N. 45 ORDINANZA 8 - 14 febbraio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Imposte
 in genere - Delibere assembleari portanti l'emissione di prestiti
 obbligazionari - Tassazione con imposta proporzionale - Richiamo alla
 sentenza n. 156/1987 - Difetto di rilevanza della questione -
 Manifesta inammissibilita'.  D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 4,
 lett. e), della tariffa allegato A).  Cost., artt. 11 e 76)
(GU n.8 del 22-2-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 4, lett. e),
 della Tariffa All. A al d.P.R. 26 ottobre 1972,  n.  634  (Disciplina
 dell'imposta di registro), promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il  22  settembre  1986 dalla Commissione
 tributaria di primo grado di Pinerolo,  sul  ricorso  proposto  dalla
 S.p.a.   Immobiliare   Belvedere  Santachiara  contro  l'Ufficio  del
 Registro di Pinerolo, iscritta al n. 430 del registro ordinanze  1988
 e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
 Serie speciale dell'anno 1988;
      2)  ordinanza  emessa  il  22  settembre  1986 dalla Commissione
 tributaria di primo grado di Pinerolo,  sul  ricorso  proposto  dalla
 S.p.a.  Eredi  Campidonico contro l'Ufficio del Registro di Pinerolo,
 iscritta al n. 431 del registro ordinanze  1988  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  41,  prima Serie speciale
 dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con due ordinanze emesse il 22 settembre 1986 (R.O.
 nn. 430 e 431 del 1988) la Commissione tributaria di primo  grado  di
 Pinerolo,   sui   ricorsi   proposti,   rispettivamente,   da  S.p.a.
 Immobiliare Belvedere Santachiara e S.p.a. Eredi  Campidonico  contro
 Ufficio   del   Registro  di  Pinerolo,  ha  sollevato  questione  di
 legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 11 e 76 Cost.,
 dell'art.  4,  lett.  e),  della  Tariffa All. A al d.P.R. 26 ottobre
 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro),  nella  parte  in
 cui  dispone  la  tassazione con imposta proporzionale delle delibere
 assembleari portanti l'emissione di prestiti obbligazionari;
    Considerato  che  i  giudizi  vanno  riuniti in quanto concernenti
 un'identica questione;
      che,  come evidenziato anche da recente sentenza di questa Corte
 (n. 156 del 1987), e' stato emanato in precedenza il d.P.R. 26 aprile
 1986  n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
 registro),  il  quale  all'art.  4  della  Tariffa  ha  eliminato  la
 tassazione dell'emissione di obbligazioni;
      che l'art. 79 dello stesso testo unico stabilisce l'applicazione
 retroattiva di tale disposizione modificativa, disponendo che essa ha
 effetto  anche  per gli atti anteriori se vi e' controversia pendente
 alla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento;
      che,  pertanto,  la  proposta  questione  risulta manifestamente
 inammissibile per difetto di rilevanza;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. e), della
 Tariffa  All.  A  al  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  634 (Disciplina
 dell'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli artt. 11  e
 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di
 Pinerolo con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1989.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 14 febbraio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0127