N. 10 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 febbraio 1989
N. 10 Ricorso depositato in cancelleria l'8 febbraio 1989 (della regione Emilia-Romagna) Previdenza - Prevista imposizione per le regioni a statuto ordinario di stipulare convenzione ex art. 16, terzo comma, della legge n. 845/1978 - Accantonamento da parte del Ministero del tesoro, in assenza di tali convenzioni, di somme, pari all'importo dovuto per l'anno precedente dalle singole regioni, da prelevarsi in favore degli istituti previdenziali dal fondo di cui all'art. 8 della legge n. 291/1970 - Violazione dei principi di eguaglianza e di autonomia delle regioni - Travalicamento delle competenze regionali - Illegittima sottoposizione di tali enti al controllo di un organo centrale - Imposizione di obblighi senza corrispettivo trasferimento di fondi. (D.-L. 30 dicembre 1988, n. 548, art. 11). (Cost., artt. 81, 117, 118, 119 e 125).(GU n.9 del 1-3-1989 )
Ricorso per la regione Emilia-Romagna, in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale Luciano Guerzoni, rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale, 230, giusta deliberazione g.r. del 24 gennaio 1989, n. 149, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per l'annullamento dell'art. 11 del d.-l. 30 dicembre 1988, n. 548. La norma dell'art. 11 del d.-l. n. 548/1988, "Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione di oneri sociali edi sgravi contributivi al Mezzogiorno", introduce un meccanismo a piu' titoli lesivo dalla competenza regionale, perche' impone alle regioni un comportamento statuendo che esse debbono provvedere a stipulare convenzioni, e qualora tali convenzioni non vengano stipulate, il Ministero del tesoro disponga delle sommme pari al contributo dovuto per l'anno precedente, bloccandole prima nel fondo di cui all'art. 8 della legge n. 291/1970 e pagandole poi agli istituti previdenziali. Viene introdotto un congegno sanzionatorio ai danni delle regioni alla cui disponibilita' vengono sottratte le somme ricordate anche se la convenzione non venisse stipulata per fatto o colpa degli enti previdenziali, con manifesta irragionevolezza e violazione dei princi'pi di eguaglianza e di autonomia e delle competenze garantite dagli artt. 117 e 118. Per di piu' si realizza un controllo anomalo, non previsto dalla costituzione, affidandolo ad un organo centrale violando il combinato degli artt. 117, 118, 119 e 125, e violando il principio dell'autonomia posto dall'art. 119 in quanto il fondo di cui all'art. 8 della legge n. 291/1970 costituito allo scopo di dare attuazione alla norma di autonomia, viene posto a disposizione del Ministro del tesoro che puo' disporre di somme in esso affluite, distrarle e impiegarle per pagamenti a terzi che esso decide disponendo in modo autoritativo del fondo destinato, nella intenzione del legislatore a garantire l'esplicazione dell'autonomia finanziaria regionale. Il decreto impone obblighi alle regioni senza che tale obbligo sia accompagnato da un trasferimento di fondi, in violazione delle norme costituzionali e dei princi'pi posti dalla Corte nella sentenza 9 giugno 1981, n. 92.
P. Q. M. Si chiede che la Corte voglia dichiarare l'illegittimita' dell'art. 11 del d.-l. 30 dicembre 1988, n. 548, per violazione degli artt. 81, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione. Roma, addi' 27 gennaio 1989 (Seguono le firme) 89C0131