestivita' - ma  anche  la
 sollecitazione   dei   competenti   organi   nazionali  la'  dove  la
 realizzazione degli intenti non possa avvenire con atti propri  della
 Regione (v. sentenza n. 179 del 1987, punto sette).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che rientra nelle attribuzioni della Regione Lombardia la
 dichiarazione congiuntamente sottoscritta in Stoccarda dal Presidente
 della  Giunta  regionale  e dal Presidente del Land Baden-Wurttemberg
 (Repubblica Federale Tedesca) il 30 maggio 1988.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: SPAGNOLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 14 febbraio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0124