N. 84 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio 1988- 14 febbraio 1989

                                 N. 84
        Ordinanza emessa il 13 maggio 1988 (pervenuta alla Corte
     costituzionale il 14 febbraio 1989) dal tribunale di Tolmezzo
           nel procedimento penale a carico di Monini Luigina
 Imposte  in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione
 rilevante   -   Indeterminatezza,   in   parte   qua,   della   norma
 incriminatrice  -  Violazione  del  principio  di  tassativita' della
 fattispecie penale.
 (Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).
 (Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).
(GU n.10 del 8-3-1989 )
                              IL TRIBUNALE
    Sentita  l'eccezione  di  legittimita'  costituzionale,  sollevata
 dalla difesa dell'imputata, dell'art. 4, n. 7, della legge  7  agosto
 1982, n. 516, con riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della
 Costituzione nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del
 delitto   ivi  delineato  l'alterazione  "in  misura  rilevante"  del
 risultato della dichiarazione;
    Sentito il p.m.;
    Ritenuto  che  l'eccezione non appare manifestamente infondata, in
 quanto, come gia' rilevato dalla Corte di cassazione,  sezione  terza
 penale,  ord.  12  febbraio-4  marzo  1988,  n. 374, che ha sollevato
 d'ufficio  un'analoga  eccezione,  difetta  nella  detta   norma   la
 predeterminazione   legislativa   dei   parametri  numerici  o  anche
 concettuali che ponga un sicuro  riferimento  per  la  determinazione
 della  rilevanza  della  alterazione  che  fa  scattare il meccanismo
 sanzionatorio,   sicche'   l'individuazione   del    discrimen    tra
 l'alterazione  ammissibile  e  quella  che non puo' considerarsi tale
 resta affidata all'apprezzamento soggettivo dell'interprete, cio' che
 sembra  sottrarre  alla norma stessa il carattere di tassativita' che
 si correla con l'esigenza di certezza del diritto;
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e  25,  secondo  comma,
 della  Costituzione, dell'art. 4, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n.
 516, nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del delitto
 ivi delineato l'alterazione "in misura rilevante" del risultato della
 dichiarazione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
                         Il presidente: BENZONI

 89C0178