N. 66 ORDINANZA 9 - 23 febbraio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Societa'
 - Fallimento fiscale per mancato pagamento di tributi iscritti a
 ruolo in via provvisoria e in pendenza dei relativi ricorsi -
 Parificazione tra crediti tributari definitivi e crediti tributari
 incerti - Violazione del diritto di difesa dell'imprenditore moroso -
 Irrilevanza della questione Manifesta inammissibilita'.  D.P.R. 29
 settembre 1973, n. 602, art. 97).  Cost., artt. 3 e 24) Questione
 proposta con ord. n. 279 del 1988 (TAR per l'Emilia Romagna) - G.U.
 n. 25, 1a ss. del 1988
(GU n.9 del 1-3-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 97 del d.P.R.
 29 settembre 1973,  n.  602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle
 imposte  sul  reddito),  promosso  con ordinanza emessa il 21 gennaio
 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile  vertente  tra  la
 S.p.a.  Edilmida  in  liquidazione e l'Intendenza di Finanza di Roma,
 iscritta al n. 279 del registro ordinanze  1988  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  25, prima serie speciale,
 dell'anno 1988;
    Visti gli atti di costituzione della Societa' Edilmida e del Monte
 dei Paschi di Siena - esattore del Comune di Roma - nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Roma, con ordinanza emessa il 21
 gennaio 1988 (R.O. n. 279/1988) in causa tra la  S.p.a.  Edilmida  in
 liquidazione,  l'Intendenza  di  Finanza  di  Roma  e l'Esattoria del
 Comune di Roma gestita dal Monte  dei  Paschi  di  Siena,  avente  ad
 oggetto  opposizione  avverso  la sentenza dichiarativa di fallimento
 del 9 ottobre 1984 per debito di imposta che, invece, la  Commissione
 tributaria   di   primo  grado  aveva  dichiarato  insussistente,  ha
 sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  97
 d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  602,  nella  parte  in  cui prevede
 l'automatica dichiarazione di fallimento anche per il caso di mancato
 pagamento  di  tributi  iscritti  a  ruolo  in via provvisoria per la
 pendenza di ricorsi alle Commisioni tributarie;
      che sarebbero violati:
        a)   l'art.   3   della   Costituzione   in  quanto  sarebbero
 irrazionalmente   sottoposte   a   fallimento   fiscale    situazioni
 diversificate   quali   quelle  inerenti  rispettivamente  a  crediti
 tributari definitivi e crediti tributari provvisori ed incerti;
        b)  l'art.  24  della  Costituzione in quanto all'imprenditore
 moroso sarebbe  impedito  di  dimostrare,  nel  procedimento  per  la
 dichiarazione  di  fallimento, l'insussistenza del credito tributario
 accertato;
      che  nel giudizio si sono costituite la Societa' Edilmida a r.l.
 la quale ha concluso per la declaratoria di incostituzionalita' della
 norma denunciata e l' Esattoria comunale di Roma la quale, invece, ha
 concluso per la infondatezza della questione;
      che   l'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   intervenuta  in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
 per   l'inammissibilita'   o,   quanto   meno,   per   la   manifesta
 infondandatezza della questione;
    Considerato   che  gli  accertamenti  sui  tributi  addebitati  al
 ricorrente sono stati annullati dalla Commissione Tributaria di primo
 grado anteriormente (5 ottobre 1983) alla dichiarazione di fallimento
 c.d.  fiscale  (10  maggio  1984)  e  la  decisione  e'  stata,  poi,
 confermata dalla Commissione di secondo grado;
      che,  pertanto,  al  momento  della dichiarazione di fallimento,
 cosi'  come  al  momento   della   proposizione   dell'incidente   di
 costituzionalita',  non  sussisteva la morosita' del contribuente che
 e' il presupposto della dichiarazione del fallimento fiscale, ma  era
 addirittura  in  corso lo sgravio delle frazioni di imposte che erano
 state iscritte provvisoriamente a ruolo (artt.  15  e  40  d.P.R.  n.
 602/1973);
      che,  pertanto, la questione sollevata nel giudizio a quo non e'
 assolutamente  rilevante   e   va   dichiarata   la   sua   manifesta
 inammissibilita';
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.  97  d.P.R.  del  29  settembre
 1973,  n.  602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte sul
 reddito), con riferimento agli  artt.  3  e  24  della  Costituzione,
 sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0164