N. 63 ORDINANZA 9 - 23 febbraio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Edilizia
 - Concessione per l'esecuzione di varianti in corso d'opera -
 Insindacabilita' da parte del giudice penale della legittimita' del
 relativo provvedimento amministrativo Indirizzo interpretativo della
 cassazione - Richiamo alle ordinanze nn. 187 e 157 del 1983 e alla
 sentenza n. 171/1986 Manifesta inammissibilita'.  Legge 28 febbraio
 1985, n. 47, art. 15).  Cost., artt. 3 e 25)
(GU n.9 del 1-3-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge
 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita'
 urbanistico-edilizia,  sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle opere
 edilizie), promosso con ordinanza  emessa  il  3  dicembre  1987  dal
 Pretore  di  Cittadella nel procedimento penale a carico di Sgarbossa
 Alfonso ed altri, iscritta al n. 199 del registro  ordinanze  1988  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 22, prima
 serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto l'atto di costituzione di Svegliado Carlo;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  in  data  3 dicembre 1987 (R.O. n.
 199/88), il Pretore di Cittadella ha sollevato questione  incidentale
 di  legittimita'  costituzionale dell'art. 15 della legge 28 febbraio
 1985, n. 47, per il preteso contrasto con gli  artt.  3  e  25  della
 Costituzione,   nella   parte   in  cui  detta  norma  prescriverebbe
 l'insindacabilita' da parte del giudice penale della legittimita' del
 provvedimento  amministrativo  di  concessione  per  l'esecuzione  di
 varianti in  corso  di  opera,  cosi'  come  ritenuto  dall'indirizzo
 giurisprudenziale,  ormai prevalente, in tema di concessione edilizia
 a  seguito  dell'intervento  delle  Sezioni  Unite  della  Corte   di
 Cassazione;
      che  tale  interpretazione della norma denunciata e' stata fatta
 propria dal Tribunale di Padova e che contro tale lettura della norma
 si appunta la doglianza del giudice a quo;
    Considerato  che  l'interpretazione  della norma su cui il Pretore
 fonda i propri dubbi di costituzionalita' non  lo  vincola  in  alcun
 modo e non lo costringe ad adeguarvisi (ordinanze n. 187 e n. 157 del
 1983);
      che, del resto, vige il principio piu' volte affermato da questa
 Corte (sentenza n. 171 del 1986)  secondo  cui,  tra  piu'  possibili
 interpretazioni  della  norma,  si  deve  scegliere l'interpretazione
 ritenuta conforme alla Costituzione;
      che,  pertanto, la proposta questione si appalesa manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.  15  della  legge  28  febbraio
 1985,   n.   47   (Norme   in  materia  di  controllo  dell'attivita'
 urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle  opere
 edilizie),  con  riferimento  agli  artt.  3 e 25 della Costituzione,
 sollevata dal Pretore di Cittadella con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0161