N. 70 ORDINANZA 9 - 23 febbraio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Legge
 penale - Estinzione del reato per intervenuta amnistia Impugnazione -
 Obbligo del giudice di decidere ai soli effetti delle disposizioni
 concernenti gli interessi civili - Questione gia' decisa nel senso
 della non fondatezza  sentenza n. 68/1983 e ordinanza n. 248/1984) -
 Manifesta infondatezza - Difetto di motivazione in ordine al
 contrasto dell'art. 12 della legge n.  405/1978 con l'art. 24 della
 Costituzione - Manifesta inammissibilita'.  Legge 3 agosto 1978, n.
 405, art. 12).  Cost., artt. 3 e 24)
(GU n.9 del 1-3-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge
 3 agosto 1978, n. 405 (Delega al Presidente della Repubblica  per  la
 concessione  di  amnistia  e  di  indulto  e disposizioni sull'azione
 civile in seguito ad amnistia), promosso con ordinanza emessa  il  12
 gennaio  1988  dal  Tribunale  di  Piacenza  nei  procedimenti penali
 riuniti a carico di Lodigiani Romano ed altri, iscritta al n. 307 del
 registro  ordinanze  1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica
 n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Piacenza,  con  ordinanza del 12
 gennaio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3  e  24  della
 Costituzione,  questione  di  legittimita' dell'art. 12 della legge 3
 agosto 1978, n. 405, nella parte in cui stabilisce "solo per il  caso
 di  estinzione  del  reato  per  amnistia  l'obbligo  per  il giudice
 dell'impugnazione  di  decidere  sull'impugnazione  stessa  ai   soli
 effetti  delle  disposizioni e dei capi della sentenza che concernono
 gli interessi civili";
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che  la  questione  di legittimita' dell'art.12 della
 legge 3  agosto  1978,  n.  405,  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione, e' gia' stata decisa nel senso della non fondatezza con
 sentenza n.68 del 1983 (v. anche ordinanza n. 248  del  1984),  senza
 che  dal  giudice  a  quo  vengano addotti argomenti nuovi rispetto a
 quelli esaminati allora dalla Corte;
      che  l'ordinanza  di rimessione non motiva minimamente in ordine
 al dedotto contrasto dello stesso art.12 della legge n. 405 del  1978
 con l'art. 24 della Costituzione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   1)   Dichiara   la   manifesta   infondatezza  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 3  agosto  1978,
 n.  405  (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
 amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad
 amnistia),  sollevata,  in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
 dal Tribunale di Piacenza con ordinanza del 12 gennaio 1988;
    2)  Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della  questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.12 della legge  3  agosto  1978,
 n.405  (Delega  al  Presidente della Repubblica per la concessione di
 amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad
 amnistia),  sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,
 dal Tribunale di Piacenza con ordinanza del 12 gennaio 1988.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0168