N. 57 SENTENZA 9 - 23 febbraio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Impiego
 pubblico - Medici dipendenti dalle uu.ss.ll. Affidamento di fatto di
 mansioni superiori - Riconoscimento della relativa qualifica -
 Irrilevanza della questione Inammissibilita' - Attribuzione di
 un'indennita' differenziale Esclusione - Richiamo alla ordinanza n.
 908/1988 - Non fondatezza.  art. 29, secondo comma).  Cost., artt. 3
 e 36)
(GU n.9 del 1-3-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 29, primo,
 seconda parte, secondo e terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n.
 761  (Stato  giuridico  del personale delle unita' sanitarie locali),
 promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1987 dal  T.A.R.  per  la
 Sicilia  -  Sezione  di  Catania,  sul  ricorso  proposto da Lo Bello
 Giuseppe  contro   l'Ente   Ospedaliero   Provinciale   specializzato
 "Istituto  di Oncologia S. Curro'" di Catania, iscritta al n. 435 del
 registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di costituzione di Lo Bello Giuseppe nonche' l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso del giudizio promosso dal dr. Giuseppe Lo Bello,
 assistente radiologo,  contro  l'Istituto  di  Oncologia  S.  Curro',
 inserito  nella  U.S.L.  34  di  Catania,  per  ottenere l'indennita'
 differenziale prevista dall'art. 45 dell'accordo nazionale di settore
 17  febbraio  1979,  allegando  di  avere svolto di fatto, dal maggio
 1979, le mansioni superiori di aiuto, il  T.A.R.  per  la  Sicilia  -
 Sezione di Catania, con ordinanza del 19 ottobre 1987, pervenuta alla
 Corte costituzionale il 14 luglio 1988, ha sollevato, in  riferimento
 agli  artt.  3, 36 e 97 della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 29, primo, secondo e terzo comma, del d.P.R.
 20  dicembre  1979,  n.  761,  "nella  parte  in  cui  gli stessi non
 prevedono di adibire il personale dipendente delle U.S.L., nemmeno in
 via  di  fatto, allo svolgimento di funzioni superiori, e nella parte
 in cui, consentendo tale eventualita' per  periodi  non  superiori  a
 sessanta  giorni  per  anno solare, prescrivono che non competono per
 questo  variazioni  del  trattamento  economico  corrispondenti  alle
 differenze  stipendiali  fra  il  livello  le  cui  funzioni  vengono
 espletate e quello corrispondente alla qualifica rivestita".
    Alle  dette mansioni il ricorrente e' stato assegnato di fatto per
 sopravvenuta   vacanza   di   un   posto   di   aiuto,   in    attesa
 dell'espletamento delle procedure di concorso per la copertura, senza
 il provvedimento formale di incarico previsto dall'art. 45 del citato
 accordo  nazionale.  Tuttavia,  ad avviso del giudice remittente, non
 tanto la mancanza di tale condizione formale ostacola  l'accoglimento
 della  domanda,  quanto  -  per  il periodo successivo all'entrata in
 vigore del d.P.R. n. 761 del 1979 - l'art. 29 di questo  decreto,  il
 quale,  nella  sua  rigida  formulazione, non consente variazioni del
 trattamento economico  in  caso  di  adibizione  del  sanitario,  per
 esigenze   eccezionali  di  servizio,  a  mansioni  inerenti  ad  una
 qualifica funzionale superiore.
    Il primo comma dell'art. 29 e' ritenuto contrastante con l'art. 97
 della Costituzione nella parte in cui vieta l'assegnazione, anche  di
 fatto,  del  dipendente  a  mansioni  superiori,  con  cio'  rendendo
 difficoltoso o impossibile il buon andamento del servizio nelle  more
 delle  procedure per la copertura di posti vacanti, mentre il secondo
 e, di riflesso, il terzo comma sembrano al  giudice  a  quo  contrari
 agli  artt.  3  e 36 perche' a mansioni disuguali fanno corrispondere
 uguale  retribuzione,  risultandone,  oltre  a  tutto,   un   diverso
 trattamento  del  personale  addetto al servizio sanitario rispetto a
 quello di altri rami del pubblico impiego (per esempio del  personale
 del parastato: art. 14 del d.P.R. n. 509 del 1979).
    2.  -  Nel  giudizio  davanti  alla  Corte  si  e'  costituito  il
 ricorrente chiedendo che la questione sia accolta qualora  l'art.  29
 sia  da  interpretare  nel  senso  del  divieto di riconoscimento del
 trattamento corrispondente alle funzioni superiori.
    3.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  dall'Avvocatura  dello  Stato,   domandando   che   le
 questioni  in  epigrafe  siano  dichiarate  inammissibili  o comunque
 infondate.
    Sul  punto  dell'ammissibilita'  l'Avvocatura osserva che il primo
 comma dell'art. 29 si limita a richiamare un  principio  generale  al
 quale  la  disciplina  successiva  apporta delle eccezioni, mentre la
 censura  mossa  al  secondo  e   al   terzo   comma   riguarda   piu'
 l'opportunita'  che  la  legittimita'  di  tale disciplina, essendone
 chiesta alla Corte una  riformulazione  piu'  articolata.  Sul  punto
 della  fondatezza  l'Avvocatura  contesta la pretesa violazione delle
 norme costituzionali richiamate. Non sono violati gli artt. 3  e  36,
 perche'  lo svolgimento temporaneo di mansioni superiori per esigenze
 di servizio e' uno dei modi di perfezionamento della professionalita'
 del  dipendente  e  costituisce  un  titolo  favorevole  ai  fini del
 progredire della carriera, che rappresenta gia' un adeguato  compenso
 per  il  dipendente;  ne'  in contrario puo' addursi il confronto col
 personale del parastato, trattandosi di ordinamenti e  strutture  del
 tutto   diverse.  Non  e'  violato  l'art.  97,  atteso  che  proprio
 nell'interesse del buon andamento dei servizi il legislatore  esclude
 il  piu'  possibile  l'affidamento  di  mansioni  superiori  a quelle
 inerenti alla qualifica, a tutela del principio della  copertura  per
 concorso.
                         Considerato in diritto
   1.  -  Il primo e il terzo comma dell'art. 29 del d.P.R. n. 761 del
 1979,  sullo  stato  giuridico  del  personale  delle  U.S.L.,   sono
 manifestamente  estranei  alla  materia  del giudizio a quo, onde per
 queste norme la sollevata questione  di  legittimita'  costituzionale
 appare  priva  di  rilevanza  e percio' inammissibile. Il primo comma
 preclude la pretesa, in  effetti  non  avanzata  dal  ricorrente,  di
 riconoscimento  formale  della  qualifica  di aiuto radiologo (cui si
 puo' accedere soltanto mediante le procedure previste dagli artt. 9 e
 segg.,  restando  cosi'  esclusa l'applicabilita' dell'art. 2103 cod.
 civ.), non anche la pretesa del trattamento economico  corrispondente
 alle  mansioni  superiori di fatto svolte. Il terzo comma concerne il
 caso di brevi assenze del titolare di una posizione  funzionale  piu'
 elevata,  dovute  a malattia, ferie, congedi, missioni e simili, caso
 ben diverso dalla supplenza di un posto vacante.
    2.  -  Ai  fini  della decisione del giudizio a quo puo' venire in
 considerazione soltanto il secondo  comma  dell'art.  29,  in  quanto
 interpretato,   come  intende  il  giudice  remittente,  quale  norma
 preclusiva del diritto del ricorrente a un compenso differenziale per
 le   mansioni   superiori   cui   di   fatto   e'   stato  assegnato,
 indipendentemente   dalla   durata   dell'assegnazione.    Ma    tale
 interpretazione,  secondo  cui  la norma in esame avrebbe innovato in
 peius per i prestatori di  lavoro  rispetto  alla  regola  precedente
 dell'art.  45, ultimo comma, dell'accordo nazionale 17 febbraio 1979,
 non e' sostenibile. Come questa Corte  ha  gia'  avuto  occasione  di
 avvertire (ordinanza n. 908 del 1988), il secondo comma dell'art. 29,
 essendo norma eccezionale, deve essere interpretato rigorosamente nel
 senso  che  l'adibizione temporanea a mansioni superiori per esigenze
 di servizio non da' diritto a variazioni  del  trattamento  economico
 (cioe'  rientra  nei  doveri  d'ufficio  del sanitario) solo entro il
 limite temporale  massimo  ivi  indicato  (non  applicabile  al  caso
 controverso,  per il quale vale il limite di trenta giorni prescritto
 dalla precedente disciplina collettiva), onde  il  suo  prolungamento
 oltre  tale  limite  produce  al  datore  di  lavoro un arricchimento
 ingiustificato, che alla stregua  dell'art.  36  della  Costituzione,
 direttamente   applicabile,   determina  l'obbligo  di  integrare  il
 trattamento economico del dipendente nella misura corrispondente alla
 qualita' del lavoro effettivamente prestato.
    L'accoglimento della domanda del ricorrente nel giudizio di merito
 non e' ostacolato dall'art.  29,  secondo  comma,  nemmeno  sotto  il
 profilo  del  difetto  di  un  provvedimento  formale di assegnazione
 interinale alle mansioni inerenti  al  posto  vacante  di  aiuto.  La
 mancanza di questa condizione formale e' supplita dal principio della
 prestazione di fatto di cui  all'art.  2126  cod.  civ.,  applicabile
 anche ai rapporti di pubblico impiego.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
 di legittimita'  costituzionale  dell'art.  29,  secondo  comma,  del
 d.P.R.  20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle
 unita' sanitarie  locali),  sollevata  dal  Tribunale  amministrativo
 regionale  per la Sicilia, Sezione di Catania, con ordinanza indicata
 in epigrafe;
    Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 29, primo e terzo comma, del citato d.P.R. n. 761 del 1979,
 sollevata  dal  nominato  Tribunale  amministrativo  con  la medesima
 ordinanza.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0155