N. 10 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 febbraio 1989

                                 N. 10
          Ricorso depositato in cancelleria l'8 febbraio 1989
                     (della regione Emilia-Romagna)
 Previdenza  - Prevista imposizione per le regioni a statuto ordinario
 di stipulare convenzione ex art. 16,  terzo  comma,  della  legge  n.
 845/1978  -  Accantonamento  da  parte  del  Ministero del tesoro, in
 assenza di tali convenzioni, di somme, pari  all'importo  dovuto  per
 l'anno  precedente  dalle  singole  regioni,  da prelevarsi in favore
 degli istituti previdenziali dal fondo di cui all'art. 8 della  legge
 n.  291/1970  - Violazione dei principi di eguaglianza e di autonomia
 delle  regioni  -  Travalicamento  delle   competenze   regionali   -
 Illegittima  sottoposizione  di  tali  enti al controllo di un organo
 centrale - Imposizione di obblighi senza corrispettivo  trasferimento
 di fondi.
 (D.-L. 30 dicembre 1988, n. 548, art. 11).
 (Cost., artt. 81, 117, 118, 119 e 125).
(GU n.9 del 1-3-1989 )
   Ricorso  per  la  regione Emilia-Romagna, in persona del presidente
 pro-tempore della giunta regionale Luciano Guerzoni, rappresentata  e
 difesa  per  procura  a  margine  del presente atto dall'avv. Alberto
 Predieri e presso il suo studio elettivamente  domiciliata  in  Roma,
 via Nazionale, 230, giusta deliberazione g.r. del 24 gennaio 1989, n.
 149,  contro  il  Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   per
 l'annullamento dell'art. 11 del d.-l. 30 dicembre 1988, n. 548.
    La norma dell'art. 11 del d.-l. n. 548/1988, "Disposizioni urgenti
 in materia di evasione  contributiva,  di  fiscalizzazione  di  oneri
 sociali   edi  sgravi  contributivi  al  Mezzogiorno",  introduce  un
 meccanismo a piu' titoli lesivo dalla competenza  regionale,  perche'
 impone  alle  regioni  un  comportamento  statuendo  che esse debbono
 provvedere a stipulare convenzioni, e qualora  tali  convenzioni  non
 vengano stipulate, il Ministero del tesoro disponga delle sommme pari
 al contributo dovuto per l'anno  precedente,  bloccandole  prima  nel
 fondo  di cui all'art. 8 della legge n. 291/1970 e pagandole poi agli
 istituti previdenziali.
    Viene  introdotto un congegno sanzionatorio ai danni delle regioni
 alla cui disponibilita' vengono sottratte le somme ricordate anche se
 la  convenzione  non  venisse  stipulata per fatto o colpa degli enti
 previdenziali,  con  manifesta  irragionevolezza  e  violazione   dei
 princi'pi  di eguaglianza e di autonomia e delle competenze garantite
 dagli artt. 117 e 118. Per di piu' si realizza un controllo  anomalo,
 non  previsto  dalla  costituzione, affidandolo ad un organo centrale
 violando il combinato degli artt. 117, 118, 119 e 125, e violando  il
 principio  dell'autonomia  posto  dall'art. 119 in quanto il fondo di
 cui all'art. 8 della legge n. 291/1970 costituito allo scopo di  dare
 attuazione  alla  norma  di autonomia, viene posto a disposizione del
 Ministro del tesoro che puo' disporre  di  somme  in  esso  affluite,
 distrarle  e  impiegarle  per  pagamenti  a  terzi  che  esso  decide
 disponendo in modo autoritativo del fondo destinato, nella intenzione
 del legislatore a garantire l'esplicazione dell'autonomia finanziaria
 regionale.
    Il decreto impone obblighi alle regioni senza che tale obbligo sia
 accompagnato da un trasferimento di fondi, in violazione delle  norme
 costituzionali  e  dei  princi'pi  posti dalla Corte nella sentenza 9
 giugno 1981, n. 92.
                                P. Q. M.
    Si   chiede   che  la  Corte  voglia  dichiarare  l'illegittimita'
 dell'art. 11 del d.-l. 30 dicembre 1988, n. 548, per violazione degli
 artt. 81, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione.
      Roma, addi' 27 gennaio 1989
                           (Seguono le firme)

 89C0131