N. 67 ORDINANZA 9 - 23 febbraio 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro - Impiego pubblico - Dipendente enti locali iscritti I.N.A.D.E.L. - Indennita' premio di servizio - Credito previdenziale - Tardivo pagamento - Risarcimento del danno da svalutazione - Esclusione - Identica questione gia' dichiarata non fondata sentenza n. 408/1988) - Manifesta infondatezza. Cod. proc. civ., art. 429). Cost., artt. 3 e 38)(GU n.9 del 1-3-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1988 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Cerino Neda, iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale dell'anno 1988; Visto l'atto di costituzione di Cerino Neda e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza del 20 gennaio 1988 (R.O. n. 283/1988), nel procedimento promosso da Cerino Neda contro l'I.N.A.D.E.L., diretto ad ottenere la condanna del convenuto alla corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme corrisposte in ritardo a titolo di indennita' premio di servizio, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura civile, in quanto interpretato come non applicabile in caso di tardivo pagamento dei crediti previdenziali, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione verificandosi disparita' di trattamento tra crediti retributivi e crediti previdenziali e venendo meno la funzione soddisfattoria dei bisogni del lavoratore che svolgono i trattamenti di fine rapporto; che la parte privata costituitasi nel giudizio, ha concluso per l'accoglimento della questione, mentre l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilita' o la infondatezza della questione; Considerato che identica questione e' stata gia' dichiarata da questa Corte, con sentenza n. 408 del 1988, non fondata nei sensi di cui in motivazione; che, pertanto, la questione sollevata va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26 secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0165