N. 170 ORDINANZA 9 - 29 marzo 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Invim - Beni di enti pubblici Equiparazione ai beni di enti di natura diversa - Questione gia' decisa con dichiarazione di illegittimita' parziale sentenza n. 126/1979) e di infondatezza sentenza n. 301/1987) Manifesta inammissibilita' - Manifesta infondatezza. D.P.R. 29 ottobre 1972, n. 643, artt. 14, 3, 6 e 15). Cost., artt. 3 e 53)(GU n.14 del 5-4-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma sui ricorsi riuniti proposti dall'Istituto Romano di S. Michele contro il 1 Ufficio Atti Pubblici di Roma, iscritta al n. 597 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che nel corso di un giudizio volto ad ottenere l'esenzione integrale dell'I.N.V.I.M. decennale per alcuni immobili di proprieta' di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, la Commissione tributaria di primo grado di Roma ha sollevato, con ordinanza in data 2 novembre 1987, pervenuta alla Corte costituzionale l'8 ottobre 1988, (reg. ord. n. 597 del 1988), questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; che il combinato disposto dalle norme impugnate viene censurato nella parte in cui, assoggettando ad I.N.V.I.M. per decorso decennio anche gli immobili di proprieta' degli enti il cui solo fine sia l'assistenza e la beneficenza, si porrebbe in contrasto: a) con l'art. 53 della Costituzione, dal momento che gli incrementi di valore dei predetti immobili - restando vincolati alla specifica destinazione ai fini di pubblica utilita' cui sono destinati i patrimoni degli enti - non costituirebbero reddito in senso proprio e non esprimerebbero, pertanto, alcuna capacita' contributiva; b) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto equiparerebbe nel trattamento enti diversi per natura, struttura e fini (enti pubblici e privati, consorzi, societa', associazioni non riconosciute); che non si sono costituite le parti, ma e' intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile, per quanto concerne l'art. 14, e, manifestamente infondata in relazione alle altre disposizioni impugnate; Considerato che l'art. 14 del d.P.R. n. 643 del 1972 (gia' dichiarato parzialmente illegittimo da questa Corte con sentenza n. 126 del 1979), e' stato espressamente abrogato dal legislatore con decreto legge 12 novembre 1979, n. 571 (art. 1), convertito in legge 12 gennaio 1980, n. 2, onde, la relativa questione va dichiarata manifestamente inammissibile per mancanza dell'oggetto; che, in riferimento alle altre norme censurate, questione identica a quella ora sollevata e in relazione agli stessi parametri, e' stata gia' dichiarata infondata da questa Corte con sentenza n. 301 del 1987; che non essendo intervenuti elementi nuovi, ne' essendo state prospettate argomentazioni tali da indurre a modificare l'orientamento precedentemente espresso, la questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con ordinanza in data 2 novembre 1987 (r.o. n. 597 del 1988); Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 6 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con ordinanza in data 2 novembre 1987 (r.o. n. 597 del 1988). Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0170