N. 47 ORDINANZA 8 - 14 febbraio 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Servizio sanitario nazionale - Liberi professionisti - Obbligo di contribuzione - Criteri Riferimento al reddito complessivo Irpef per l'anno precedente e previsione di un minimale contributivo - Trattamento deteriore rispetto ai lavoratori dipendenti soggetti a un minore onere Violazione del principio di proporzionalita' della imposizione fiscale e del divieto di imporre nuovi tributi con la legge di bilancio - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima - Questioni gia' decise sentenza n. 431/1987) ordinanze nn. 431, 595 e 790 del 1988) - Manifesta inammissibilita' Manifesta infondatezza. Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, decimo comma; legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, ottavo, tredicesimo e quattordicesimo comma). Cost., artt. 3, 53 e 81)(GU n.8 del 22-2-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 31, commi 8, 10, 13 e 14, della l. 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1987 dal Pretore di Messina nel procedimento civile vertente tra Gazzara Giacomo ed altri e l'INPS ed altro, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima Serie speciale, dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che, con ordinanza emessa il 17 marzo 1987 (pervenuta il 14 luglio 1988) dal Pretore di Messina nel procedimento civile vertente tra Gazzara Giacomo ed altri e I.N.P.S. ed altro, e' stata sollevata questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 31, commi 8, 10, 13, 14, l. 28 febbraio 1986 n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), nella parte in cui stabilisce diverse aliquote di contribuzione per i lavoratori dipendenti e per i liberi professionisti, la minor aliquota oltre i quaranta milioni di reddito e l'esenzione oltre i cento, nonche' l'obbligo di contribuzione fissa annua per i liberi professionisti ed equiparati, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., e all'art. 81, terzo comma, Cost. che vieta l'istituzione di nuovi tributi con la legge di bilancio; Considerato che l'ordinanza in epigrafe solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio 1986 n. 41 sotto argomenti, profili e parametri gia' presi in considerazione da questa Corte con la sentenza n. 431 del 1987 e con le successive ordinanze nn. 431, 595 e 790 del 1988; che pertanto va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31, commi nn. 8, 13 e 14, l. n. 41 del 1986 e manifestamente inammissibile la questione relativa all'art. 31 n. 10 citata legge, gia' dichiarato incostituzionale nella parte in cui per il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 8 e 9, fissato comunque in somma annua non inferiore rispettivamente a Lit. 648.000 e a Lit. 324.000, non consente prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo determinato ai sensi del precedente comma 8; Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31, commi nn. 8, 13 e 14, l. 28 febbraio 1986 n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), in riferimento agli artt. 3, 53 e 81 Cost., sollevata dal Pretore di Messina con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31, comma n. 10, l. 28 febbraio 1986 n. 41 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 431 del 1987. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1989. Il Presidente: CONSO Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 14 febbraio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0129