N. 78 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 1988- 10 febbraio 1989

                                 N. 78
  Ordinanza   emessa   il   21   giugno  1988  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 10  febbraio  1989)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  per  la  Sicilia,  sezione staccata di Catania sul ricorso
 proposto da Grasso Giovambattista c/I.A.C.P. di Catania ed altri.
 Giustizia   amministrativa   -  Regione  Sicilia  -  Ricorso  avverso
 provvedimento di autorita' regionale  (fattispecie:  ricorso  avverso
 provvedimento  della  commissione  provinciale  per l'assegnazione di
 alloggi popolari ed economici presso l'i.a.c.p. di Catania notificato
 al  presidente  di detto organo) - Obbligo di notificazione presso la
 competente avvocatura distrettuale dello Stato -  Mancata  previsione
 della  facolta'  di  scelta  della  regione  Sicilia di avvalersi del
 patrocinio dell'avvocatura dello Stato oppure  di  proprie  strutture
 legali  o  di  avvocati  del libero foro Ingiustificata disparita' di
 trattamento della regione Sicilia rispetto alle altre regioni.
 (D.L.G.S. 2 marzo 1948, n. 142, art. 1).
 (Cost.,  artt.  3  e 116; statuto della regione Sicilia, artt. 1, 14,
 lett. p), e 43).
(GU n.9 del 1-3-1989 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 2067/1979,
 proposto dal sig. Grasso Giovambattista, rappresentato e  difeso  dal
 dott.  proc. legale Ferdinando Testoni, presso il cui studio, sito in
 Catania, vai V. Giuffrida n. 73, e' elettivamente domiciliato, contro
 l'Istituto  autonomo  case  popolari  di  Catania, in persona del suo
 presidente  pro-tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Franco
 Costanzo, elettivamente domiciliato in Catania, via dottor Consoli n.
 80, presso la sede dell'Ente, la prima  commissione  provinciale  per
 l'assegnazione  alloggi  popolari  ed  economici presso l'I.A.C.P. di
 Catania, in persona del suo presidente pro-tempore, non costituito in
 giudizio,  e  nei  confronti  del  Militi  Mario,  non  costituito in
 giudizio, per l'annullamento della graduatoria definitiva  del  bando
 di  concorso-aggiornamento  1977,  redatta  dalla  prima  commissione
 provinciale per l'assegnazione alloggi popolari ed  economici  presso
 l'I.A.C.P.  di  Catania,  di  ogni altro atto connesso, presupposto e
 conseguenziale;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'I.A.C.P. intimato;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato  relatore  per  la pubblica udienza del 24 marzo 1988 il
 referendario Ettore Leotta;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                                 FATTO
    Il ricorrente Grasso Giovambattista, aspirante all'assegnazione di
 un alloggio economico e popolare da parte dell'I.A.C.P.  di  Catania,
 con  attestazione  10 ottobre 1979, n. 143, rilasciata dal segretario
 della prima commissione assegnazione alloggi di  Catania,  apprendeva
 di  essere  stato collocato nella graduatoria definitiva del bando di
 concorso aggiornamento 1977 al 1158› posto, con punti dieci  (di  cui
 punti  due per sovraffollamento, punti cinque per il nucleo familiare
 e punti tre per il reddito).
    Avverso  il  punteggio  attribuitogli  ed  il  relativo  posto  in
 gradutoria e' insorto l'interessato  con  ricorso  notificato  il  14
 novembre  1979,  depositato il 12 dicembre 1979, deducendo a sostegno
 dele proprie ragioni la seguente censura unica;
    Violazione del punto 6 dell'art. 7 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n.
 1035, eccesso di potere.
    In   base   alla   disposizione  di  legge  richiamata,  la  prima
 commissione  assegnazione  alloggi  avrebbe  dovuto   attribuire   al
 richiedente  per  il reddito punti cinque e non punti tre, risultando
 il reddito  familiare  complessivo  mensile,  al  netto  degli  oneri
 fiscali  e  contributivi,  non  superiore  a  L.  100.000. L'Istituto
 autonomo case popolari di  Catania,  costituendosi  in  giudizio,  ha
 dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che
 il provvedimento impugnato e' stato redatto da un organo speciale  ed
 autonomo, appositamente costituito per legge.
    All'udienza  pubblica  del  24  marzo  1988 la causa e' passata in
 decisione.
                                DIRITTO
    1.   -   Il  presente  gravame  e'  diretto  nei  confronti  della
 graduatoria  definitiva  degli  aspiranti  all'assegnazione   di   un
 alloggio  economico  e  popolare,  predisposta  ai sensi del bando di
 concorso - aggiornamento 1977 - dalla prima  commissione  provinciale
 assegnazione alloggi presso lo I.A.C.P. di Catania e pubblicata nella
 G.U.R.S. dell'11 agosto 1979.
    La  commissione  che  ha  emanato l'atto impugnato, nominata dalla
 regione siciliana ai sensi dell'art. 6, primo comma,  del  d.P.R.  30
 dicembre 1972, n. 1035, e' da considerare, a tutti gli effetti, quale
 organo regionale, con rilevanza esterna.
    Cio'  comporta  che  l'atto  introduttivo  del  presente giudizio,
 essendo diretto nei  confronti  di  un  provvedimento  di  un  organo
 regionale,  avrebbe  dovuto  essere  notificato  presso la competente
 avvocatura distrettuale dello Stato, e non direttamente all'Autorita'
 emanante.
    Va  ricordata a tal proposito, che con decreto legislativo 2 marzo
 1948, n. 142, le funzioni dell'avvocatura dello  Stato  nei  riguardi
 delle  amministrazioni  statali sono state estese all'amministrazione
 regionale  siciliana,   nei   cui   confronti   e'   stata   prevista
 l'applicazione  delle disposizioni del testo unico e del regolamento,
 approvati rispettivamente con i rr.dd. 30 ottobre 1933,  nn.  1611  e
 1622  e  successive  modificazioni,  nonche' degli artt. 25 e 144 del
 codice di procedura civile.
    L'art.  1  del r.d. n. 1611/1933 (nel testo modificato dall'art. 1
 della legge 25 marzo 1958, n.  260)  prescrive  che  tutti  gli  atti
 introduttivi di giudizi aventi l'autorita' giudiziaria ordinaria e le
 giurisdizioni  amministrative  e   speciali,   che   interessano   le
 amministrazioni   dello   Stato,  debbono  essere  notificati  presso
 l'ufficio dell'avvocatura dello  Stato  nel  cui  distretto  ha  sede
 l'autorita' giudiziaria adita.
    Il  terzo  comma  della  stessa  norma  prevede  la sanzione della
 nullita'  per  il  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni  nella
 notifica  (con sentenza della Corte costituzionale 26 giugno 1967, n.
 97, tale ultima disposizione e' stata  dichiarata  costituzionalmente
 illegittima nella parte in cui e' esclusa la sanatoria della nullita'
 della notificazione).
    Successivamente e' intervenuto l'art. 10, terzo comma, della legge
 3  aprile  1979,  n.  103,  che  ha   esteso   l'applicazione   delle
 disposizioni  di  cui  all'art.  1 della legge 25 marzo 1958, n. 260,
 anche ai giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai t.a.r.
    In base al sistema normativo prima richiamato, poiche' le funzioni
 di rappresentanza dell'Amministrazione regionale siciliana  spettanto
 per legge all'avvocatura erariale, i ricorsi giurisdizionali proposti
 nei confronti di organi regionali, debbono essere  notificati  presso
 l'ufficio  dell'avvocatura  dello  Stato,  nel  cui distretto ha sede
 l'autorita' giudiziaria adita.
    Nel  caso  in  esame,  l'atto  introduttivo  del presente giudizio
 risulta notificato direttamente al presidente della prima commissione
 assegnazione alloggi presso lo I.A.C.P. di Catania, invece che presso
 l'avvocatura erariale.
    L'avvocatura  erariale dello Stato di Catania non si e' costituita
 in giudizio, per cui non  ha  avuto  luogo  l'effetto  sanante  della
 nullita' della notificazione.
    Tenuto  conto  della  normativa vigente, questo tribunale dovrebbe
 dichiarare l'inammissibilita' del gravame per nullita' della notifica
 del  ricorso  nei  confronti  dell'autorita'  che  ha  emanato l'atto
 impugnato (con riferimento ad atti  di  organi  regionali  siciliani,
 Cfr.,  t.a.r.  Catania  sezione prima 18 aprile 1986, n. 301, in riv.
 t.a.r. 1986, 2517; con riferimento ad  atti  amministrativi  statali,
 cfr.  Cons.  Stato sesta 22 dicembre 1983, n. 311; c.g.a. 25 febbraio
 191, n. 19; t.a.r. Catania, sezione prima 17 ottobre  1986,  n.  868;
 sezione seconda 17 dicembre 1987, n. 1118).
    2.  - Tuttavia, prima di adottare la pronuncia di inammissibilita'
 del  gravame,  il  collegio  ritiene  necessario  che  debba   essere
 verificata  la  conformita'  ai  precetti  costituzionali del decreto
 legislativo 2  marzo  1948,  n.  142,  che  ha  esteso  alla  regione
 siciliana le funzioni dell'avvocatura dello Stato, con la conseguente
 applicazione della particolare normativa concernente le modalita'  di
 notifica degli atti introduttivi dei giudizi.
    A tal proposito, deve essere rilevato che:
       a)  la Sicilia, al pari delle altre regioni a statuto speciale,
 gode di forme e condizioni  particolari  di  autonomia,  secondo  uno
 statuto,  adottato  con  legge costituzionale, ai sensi dell'art. 116
 Costituzione;
       b)  lo  statuto  della regione siciliana, approvato con decreto
 legislativo  15  maggio  1946,  n.  455,  e   convertito   in   legge
 costituzionale  26  febbraio 1948, n. 2, attribuisce alla regione una
 potesta'  legislativa  "esclusiva"  in  talune  particolari  materie,
 elencate  dall'art. 14 dello statuto, tra le quali, alla lett. p), e'
 indicato "l'ordinamento degli uffici e degli enti regionali";
       c)  nelle materie di cui all'art. 14 dello statuto, la potesta'
 legislativa della regione siciliana puo' atteggiarsi in modo pieno  e
 libero,  con  il solo limite delle leggi costituzionali dello Stato e
 senza   pregiudizio   delle   riforme   di   struttura   dell'assetto
 economico-sociale del Paese.
    Ad  avviso  di  questo  tribunale,  la  facolta' di decidere sulle
 modalita'  di  affidamento  della  rappresentanza  processuale  degli
 organi regionali rientra sicuramente nell'attivita' di organizzazione
 degli uffici,  per  la  quale  l'art.  14,  lett.  p)  dello  statuto
 regionale siciliano prevede una competenza legislativa esclusiva.
    Conseguentemente  il  decreto  legislativo  2  marzo 1948, n. 142,
 imponendo una  particolare  soluzione  organizzativa  in  materia  di
 patrocinio  legale  nei  confronti degli uffici regionali, comprime e
 limita la potesta' legislativa  della  regione,  alla  quale  non  e'
 consentito di adottare una propria autonoma determinazione, in palese
 violazione dell'art. 14, lettera p), dello statuto. A cio' aggiungasi
 che  lo  stesso  legislatore  regionale, in materia di rappresentanza
 processuale delle regioni diverse  dalla  Sicilia,  ha  consentito  a
 queste   ultime   di   scegliere  liberamente  se  avvalersi  o  meno
 dell'avvocatura dello Stato  per  la  loro  rappresentanza  e  difesa
 processuali.
    Ad  avviso  del  collegio,  tale possibilita' di scelta deriva dal
 fatto che, in bse all'art.  117  della  Costituzione,  le  regioni  a
 statuto  ordinario  godano di competenza legislativa complementare in
 materia di ordinamento degli uffici regionali. E, come  si  e'  visto
 prima,  la  facolta' di decidere sulle modalita' di affidamento della
 rappresentanza  processuale  rientra  sicuramente  nell'attivita'  di
 organizzazione  degli  uffici regionali costituendo anch'essa un modo
 di esercizio del potere di gestione degli interessi pubblici, di  cui
 le stesse Regioni sono portatrici.
    A  titolo  esemplificativo, si ricorda che l'art. 73 del d.P.R. 19
 giugno 1979, n. 348 (relativo alla regione sarda, a statuto speciale)
 e gli artt. 107 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e 10 della legge 3
 aprile 1979, n. 103  (relativi  alle  regioni  a  statuto  ordinario)
 prevedono  che  siano  le  regioni interessate a decidere con proprio
 atto (legislativo o amministrativo) se ed in quale  misura  avvalersi
 del  patrocinio dell'avvocatura dello Stato oppure se crearsi proprie
 strutture legali oppure se richiedere l'apporto di professionisti del
 libero Foro.
    Viceversa,  per la regione siciliana il patrocinio dell'avvocatura
 dello Stato non discende da un consenso dello  Stato  da  una  libera
 concorrente    determinazione    della   regione,   ma   e'   imposto
 obbligatoriamente  ed  unilateralmente  dallo  Stato  con  il  citato
 decreto legislativo n. 142/1948.
    Tale  provvedimento  legislativo,  che  comporta  come conseguenza
 l'obbligo della notifica degli atti introduttivi dei  giudizi  presso
 l'ufficio  dell'avvocatura  dello  Stato,  invece  che presso la sede
 dell'autorita'   emanante,   non   si   sottrae   al   sospetto    di
 incostituzionalita'    per    violazione   dell'autonomia   regionale
 siciliana, con riferimento agli artt. 116 della Costituzione, 1 e 14,
 lett.  p),  dello statuto regionale siciliano, nonche' per violazione
 del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in
 relazione   al   potere   di  scelta  in  materia  di  rappresentanza
 processuale, riservato dalla legislazione statale alle altre regioni.
    Sotto  altro  profilo,  ove il decreto legislativo in argomento si
 dovesse  ritenere  attuativo  dello  statuto  regionale  siciliano  -
 analogamente  ad  altri  provvedimenti  legislativi statali che hanno
 disposto il passagio di funzioni ed uffici alla regione  siciliana  -
 alle  violazioni  prima  indicate sarebbe da aggiungere la violazione
 dell'art. 43 dello statuto, il  quale  stabilisce  che  le  norme  di
 attuazione  dello  statuto  stesso  e  quelle  per il passaggio degli
 uffici statali alla regione debbono essere adottate  con  particolare
 procedura, previa delibera di apposita commissione paritetica.
    Nella  specie,  per  il  decreto legislativo n. 142/1948 non si e'
 fatto ricorso alla procedura di cui all'art. 43 dello statuto.
    In   base  alle  considerazioni  che  precedono,  il  sospetto  di
 incostituzionalita' del decreto legislativo n.  152/1948  appare  non
 manifestamente  infondato  e  rilevante  ai fini della decisione, dal
 mometto che l'eventuale  pronuncia  di  incostituzionalita',  facendo
 cadere l'obbligo della notifica del ricorso introduttivo del giudizio
 al Presidente della prima commissione assegnazione alloggi  economici
 e popolari di Catania presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di
 Catania, restituirebbe piena legalita' alla notifica  effettuata,  in
 conformita'   alle   ordinarie   norme   di   rito,  presso  la  sede
 dell'Autorita' emanante.
    Conseguentemente va sospeso il presente giudizio e va rimessa alla
 Corte costituzionale la questione di  costituzionalita'  dell'art.  1
 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 142, per sospetta violazione
 degli artt. 116 della Costituzione e 1 e 14, lett. p), dello  statuto
 siciliano,  dell'art.  3  della  Costituzione  e  dell'art.  43 dello
 statuto siciliano, nei limiti prima indicati.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone   la  sospensione  del  presente  giudizio  e  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci
 sulla legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo
 2 marzo 1948, n. 142, in relazione agli artt. 116 della  Costituzione
 e  1  e  14,  lett.  p),  dello  statuto  sicilano,  all'art. 3 della
 Costituzione ed all'art.  43  dello  statuto  siciliano,  nei  limiti
 indicati in motivazione;
    La  presente  ordinanza sara' notificata, a cura della segreteria,
 alle parti in causa ed al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
 Repubblica.
    Cosi'  deciso  in  Catania, nella camera di consiglio del 24 marzo
 1988 e del 21 giugno 1988.
                           (Seguono le firme)

 89C0146