N. 80 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 dicembre 1988
N. 80 Ordinanza emessa il 29 dicembre 1988 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Delogu Antonio Imposte in genere - I.V.A. - Obbligatorieta' delle scritture contabili - Omessa registrazione di fatture d'acquisto (spese) - Sanzioni penali - Mancata previsione di una soglia di punibilita' - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto all'omessa registrazione delle fatture di vendita (entrate). (Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 1, sesto comma). (Cost., art. 3).(GU n.9 del 1-3-1989 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Premesso che Delogu Antonio e' imputato del reato di cui all'art. 1, sesto comma, della legge n. 516/1982 per non avere, alla data del 21 luglio 1987 (verifica della polizia tributaria), quale titolare della omonima ditta individuale, annotato nel registro degli acquisti n. 39 fatture relative al periodo compreso tra il 1 gennaio 1987 ed il 1 giugno 1987; Premesso che l'imputato ha riconosciuto l'addebito; Osservato che la norma incriminatrice sanziona il comportamento di chi non provvede alla tenuta ed alle annotazioni conseguenti, secondo le modalita' di cui all'art. 2219 del c.c. richiamate dall'art. 22 del d.P.R. n. 600/1973 anche per la legislazione fiscale, delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'Iva, ivi compreso il registro degli acquisti; Dato atto che l'ammontare delle fatture non annotate e' inferiore a L. 50.000.000; Rilevato che, per cio' che concerne la mancata annotazione dei corrispettivi, l'art. 1, secondo comma, n. 1, della citata legge assoggettata a sanzione penale la sola omissione relativa alle cessioni effettuate e, quindi, alle fatture di vendita emesse dal contribuente, qualora il loro ammontare complessivo per periodo d'imposta superi i 50 milioni di lire, e la percentuale del 2% dei corrispettivi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata; Preso atto che, con riferimento alla mancata annotazione degli acquisti, non sussiste una soglia di punibilita' ne' corrispondente, ne' comunque disciplinata; Osservato che la ratio informativa dell'intero corpo normativo di cui all'art. 1 della legge n. 516/1982 e' quella di sanzionare violazioni formali, al fine di impedire che con le stesse si attuino evasioni fiscali, e che non v'e' chi non veda come sia maggiormente utile ai fini di evasione il non annotare vendite o quanto meno utile al pari del non annotare acquisti; Ritenuta conseguentemente priva di logica la disparita' risultante dalla legge fra la situazione di chi - come l'imputato - non ha annotato fatture passive per un ammontare inferiore a L. 50.000.000 rispetto alla situazione di chi non ha annotato fino a lire 50 milioni di cessioni (entrate); Ritenuto che il principio di uguaglianza consacrato nell'art. 3 della Costituzione non legittima una illogicita' che si riflette in disparita' di trattamento come quella rappresentata;
P. Q. M. Solleva - attesa la evidente rilevanza, per essere altrimenti il Delogu punibile - questione di illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 1 della legge 7 agosto 1982, n. 516, laddove al sesto comma - sanzionando la mancata annotazione delle fatture di acquisto nei registri obbligatori ai fini dell'Iva, non prevede una soglia di punibilita' alla stregua di quanto disposto nel suo secondo comma, al n. 1); Dispone la sospensione del giudizio; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla, altresi' ai presidenti della Camera e del Senato della Repubblica; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Torino, addi' 29 dicembre 1988 (Seguono le firme) 89C0148