N. 75 ORDINANZA 9 - 23 febbraio 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Atti processuali - Ufficiale giudiziario procedente a notificazioni in materia civile a mezzo posta - Consegna al portiere - Invio di raccomandata contenente l'avviso dell'avvenuta notificazione mediante consegna di copia a mani del portiere personalmente effettuato dall'ufficiale giudiziario - Omessa previsione - Sufficiente garanzia di conoscibilita' dell'atto da parte del destinatario - Manifesta infondatezza. Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 7). Cost., artt. 3 e 24)(GU n.9 del 1-3-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 21.3.1988 dal Pretore di Morbegno nel procedimento civile vertente tra Fattarina Riego e Pupilella Pasquale ed altra, iscritta al n. 439 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima Serie speciale dell'anno 1988. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Ritenuto che il Pretore di Morbegno, nel procedimento civile instaurato da Fattarina Diego contro Pupilella Pasquale ed altro, dovendosi pronunciare sulla contumacia dei convenuti, ai quali la citazione era stata notificata a mezzo del servizio postale mediante consegna al portiere dello stabile ove risiedono, ha sollevato d'ufficio questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione, dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede l'invio, da parte dell'ufficiale giudiziario che si sia avvalso del servizio postale per la notificazione, di raccomandata contenente l'avviso dell'avvenuta notificazione mediante consegna di copia al portiere, come invece dispone l'art. 139, quarto comma, codice procedura civile; che, ad avviso del giudice a quo, la lesione dell'art. 3 Costituzione deriverebbe dall'ingiustificata disparita' di trattamento del destinatario, in senso a lui pregiudizievole, qualora la notificazione tramite consegna di copia al portiere venga eseguita ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, in relazione all'art. 149 codice procedura civile, anziche' secondo l'art. 139 codice procedura civile; sarebbe altresi' violato l'art. 24 Costituzione, in quanto il congegno della notificazione, ai sensi del citato art. 7, non sembra in grado di garantire a sufficienza la conoscibilita' dell'atto all'interessato, con conseguente lesione del suo diritto di difesa; che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilita' della questione alla stregua di quanto deciso da questa Corte con le ordinanze nn. 429 e 899 del 1988; Considerato che l'ordinanza prospetta congiuntamente la lesione degli artt. 3 e 24 Costituzione, in quanto fa discendere la violazione del diritto di difesa dalla asseritamente ingiustificata diversita' delle modalita' di notificazione previste dalle disposizioni sopra menzionate; che il diritto di difesa del destinatario della notificazione di atti giudiziari e' da ritenere adeguatamente garantito sempreche' l'atto pervenga nella sfera di disponibilita', e quindi di conoscibilita', del destinatario medesimo, non occorrendo l'acquisizione effettiva dell'atto, e quindi la sua reale conoscenza, dovendosi aver riguardo anche alle contrapposte esigenze del notificante (cfr. sent. n. 213/1975); che il giudice a quo ritiene inidonea la notificazione a mezzo posta -- nell'ipotesi in cui avvenga mediante consegna dell'atto al portiere dello stabile ex art. 7, commi 3 e 4, della legge n. 890 del 1982 - a garantire a sufficienza al destinatario la conoscibilita' dell'atto, a causa della mancata previsione, a suo avviso ingiustificata, dell'ulteriore formalita' (rispetto alla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento e del registro di consegna da parte del portiere) dell'invio al destinatario, a cura dell'ufficiale giudiziario, di un avviso dell'avvenuta notificazione a mani del portiere mediante lettera raccomandata, come e' previsto, nell'ipotesi analoga, dall'art. 139, comma 4, codice procedura civile, qualora la notificazione sia compiuta personalmente dall'ufficiale giudiziario; che, peraltro, nell'ipotesi considerata, la consegna del piego al portiere (art. 7, comma 3) - il quale sottoscrive, nella sua qualita', l'avviso di ricevimento ed il registro di consegna (art. 7, comma 4), cosi' assumendo l'incarico della consegna al destinatario e la correlativa responsabilita' - determina l'ingresso dell'atto nella sfera di disponibilita' del destinatario, e fornisce sufficienti garanzie sulla successiva effettivita' della consegna, senza che a tal fine sia necessario il successivo invio della raccomandata al destinatario, invio peraltro non richiesto dall'art. 139, comma quarto, c.p.c. ai fini del perfezionamento della notificazione; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione, dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), sollevata dal Pretore di Morbegno con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0173