N. 66 ORDINANZA 9 - 23 febbraio 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Societa' - Fallimento fiscale per mancato pagamento di tributi iscritti a ruolo in via provvisoria e in pendenza dei relativi ricorsi - Parificazione tra crediti tributari definitivi e crediti tributari incerti - Violazione del diritto di difesa dell'imprenditore moroso - Irrilevanza della questione Manifesta inammissibilita'. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 97). Cost., artt. 3 e 24) Questione proposta con ord. n. 279 del 1988 (TAR per l'Emilia Romagna) - G.U. n. 25, 1a ss. del 1988(GU n.9 del 1-3-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 97 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Edilmida in liquidazione e l'Intendenza di Finanza di Roma, iscritta al n. 279 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visti gli atti di costituzione della Societa' Edilmida e del Monte dei Paschi di Siena - esattore del Comune di Roma - nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 21 gennaio 1988 (R.O. n. 279/1988) in causa tra la S.p.a. Edilmida in liquidazione, l'Intendenza di Finanza di Roma e l'Esattoria del Comune di Roma gestita dal Monte dei Paschi di Siena, avente ad oggetto opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento del 9 ottobre 1984 per debito di imposta che, invece, la Commissione tributaria di primo grado aveva dichiarato insussistente, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 97 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui prevede l'automatica dichiarazione di fallimento anche per il caso di mancato pagamento di tributi iscritti a ruolo in via provvisoria per la pendenza di ricorsi alle Commisioni tributarie; che sarebbero violati: a) l'art. 3 della Costituzione in quanto sarebbero irrazionalmente sottoposte a fallimento fiscale situazioni diversificate quali quelle inerenti rispettivamente a crediti tributari definitivi e crediti tributari provvisori ed incerti; b) l'art. 24 della Costituzione in quanto all'imprenditore moroso sarebbe impedito di dimostrare, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'insussistenza del credito tributario accertato; che nel giudizio si sono costituite la Societa' Edilmida a r.l. la quale ha concluso per la declaratoria di incostituzionalita' della norma denunciata e l' Esattoria comunale di Roma la quale, invece, ha concluso per la infondatezza della questione; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'inammissibilita' o, quanto meno, per la manifesta infondandatezza della questione; Considerato che gli accertamenti sui tributi addebitati al ricorrente sono stati annullati dalla Commissione Tributaria di primo grado anteriormente (5 ottobre 1983) alla dichiarazione di fallimento c.d. fiscale (10 maggio 1984) e la decisione e' stata, poi, confermata dalla Commissione di secondo grado; che, pertanto, al momento della dichiarazione di fallimento, cosi' come al momento della proposizione dell'incidente di costituzionalita', non sussisteva la morosita' del contribuente che e' il presupposto della dichiarazione del fallimento fiscale, ma era addirittura in corso lo sgravio delle frazioni di imposte che erano state iscritte provvisoriamente a ruolo (artt. 15 e 40 d.P.R. n. 602/1973); che, pertanto, la questione sollevata nel giudizio a quo non e' assolutamente rilevante e va dichiarata la sua manifesta inammissibilita'; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 97 d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0164