N. 53 ORDINANZA 9 - 16 febbraio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Parchi
 nazionali - Regione Valle d'Aosta - Parco nazionale del Gran Paradiso
 - Vincoli edificatori - Tutela spettante all'Ente parco con legge
 statale - Riduzione delle attribuzioni del legislatore regionale -
 Questione gia' decisa  sentenza n.  1029/1988) - Manifesta
 infondatezza.  R.D.-L. 3 dicembre 1922, n. 1584, artt. 10 e 14,
 convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).  Legge costituzionale
 26 febbraio 1948, n. 4, artt. 2 e 4; Cost., art. 5)
(GU n.8 del 22-2-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato  DELL'ANDRO,  prof.  Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 14 del
 regio decreto-legge 3 dicembre 1922,  n.  1584  (Costituzione  di  un
 "Parco  Nazionale"  presso  il  gruppo del "Gran Paradiso" nelle Alpi
 Graie), convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473,  promosso  con
 ordinanza   emessa  il  5  maggio  1988  dal  Pretore  di  Aosta  nel
 procedimento civile vertente tra Cavagnet Luigi e il Presidente della
 Giunta regionale della Valle d'Aosta, iscritta al n. 347 del registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 31, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visti  gli atti di costituzione di Cavagnet Luigi, della Comunita'
 Montana Gran Paradiso e  del  Comune  di  Cogne,  nonche'  l'atto  di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto che il Pretore di Aosta, con ordinanza del 5 maggio 1988,
 ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  2  e  4   della   legge
 costituzionale  26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle
 d'Aosta), ed all'art. 5 della Costituzione, questione di legittimita'
 degli artt. 10 e 14 del regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584,
 convertito nella legge 17 aprile 1925, n.  473,  a  norma  dei  quali
 nessuna  costruzione  puo'  essere  eseguita  all'interno  del  Parco
 Nazionale  del  Gran  Paradiso  senza   l'autorizzazione   rilasciata
 dall'Ente  Parco, prevedendosi, altrimenti, una sanzione pecuniaria a
 carico del trasgressore;
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che  questa  Corte, con sentenza n. 1029 del 1988, ha
 ritenuto che "spetta  unicamente  alla  legge  statale  stabilire  la
 struttura tipo dell'organizzazione preposta alla tutela del parco e i
 principali poteri spettanti agli organi previsti, compresi i tipi  di
 vincoli  adottabili  per la salvaguardia delle finalita' del parco" e
 che "l'attuale legislazione  nazionale  operante  nei  confronti  del
 Parco  del  Gran  Paradiso...  vincola,  per i punti appena detti, il
 legislatore regionale";
      che  -  avendo il giudice a quo denunciato gli artt. 10 e 14 del
 regio decreto-legge 3 febbraio 1922, n. 1584, convertito nella  legge
 17 aprile 1925, n. 473, in quanto, con il richiedere l'autorizzazione
 dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso per la  realizzazione  di
 qualsiasi  costruzione  all'interno  del  Parco  e con l'irrogare una
 sanzione pecuniaria a  carico  del  trasgressore,  si  porrebbero  in
 contrasto  sia  con  l'attribuzione  alla Regione Valle d'Aosta della
 potesta' legislativa e amministrativa ai sensi degli artt. 2, lettere
 d),  f),  g)  e  l), e 4 dello Statuto speciale, sia con il principio
 costituzionale della tutela delle  autonomie  locali  (art.  5  della
 Costituzione)  -  della  ratio  decidendi  posta  a  base della sopra
 ricordata sentenza n. 1029 del 1988  deve  farsi  applicazione  anche
 nella presente fattispecie;
      e  che, quindi, non essendo addotti nell'ordinanza di rimessione
 argomenti nuovi rispetto a quelli  gia'  esaminate  dalla  Corte,  la
 questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 10 e 14 del regio decreto-legge 3 dicembre
 1922,  n. 1584 (Costituzione di un "Parco Nazionale" presso il gruppo
 del "Gran Paradiso" nelle Alpi  Graie),  convertito  nella  legge  17
 aprile 1925, n. 473, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 4 della
 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per  la
 Valle  d'Aosta),  e  5  della  Costituzione, dal Pretore di Aosta con
 ordinanza del 5 maggio 1988.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0138