N. 51 ORDINANZA 9 - 16 febbraio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Processo
 penale - Difensore di fiducia assente per legittimo impedimento -
 Obbligo di sospensione e di rinvio del dibattimento - Mancata
 previsione - Questione gia' dichiarata non fondata  sentenza n.
 177/1972) - Manifesta infondatezza.  C.P.P., artt. 431 e 432).
 Cost., art. 24, secondo comma)
(GU n.8 del 22-2-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
    nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 431 e 432
 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa  il  3
 maggio  1988  dal  Pretore  di Montebelluna nel procedimento penale a
 carico di Sech Sandro ed altro,  iscritta  al  n.  336  del  registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 31, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Montebelluna,  con ordinanza del 3
 maggio 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma,
 della  Costituzione,  questione di legittimita' degli artt. 431 e 432
 del codice di procedura penale, "nella parte  in  cui  non  prevedono
 l'obbligo  di  sospendere il dibattimento in assenza del difensore di
 fiducia per legittimo impedimento dello stesso";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata manifestamente
 infondata in quando gia' decisa con sentenza n. 177 del 1972;
    Considerato  che  questa  Corte,  con sentenza n. 177 del 1972, ha
 dichiarato non fondata, in riferimento all'art.  24,  secondo  comma,
 della  Costituzione,  la  questione di legittimita' dell'art. 498 del
 codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede l'obbligo
 di  rinviare  il  dibattimento  nel caso di legittimo impedimento del
 difensore",  in  base  alla  duplice  considerazione  che  "anche  il
 legittimo impedimento del difensore di fiducia puo' costituire di per
 se'  motivo  sufficiente  per  il  rinvio,  o  la  sospensione,   del
 dibattimento, quando risulti che questi non possa venir sostituito da
 un  difensore  d'ufficio  senza   pregiudizio   per   gli   interessi
 dell'imputato"  e  che,"secondo  la  comune  prassi  interpretativa e
 secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, non puo'  essere
 negato  al difensore d'ufficio, nominato statim in luogo di quello di
 fiducia che non si presenti, un congruo termine per lo  studio  degli
 atti e la preparazione della difesa, pena la nullita' assoluta di cui
 all'art.185, n. 3, del codice di procedura penale";
     e  che  la  stessa ratio decidendi risulta applicabile anche alla
 presente questione, non  adducendosi  da  parte  del  giudice  a  quo
 argomenti diversi da quelli allora esaminati;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 431 e 432 del codice di procedura  penale,
 sollevata,   in   riferimento   all'art.  24,  secondo  comma,  della
 Costituzione, dal Pretore di Montebelluna con ordinanza del 3  maggio
 1988.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0136