N. 84 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio 1988- 14 febbraio 1989
N. 84 Ordinanza emessa il 13 maggio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 febbraio 1989) dal tribunale di Tolmezzo nel procedimento penale a carico di Monini Luigina Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassativita' della fattispecie penale. (Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7). (Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).(GU n.10 del 8-3-1989 )
IL TRIBUNALE Sentita l'eccezione di legittimita' costituzionale, sollevata dalla difesa dell'imputata, dell'art. 4, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516, con riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del delitto ivi delineato l'alterazione "in misura rilevante" del risultato della dichiarazione; Sentito il p.m.; Ritenuto che l'eccezione non appare manifestamente infondata, in quanto, come gia' rilevato dalla Corte di cassazione, sezione terza penale, ord. 12 febbraio-4 marzo 1988, n. 374, che ha sollevato d'ufficio un'analoga eccezione, difetta nella detta norma la predeterminazione legislativa dei parametri numerici o anche concettuali che ponga un sicuro riferimento per la determinazione della rilevanza della alterazione che fa scattare il meccanismo sanzionatorio, sicche' l'individuazione del discrimen tra l'alterazione ammissibile e quella che non puo' considerarsi tale resta affidata all'apprezzamento soggettivo dell'interprete, cio' che sembra sottrarre alla norma stessa il carattere di tassativita' che si correla con l'esigenza di certezza del diritto;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 4, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del delitto ivi delineato l'alterazione "in misura rilevante" del risultato della dichiarazione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il presidente: BENZONI 89C0178