N. 47 ORDINANZA 8 - 14 febbraio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza - Servizio sanitario nazionale - Liberi
 professionisti - Obbligo di contribuzione - Criteri Riferimento al
 reddito complessivo Irpef per l'anno precedente e  previsione di un
 minimale contributivo - Trattamento deteriore rispetto ai lavoratori
 dipendenti soggetti a un minore onere Violazione del principio di
 proporzionalita' della imposizione fiscale e del divieto di imporre
 nuovi tributi con la legge di bilancio - Norma gia' dichiarata
 costituzionalmente illegittima - Questioni gia' decise  sentenza n.
 431/1987)  ordinanze nn.  431, 595 e 790 del 1988) - Manifesta
 inammissibilita' Manifesta infondatezza.   Legge 28 febbraio 1986, n.
 41, art. 31, decimo comma; legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31,
 ottavo, tredicesimo e quattordicesimo comma).  Cost., artt. 3, 53 e
 81)
(GU n.8 del 22-2-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 31, commi 8›,
 10›, 13› e 14›, della l. 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la
 formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - Legge
 finanziaria 1986), promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1987 dal
 Pretore  di  Messina  nel  procedimento  civile  vertente tra Gazzara
 Giacomo ed altri e l'INPS ed altro, iscritta al n. 444  del  registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 41, prima Serie speciale, dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che, con ordinanza emessa il 17 marzo 1987 (pervenuta il
 14 luglio 1988)  dal  Pretore  di  Messina  nel  procedimento  civile
 vertente  tra  Gazzara Giacomo ed altri e I.N.P.S. ed altro, e' stata
 sollevata  questione  incidentale  di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  31,  commi  8,  10,  13,  14,  l.  28  febbraio 1986 n. 41
 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
 dello  Stato - Legge finanziaria 1986), nella parte in cui stabilisce
 diverse aliquote di contribuzione per i lavoratori dipendenti e per i
 liberi  professionisti, la minor aliquota oltre i quaranta milioni di
 reddito  e  l'esenzione  oltre  i   cento,   nonche'   l'obbligo   di
 contribuzione  fissa annua per i liberi professionisti ed equiparati,
 in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., e all'art. 81,  terzo  comma,
 Cost.  che  vieta  l'istituzione  di  nuovi  tributi  con la legge di
 bilancio;
    Considerato  che  l'ordinanza  in epigrafe solleva la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio  1986  n.  41
 sotto  argomenti, profili e parametri gia' presi in considerazione da
 questa Corte con la sentenza n. 431 del  1987  e  con  le  successive
 ordinanze nn. 431, 595 e 790 del 1988;
      che pertanto va dichiarata manifestamente infondata la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 31, commi nn. 8, 13 e 14, l.
 n.  41  del 1986 e manifestamente inammissibile la questione relativa
 all'art. 31 n. 10  citata  legge,  gia'  dichiarato  incostituzionale
 nella  parte  in  cui per il contributo dovuto dai soggetti di cui ai
 precedenti commi 8 e 9, fissato comunque in somma annua non inferiore
 rispettivamente  a  Lit. 648.000 e a Lit. 324.000, non consente prova
 contraria, ai  fini  del  contributo,  del  minor  reddito  effettivo
 determinato ai sensi del precedente comma 8;
    Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
 delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 31, commi nn. 8, 13 e  14,  l.  28  febbraio
 1986  n.  41  (Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e
 pluriennale dello Stato - Legge  finanziaria  1986),  in  riferimento
 agli  artt.  3,  53  e 81 Cost., sollevata dal Pretore di Messina con
 l'ordinanza in epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 31, comma n. 10, l. 28 febbraio
 1986  n.  41  ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
 pluriennale dello Stato - Legge finanziaria  1986),  gia'  dichiarato
 costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 431 del 1987.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1989.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 14 febbraio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0129