N. 75 ORDINANZA 9 - 23 febbraio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Atti
 processuali - Ufficiale giudiziario procedente a notificazioni in
 materia civile a mezzo posta - Consegna al portiere - Invio di
 raccomandata contenente l'avviso dell'avvenuta notificazione mediante
 consegna di copia a mani del portiere personalmente effettuato
 dall'ufficiale giudiziario - Omessa previsione - Sufficiente garanzia
 di conoscibilita' dell'atto da parte del destinatario - Manifesta
 infondatezza.  Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 7).  Cost., artt.
 3 e 24)
(GU n.9 del 1-3-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge
 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo  posta  e  di
 comunicazioni  a  mezzo  posta  connesse con la notificazione di atti
 giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 21.3.1988  dal  Pretore
 di  Morbegno  nel  procedimento civile vertente tra Fattarina Riego e
 Pupilella  Pasquale  ed  altra,  iscritta  al  n.  439  del  registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 41, prima Serie speciale dell'anno 1988.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Morbegno,  nel procedimento civile
 instaurato da Fattarina Diego contro  Pupilella  Pasquale  ed  altro,
 dovendosi  pronunciare  sulla  contumacia  dei convenuti, ai quali la
 citazione era stata notificata a mezzo del servizio postale  mediante
 consegna  al  portiere  dello  stabile  ove  risiedono,  ha sollevato
 d'ufficio questione di legittimita'  costituzionale,  in  riferimento
 agli  artt.  3 e 24 Costituzione, dell'art. 7 della legge 20 novembre
 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di  comunicazioni
 a  mezzo  posta  connesse  con  la notificazione di atti giudiziari),
 nella parte in cui  non  prevede  l'invio,  da  parte  dell'ufficiale
 giudiziario   che   si  sia  avvalso  del  servizio  postale  per  la
 notificazione,  di  raccomandata  contenente  l'avviso  dell'avvenuta
 notificazione  mediante  consegna  di  copia al portiere, come invece
 dispone l'art. 139, quarto comma, codice procedura civile;
      che,  ad  avviso  del  giudice  a  quo,  la  lesione dell'art. 3
 Costituzione   deriverebbe    dall'ingiustificata    disparita'    di
 trattamento del destinatario, in senso a lui pregiudizievole, qualora
 la notificazione tramite consegna di copia al portiere venga eseguita
 ai  sensi  dell'art.  7  della  legge  n.  890 del 1982, in relazione
 all'art. 149 codice procedura civile,  anziche'  secondo  l'art.  139
 codice   procedura   civile;   sarebbe  altresi'  violato  l'art.  24
 Costituzione, in quanto il congegno della notificazione, ai sensi del
 citato  art.  7,  non  sembra  in grado di garantire a sufficienza la
 conoscibilita' dell'atto all'interessato, con conseguente lesione del
 suo diritto di difesa;
      che  ha  spiegato  intervento  il  Presidente  del Consiglio dei
 ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo  per
 la  manifesta inammissibilita' della questione alla stregua di quanto
 deciso da questa Corte con le ordinanze nn. 429 e 899 del 1988;
    Considerato  che  l'ordinanza  prospetta congiuntamente la lesione
 degli  artt.  3  e  24  Costituzione,  in  quanto  fa  discendere  la
 violazione  del  diritto di difesa dalla asseritamente ingiustificata
 diversita'  delle   modalita'   di   notificazione   previste   dalle
 disposizioni sopra menzionate;
      che il diritto di difesa del destinatario della notificazione di
 atti giudiziari e' da  ritenere  adeguatamente  garantito  sempreche'
 l'atto   pervenga   nella   sfera  di  disponibilita',  e  quindi  di
 conoscibilita',   del   destinatario   medesimo,    non    occorrendo
 l'acquisizione effettiva dell'atto, e quindi la sua reale conoscenza,
 dovendosi  aver  riguardo  anche  alle  contrapposte   esigenze   del
 notificante (cfr. sent. n. 213/1975);
      che  il  giudice a quo ritiene inidonea la notificazione a mezzo
 posta -- nell'ipotesi in cui avvenga mediante consegna  dell'atto  al
 portiere dello stabile ex art. 7, commi 3 e 4, della legge n. 890 del
 1982 - a garantire a sufficienza al  destinatario  la  conoscibilita'
 dell'atto,   a   causa   della   mancata  previsione,  a  suo  avviso
 ingiustificata,    dell'ulteriore    formalita'    (rispetto     alla
 sottoscrizione  dell'avviso di ricevimento e del registro di consegna
 da  parte  del  portiere)  dell'invio   al   destinatario,   a   cura
 dell'ufficiale  giudiziario, di un avviso dell'avvenuta notificazione
 a mani del portiere mediante lettera raccomandata, come e'  previsto,
 nell'ipotesi  analoga,  dall'art.  139,  comma  4,  codice  procedura
 civile,  qualora  la   notificazione   sia   compiuta   personalmente
 dall'ufficiale giudiziario;
      che,  peraltro,  nell'ipotesi considerata, la consegna del piego
 al portiere (art. 7, comma 3)  -  il  quale  sottoscrive,  nella  sua
 qualita', l'avviso di ricevimento ed il registro di consegna (art. 7,
 comma 4), cosi' assumendo l'incarico della consegna al destinatario e
 la correlativa responsabilita' - determina l'ingresso dell'atto nella
 sfera di disponibilita'  del  destinatario,  e  fornisce  sufficienti
 garanzie  sulla  successiva  effettivita' della consegna, senza che a
 tal fine sia necessario il successivo  invio  della  raccomandata  al
 destinatario,  invio  peraltro  non  richiesto  dall'art.  139, comma
 quarto, c.p.c. ai fini del perfezionamento della notificazione;
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale, in  riferimento  agli  artt.  3  e  24  Costituzione,
 dell'art.  7  della  legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di
 atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse  con  la
 notificazione  di atti giudiziari), sollevata dal Pretore di Morbegno
 con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0173