N. 81 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 giugno 1987- 10 febbraio 1989
N. 81 Ordinanza emessa il 5 giugno 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 febbraio 1989) dalla commissione tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto da De Scalzi Ugo contro l'ufficio intendenza di finanza di Milano Imposta sul reddito delle persone fisiche - Pensioni privilegiate - Previsto esonero dall'imposta solo per le pensioni privilegiate del militare che abbia riportato menomazione fisica dipendente dal servizio prestato in tempo di guerra - Esclusione dall'esonero delle pensioni privilegiate ordinarie c.d. militari tabellari, corrisposte in relazione al solo grado di invalidita' ai militari vittime di infortunio a causa del servizio obbligatorio di leva. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.9 del 1-3-1989 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso presentato da De Scalzi Ugo residente a Milano, v.le Puglie n. 23, contro l'ufficio intendenza di finanza di Milano - Rimb. Irpef per effetto di illegittimo cumulo - istanza del 14 dicembre 1984, ricorso discusso all'udienza del 5 giugno 1987; SVOLGIMENTO PROCESSO Il sig. De Scalzi Ugo in data 14 ottobre 1984 inviava all'intendenza di finanza di Milano diretta ad ottenere il rimborso delle somme trattenute alla fonte a titolo di Irpef su pensione privilegiata ordinaria-militare tabellare, erogatagli a causa di lesione invalidante subita nel corso del servizio militare di leva. Avverso il silenzio rifiuto dell'Amministrazione finanziaria, protrattosi per oltre novanta giorni il De Scalzi proponeva ricorso alla commissione tributaria di primo grado di Milano, sostenendo che - a differenza delle normali pensioni privilegiate ordinarie (di natura prevalentemente reddituale) - le particolari pensioni privilegiate ordinarie cosidette "militari tabellari" sono di esclusiva natura risarcitoria e quindi non possono essere sottoposte ad Irpef, mancando per esse il presupposto previsto dall'art. 1 del d.P.R. n. 597/1973. L'Amministrazione finanziaria al contrario sostiene la tassabilita', insistendo sulla insuperabilita' della distinzione prevista dall'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973 che espressamente limita la esenzione Irpef per le pensioni privilegiate ordinarie ai soli "assegni connessi" (accompagnatore, superinvalidita', ecc...). MOTIVAZIONI Devesi, innanzi tutto, fare una ben netta e rigorosa distinzione fra le normali pensioni privilegiate ordinarie dei dipendenti civili e militari (che sono di ntura reddituale e previdenziale) e le particolari pensioni privilegiate ordinarie militari tabellari dei militari in servizio obbligatorio di leva (che sono di natura puramente risarcitoria). Infatti, nonostante la eguale denominazione amministrativa di comodo, trattasi in realta' di trattamenti pensionistici totalmente distinti ed eterogenei, per aver base, natura e funzione del tutto diverse. Invero, le normali pensioni privilegiate ordinarie vengono corrisposte a quei dipendenti civili e militari (esclusi i militari di leva|) che al servizio della pubblica amministrazione (perche' legati da un vero e proprio contratto sindacale di categoria o da un rapporto di impiego professionale sempre, in ogni caso, liberamente contrattato ed accettato) subiscono una invalidita' per causa del servizio medesimo. In tale circostanza, la relativa pensione ordinaria privilegiata (che assorbe la normale ordinaria) viene attribuita tenendo in debito conto molteplici elementi e cioe': la professionalia' ed il rischio, la carriera e le sue possibilita' di sviluppo, l'anzianita' di servizio ed il grado raggiunto e raggiungibile, oltre che - naturalmente - la gravita' della menomazione fisica subita. Dette pensioni hanno percio' - chiaramente - una prevalente natura reddituale e previdenziale e sono, pertanto, assoggettabili ad Irpef (come ribadito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 151/1981). Invece, le pensioni privilegiate ordinarie cosidette "militari tabellari", non esistendo un contratto di lavoro, ma un semplice vincolo di sudditanza, vengono attribuite esclusivamente a quei militari che, arruolati temporaneamente nelle forze armate per compiere il servizio obbligatorio di leva subiscono per causa dello stesso una invalidita' permanente. Sono chiamate "tabellari" perche' vengono corrisposte "secondo tabella" sulla sola base della gravita' della lesione invalidante, senza che vengano tenuti in alcun conto ne' la professionalita' reale (che non e' considerata), ne' l'attivita' effettiva (che non e' stimata), ne' le possibilita' di carriera (che non sono previste), ne' il rischio (che non e' valutato), ne' il danno economico e neppure il periodo di servizio militare prestato (la cui durata e' ininfluente). Cosicche', indipendentemente dal diverso grado di cultura, dalle diverse attitudini professionali, dalle differenti capacita' e prospettive di affermazione sociale, tutti i militari di leva invalidi per servizio sono indifferentemente risarciti a forfait pensionistico-tabellare opportunamente amministrato. Queste pensioni p.o. tabellari, rappresentando un minimo ed uniforme indennizzo assistenziale, hanno quindi esclusivamente funzione e natura risarcitoria. Ne consegue che le predette pensioni privilegiate ordinarie cosidette "militari tabellari", discendendo da un semplice vincolo di sudditanza, obbligatorio temporaneo e non contrattuale, ed avendo rigorosamente natura e funzione solo risarcitoria, non sono assoggettabili all'Irpef. Come, del resto, non sono soggette ad Irpef: le pensioni erogate dal Ministro degli interni agli invalidi civili (vedere istruzioni mod. 740); le pensioni di guerra; le pensioni erogate dall'I.N.A.I.L. agli invalidi del lavoro (circ. Ministro finanze n. 8/120 del 31 maggio 1979). In sostanza a parere di questa commissione per l'aver usato in termine generico "pensioni privilegiate ordinarie" (denominazione amministrativa di comodo riferita a trattamenti pensionistici aventi natura e funzione totalmente diversa - reddituale gli uni - risarcitoria, agli altri) la discrezionalita' politica del legislatore ha cosi', di fatto, superato i limiti suoi propri per cedere nel vizio di illegittimita' costituzionale sotto il profilo della violazione egli artt. 3 e 53 della Costituzione.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973 in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui detto articolo limita ai soli "assegni connessi" la esenzione dell'Irpef delle pensioni privilegiate ordinarie, con cio' escludendo indebitamente da detta esenzione quelle particolari pensioni privilegiate ordinarie esclusivamente risarcitorie cosidette militari tabellari che, in assenza di rapporto di pubblico impegno vengono corrisposte in relazione al solo grado di invalidita' a quei militari vittime di infortunio a causa del servizio obbligatorio di leva; Dispone la sospensione del procedimento e la contestuale trasmissione degli atti della Corte costituzionale. (Seguono le firme) 89C0149