N. 81 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 giugno 1987- 10 febbraio 1989

                                 N. 81
  Ordinanza   emessa   il   5   giugno   1987  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 10 febbraio 1989) dalla commissione  tributaria  di
 primo  grado  di  Milano sul ricorso proposto da De Scalzi Ugo contro
 l'ufficio intendenza di finanza di Milano
 Imposta  sul  reddito delle persone fisiche - Pensioni privilegiate -
 Previsto esonero dall'imposta solo per le pensioni  privilegiate  del
 militare  che  abbia  riportato  menomazione  fisica  dipendente  dal
 servizio prestato in tempo di guerra - Esclusione dall'esonero  delle
 pensioni  privilegiate ordinarie c.d. militari tabellari, corrisposte
 in relazione al solo grado di  invalidita'  ai  militari  vittime  di
 infortunio a causa del servizio obbligatorio di leva.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34).
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.9 del 1-3-1989 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  pronunciato la seguente decisione sul ricorso presentato da De
 Scalzi Ugo residente a Milano, v.le Puglie n.  23,  contro  l'ufficio
 intendenza  di  finanza  di  Milano  -  Rimb.  Irpef  per  effetto di
 illegittimo cumulo - istanza del 14 dicembre 1984,  ricorso  discusso
 all'udienza del 5 giugno 1987;
                          SVOLGIMENTO PROCESSO
    Il   sig.   De   Scalzi  Ugo  in  data  14  ottobre  1984  inviava
 all'intendenza di finanza di Milano diretta ad ottenere  il  rimborso
 delle  somme  trattenute  alla  fonte  a  titolo di Irpef su pensione
 privilegiata ordinaria-militare  tabellare,  erogatagli  a  causa  di
 lesione invalidante subita nel corso del servizio militare di leva.
    Avverso  il  silenzio  rifiuto  dell'Amministrazione  finanziaria,
 protrattosi per oltre novanta giorni il De Scalzi  proponeva  ricorso
 alla  commissione tributaria di primo grado di Milano, sostenendo che
 - a differenza delle  normali  pensioni  privilegiate  ordinarie  (di
 natura   prevalentemente   reddituale)   -  le  particolari  pensioni
 privilegiate  ordinarie  cosidette  "militari  tabellari"   sono   di
 esclusiva  natura risarcitoria e quindi non possono essere sottoposte
 ad Irpef, mancando per esse il presupposto previsto dall'art.  1  del
 d.P.R. n. 597/1973.
    L'Amministrazione    finanziaria    al   contrario   sostiene   la
 tassabilita',  insistendo  sulla  insuperabilita'  della  distinzione
 prevista dall'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973 che espressamente limita
 la esenzione Irpef per le pensioni  privilegiate  ordinarie  ai  soli
 "assegni connessi" (accompagnatore, superinvalidita', ecc...).
                              MOTIVAZIONI
    Devesi,  innanzi  tutto, fare una ben netta e rigorosa distinzione
 fra le normali pensioni privilegiate ordinarie dei dipendenti  civili
 e  militari  (che  sono  di  ntura  reddituale  e previdenziale) e le
 particolari pensioni privilegiate ordinarie  militari  tabellari  dei
 militari  in  servizio  obbligatorio  di  leva  (che  sono  di natura
 puramente risarcitoria).
    Infatti,  nonostante  la  eguale  denominazione  amministrativa di
 comodo, trattasi in realta' di trattamenti  pensionistici  totalmente
 distinti  ed  eterogenei,  per aver base, natura e funzione del tutto
 diverse.
    Invero,   le   normali  pensioni  privilegiate  ordinarie  vengono
 corrisposte a quei dipendenti civili e militari (esclusi  i  militari
 di  leva|)  che  al  servizio della pubblica amministrazione (perche'
 legati da un vero e proprio contratto sindacale di categoria o da  un
 rapporto  di  impiego professionale sempre, in ogni caso, liberamente
 contrattato ed accettato) subiscono una  invalidita'  per  causa  del
 servizio medesimo.
    In  tale  circostanza, la relativa pensione ordinaria privilegiata
 (che assorbe la normale ordinaria) viene attribuita tenendo in debito
 conto  molteplici elementi e cioe': la professionalia' ed il rischio,
 la carriera e  le  sue  possibilita'  di  sviluppo,  l'anzianita'  di
 servizio   ed  il  grado  raggiunto  e  raggiungibile,  oltre  che  -
 naturalmente - la gravita' della  menomazione  fisica  subita.  Dette
 pensioni   hanno  percio'  -  chiaramente  -  una  prevalente  natura
 reddituale e previdenziale e sono, pertanto, assoggettabili ad  Irpef
 (come  ribadito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 151/1981).
    Invece,  le  pensioni  privilegiate  ordinarie cosidette "militari
 tabellari", non esistendo un contratto  di  lavoro,  ma  un  semplice
 vincolo  di  sudditanza,  vengono  attribuite  esclusivamente  a quei
 militari  che,  arruolati  temporaneamente  nelle  forze  armate  per
 compiere  il  servizio obbligatorio di leva subiscono per causa dello
 stesso una invalidita' permanente.
    Sono  chiamate  "tabellari"  perche'  vengono corrisposte "secondo
 tabella" sulla sola base della gravita'  della  lesione  invalidante,
 senza che vengano tenuti in alcun conto ne' la professionalita' reale
 (che non e' considerata),  ne'  l'attivita'  effettiva  (che  non  e'
 stimata),  ne'  le  possibilita' di carriera (che non sono previste),
 ne' il rischio (che non  e'  valutato),  ne'  il  danno  economico  e
 neppure  il  periodo  di servizio militare prestato (la cui durata e'
 ininfluente).
    Cosicche',  indipendentemente  dal diverso grado di cultura, dalle
 diverse  attitudini  professionali,  dalle  differenti  capacita'   e
 prospettive  di  affermazione  sociale,  tutti  i  militari  di  leva
 invalidi per servizio  sono  indifferentemente  risarciti  a  forfait
 pensionistico-tabellare opportunamente amministrato.
    Queste  pensioni  p.o.  tabellari,  rappresentando  un  minimo  ed
 uniforme  indennizzo  assistenziale,  hanno   quindi   esclusivamente
 funzione e natura risarcitoria.
    Ne  consegue  che  le  predette  pensioni  privilegiate  ordinarie
 cosidette "militari tabellari", discendendo da un semplice vincolo di
 sudditanza,  obbligatorio  temporaneo  e  non contrattuale, ed avendo
 rigorosamente  natura  e  funzione  solo   risarcitoria,   non   sono
 assoggettabili all'Irpef.
    Come, del resto, non sono soggette ad Irpef:
      le  pensioni  erogate  dal  Ministro degli interni agli invalidi
 civili (vedere istruzioni mod. 740);
      le pensioni di guerra;
      le  pensioni  erogate  dall'I.N.A.I.L.  agli invalidi del lavoro
 (circ. Ministro finanze n. 8/120 del 31 maggio 1979).
    In  sostanza  a  parere  di questa commissione per l'aver usato in
 termine generico  "pensioni  privilegiate  ordinarie"  (denominazione
 amministrativa  di comodo riferita a trattamenti pensionistici aventi
 natura  e  funzione  totalmente  diversa  -  reddituale  gli  uni   -
 risarcitoria,   agli   altri)   la   discrezionalita'   politica  del
 legislatore ha cosi', di fatto, superato i  limiti  suoi  propri  per
 cedere  nel  vizio  di illegittimita' costituzionale sotto il profilo
 della violazione egli artt. 3 e 53 della Costituzione.
                                P. Q. M.
   Dichiara  non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973 in relazione  agli
 artt.  3  e  53 della Costituzione, nella parte in cui detto articolo
 limita ai soli  "assegni  connessi"  la  esenzione  dell'Irpef  delle
 pensioni privilegiate ordinarie, con cio' escludendo indebitamente da
 detta esenzione quelle particolari  pensioni  privilegiate  ordinarie
 esclusivamente  risarcitorie  cosidette  militari  tabellari  che, in
 assenza di  rapporto  di  pubblico  impegno  vengono  corrisposte  in
 relazione  al  solo  grado  di invalidita' a quei militari vittime di
 infortunio a causa del servizio obbligatorio di leva;
   Dispone   la   sospensione   del   procedimento  e  la  contestuale
 trasmissione degli atti della Corte costituzionale.
                           (Seguono le firme)

 89C0149