N. 80 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 dicembre 1988

                                 N. 80
 Ordinanza  emessa  il  29  dicembre  1988 dal tribunale di Torino nel
 procedimento penale a carico di Delogu Antonio
 Imposte   in  genere  -  I.V.A.  -  Obbligatorieta'  delle  scritture
 contabili - Omessa registrazione  di  fatture  d'acquisto  (spese)  -
 Sanzioni  penali  - Mancata previsione di una soglia di punibilita' -
 Ingiustificata  disparita'   di   trattamento   rispetto   all'omessa
 registrazione delle fatture di vendita (entrate).
 (Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 1, sesto comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.9 del 1-3-1989 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Premesso  che Delogu Antonio e' imputato del reato di cui all'art.
 1, sesto comma, della legge n. 516/1982 per non avere, alla data  del
 21  luglio  1987  (verifica della polizia tributaria), quale titolare
 della omonima ditta individuale, annotato nel registro degli acquisti
 n.  39 fatture relative al periodo compreso tra il 1› gennaio 1987 ed
 il 1› giugno 1987;
    Premesso che l'imputato ha riconosciuto l'addebito;
    Osservato che la norma incriminatrice sanziona il comportamento di
 chi non provvede alla tenuta ed alle annotazioni conseguenti, secondo
 le  modalita'  di  cui all'art. 2219 del c.c. richiamate dall'art. 22
 del d.P.R. n. 600/1973  anche  per  la  legislazione  fiscale,  delle
 scritture  contabili  obbligatorie  ai fini dell'Iva, ivi compreso il
 registro degli acquisti;
    Dato  atto che l'ammontare delle fatture non annotate e' inferiore
 a L. 50.000.000;
    Rilevato  che,  per  cio'  che concerne la mancata annotazione dei
 corrispettivi, l'art. 1, secondo comma,  n.  1,  della  citata  legge
 assoggettata  a  sanzione  penale  la  sola  omissione  relativa alle
 cessioni effettuate e, quindi, alle fatture  di  vendita  emesse  dal
 contribuente,  qualora  il  loro  ammontare  complessivo  per periodo
 d'imposta superi i 50 milioni di lire, e la percentuale  del  2%  dei
 corrispettivi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata;
    Preso  atto  che,  con  riferimento alla mancata annotazione degli
 acquisti, non sussiste una soglia di punibilita' ne'  corrispondente,
 ne' comunque disciplinata;
    Osservato  che la ratio informativa dell'intero corpo normativo di
 cui all'art. 1 della  legge  n.  516/1982  e'  quella  di  sanzionare
 violazioni  formali, al fine di impedire che con le stesse si attuino
 evasioni fiscali, e che non v'e' chi non veda come  sia  maggiormente
 utile ai fini di evasione il non annotare vendite o quanto meno utile
 al pari del non annotare acquisti;
    Ritenuta conseguentemente priva di logica la disparita' risultante
 dalla legge fra la situazione di chi  -  come  l'imputato  -  non  ha
 annotato  fatture  passive per un ammontare inferiore a L. 50.000.000
 rispetto alla situazione di chi  non  ha  annotato  fino  a  lire  50
 milioni di cessioni (entrate);
    Ritenuto  che  il  principio di uguaglianza consacrato nell'art. 3
 della Costituzione non legittima una illogicita' che si  riflette  in
 disparita' di trattamento come quella rappresentata;
                                P. Q. M.
    Solleva  -  attesa la evidente rilevanza, per essere altrimenti il
 Delogu punibile -  questione  di  illegittimita'  costituzionale  con
 riferimento  all'art. 1 della legge 7 agosto 1982, n. 516, laddove al
 sesto comma - sanzionando la mancata  annotazione  delle  fatture  di
 acquisto  nei  registri obbligatori ai fini dell'Iva, non prevede una
 soglia di punibilita' alla stregua di quanto disposto nel suo secondo
 comma, al n. 1);
    Dispone la sospensione del giudizio;
    Manda  alla  cancelleria  di  notificare  la presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla,  altresi'  ai
 presidenti della Camera e del Senato della Repubblica;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
      Torino, addi' 29 dicembre 1988
                           (Seguono le firme)

 89C0148