N. 87 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 maggio 1988- 14 febbraio 1989

                                 N. 87
 Ordinanza   emessa   il   25   maggio   1988  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 14 febbraio 1989) dal tribunale  di  Catanzaro  nel
 procedimento civile vertente tra Lagana' Olindo e Consiglio regionale
 per la Calabria dell'ordine dei giornalisti ed altri.
 Stampa   -   Giornalisti   e  pubblicisti  -  Iscrizione  all'albo  -
 Deliberazioni del consiglio dell'ordine - Impugnazioni -  Ricorso  al
 tribunale  del  capoluogo  del  distretto  del  consiglio regionale -
 Illegittima attribuzione all'a.g.o. di giurisdizione  per  la  tutela
 degli interessi legittimi nei confronti della p.a.
 Stampa   -  Giornalisti  e  pubblicisti  -  Ricorsi  al  tribunale  -
 Composizione del collegio giudicante - Integrazione del collegio  con
 due  membri  laici  (un  giornalista  e  un  pubblicista) Illegittima
 istituzione di una giurisdizione speciale.
 (Legge  3 febbraio 1963, n. 69, art. 63, primo comma; legge 10 giugno
 1969, n. 308, art. 2).
 (Cost., artt. 102 e 103).
(GU n.10 del 8-3-1989 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al
 n. 142 del ruolo generale degli affari  da  trattarsi  in  camera  di
 consiglio  dell'anno 1988, vertente tra Lagana' Olindo, elettivamente
 domiciliato in Catanzaro alla via A.  De Gasperi  n.  11,  presso  lo
 studio  dell'avv.  Emanuele Servino, nonche', giusta procura, redatta
 in margine al ricorso, in Reggio Calabria alla  via  Friuli  n.  8/B,
 presso  lo  studio dell'avv.  Francesco Comi, che, in virtu' di detta
 procura,  lo  rappresenta  e  difende,  ricorrente,  e  il  Consiglio
 nazionale  dell'ordine  dei  giornalisti in persona del presidente in
 carica pro-tempore con sede in Roma in Lungotevere de'  Cenci  n.  8,
 controinteressato,  e  consiglio regionale della Calabria dell'ordine
 dei giornalisti, in persona del  presidente  in  carica  pro-tempore,
 elettivamente  domiciliato in Catanzaro, alla via Duomo n. 24, presso
 lo studio dell'avv. Alfredo Consarino,  il  quale  lo  rappresenta  e
 difende  in  virtu'  di  procura  redatta a margine della comparsa di
 Costituzione, resistente, e pubblico ministero, in persona del  dott.
 Nicola  Proto,  sostituto  procuratore  della  Repubblica  presso  il
 tribunale di Catanzaro, intervenuto.
                           PREMESSO IN FATTO
    Con  ricorso  depositato  il 2 marzo 1988 il signor Olindo Lagana'
 adiva questo tribunale deducendo:
       a)  che  in  data  28  aprile  1986 aveva presentato domanda di
 iscrizione  all'ordine  dei  giornalisti  della  Calabria  -   Elenco
 pubblicisti,  corredandola con i documenti di rito e le pubblicazioni
 eseguite;
       b)  che  il  Consiglio regionale della Calabria dell'ordine dei
 giornalisti  aveva  rigettato  la  domanda  sul  duplice  ed   errato
 presupposto che l'istante non avesse documentato "alcun versamento di
 ritenuta di acconto per il biennio 1985-86" e che "la prestazione  di
 collaborazione" dedotta fosse "inidonea";
       c)  che  esso ricorrente aveva impugnato detta deliberazione di
 rigetto davanti al Consiglio nazionale  dell'ordine  dei  giornalisti
 con atto del 20 dicembre 1986;
       d)  che il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, pur
 avendo dato atto che erano state documentate le ritenute di acconto e
 pur   avendo   riconosciuto   che  la  produzione  giornalistica  era
 "accettabile  sia  per  dimensioni  che  per  la  qualita'",   aveva,
 tuttavia,  rigettato il ricorso per la ritenuta carenza del requisito
 della regolare retribuzione, assumendo, in proposito, che i  compensi
 percepiti  dall'istante  (L.  180.000 nel 1984 e L. 300.000 nel 1985)
 sarebbero stati irrisori.
    Tanto  premesso,  il  ricorrente,  argomentando  che "la legge non
 fissa la misura del compenso per la collaborazione del pubblicista  o
 aspirante    tale"   e   che   l'esercizio   della   professione   di
 commercialista, da esso Lagana' esercitata, gli assicurava, comunque,
 "indipendenza  economica"  "e  decoro",  rendendo, cosi' ininfluente,
 ogni considerazione sulla  entita'  dei  compensi  percepiti  per  la
 attivita' di pubblicista, concludeva postulando "l'annullamento della
 decisione del Consiglio nazionale dell'ordine dei  giornalisti  (...)
 con conseguenziale (...) iscrizione all'albo".
    Espletati  gli incombenti di rito e instaurato il contraddittorio,
 il consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti della Calabria, in
 personale  del  presidente  in  carica pro-tempore, si costituiva con
 comparsa del 9 maggio 1988 e resisteva al ricorso, argomentando:
       a)  che il compenso medio per articolo percepito dal ricorrente
 (sulla base dei dati dal  medesimo  indicati)  era,  al  netto  della
 ritenuta   di   acconto   e   al   lordo   delle   spese,  di  appena
 cinquemilasettecentotre lire;
       b)  che  si  trattava  di una retribuzione fittizia, simbolica,
 richiesta non a titolo  di  corrispettivo,  ma  sempre  e  unicamente
 preordinata al mero fine dell'iscrizione;
       c)  che  difettava, pertanto, il requisito, stabilito dall'art.
 35 della legge professionale,  della  regolare  retribuzione  per  la
 attivita' espletata.
    Alla  udienza  del 25 maggio 1988 il presidente, nell'ammettere le
 parte e  il  pubblico  ministero  alla  discussione,  li  invitava  a
 trattare la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 63,
 primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e dell'art. 2  della
 legge 10 giugno 1969, n. 308, con riferimento agli artt. 102, secondo
 comma, e 103, primo comma, della Costituzione.
    Il  ricorrente concludeva per la irrilevanza e per la infondatezza
 della questione de qua e insisteva per l'accoglimento del ricorso.
    Il  resistente  per la irrilevanza e per la manifesta infondatezza
 della questione e per il rigetto del ricorso.
    Il  pubblico ministero concludeva postulando che venisse sollevata
 la questione di legittimita' costituzionale e, subordinatamente,  nel
 merito, che venisse accolto il ricorso.
                         CONSIDERATO IN DIRITTO
    1. - La questione e' rilevante.
    Il   collegio,   integrato  con  l'intervento  di  un  giornalista
 professionista  e  di  un  pubblicista,  dubita  della   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  63,  primo  comma,  della legge 3 febbraio
 1963, n. 69, e dell'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308, che ha
 sostituito  il  terzo  comma  del  precitato  art.  63  della legge 3
 febbraio 1963, n. 69 (gia', peraltro,  dichiarato  costituzionalmente
 illegittimo   con   sentenza  23  marzo  1968,  n.  11,  della  Corte
 costituzionale).
    La   prima  norma  attribuisce  al  tribunale  del  capoluogo  del
 distretto, in cui ha sede  il  consiglio  regionale  interessato,  la
 cognizione  delle impugnazioni avverso le deliberazioni del Consiglio
 nazionale  dell'ordine  pronunziate  nei  ricorsi   in   materia   di
 iscrizione  e  di  cancellazione  nonche'  in  materia  elettorale  e
 disciplinare.
    La seconda norma stabilisce l'integrazione del collegio giudicante
 con un giornalista professionista e un pubblicista  e  disciplina  le
 modalita' di costituzione dell'ufficio.
    E'  incontestabile  che nel presente procedimento si verte in tema
 di impugnazione di delibera del Consiglio nazionale  dell'ordine  dei
 giornalisti che concerne un ricorso in materia di iscrizione.
    E',  altrettanto,  evidente  che,  laddove  sono  dette norme, che
 correlate tra loro, attribuiscono - nel concorso delle condizioni  di
 fatto  -  a  questo  collegio  integrato,  la cognizione del presente
 procedimento di legittimita' (costituzionale) delle norme  de  quibus
 costituisce   l'indifettibile   presupposto   e  fondamento  di  ogni
 decisione da parte di  questo  organo  giudiziario  (e,  addirittura,
 della sua stessa esistenza).
    Non puo', pertanto, essere ragionevolmente contestata la rilevanza
 della questione, in quanto le norme sospettate sono condicio sine qua
 non  della  stessa cognizione del procedimento da parte del giudice a
 quo.
    2.  -  Secondo  il primo comma dell'art. 103 della Costituzione il
 Consiglio di Stato e agli altri organi  di  giustizia  amministrativa
 hanno  la  giurisdizione  per  la tutela nei confronti della pubblica
 amministrazione degli interessi legittimi e, in  particolari  materie
 indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
    Consegue  da  cio'  che  la  discrezionalita' del legislatore puo'
 esercitarsi soltanto  nel  senso  della  estensione,  in  particolari
 materie,  della  giurisdizione  del giudice amministrativo anche alla
 tutela  dei  diritti  soggettivi,  nei   confronti   della   pubblica
 amministrazione;  laddove,  sul  piano  della  tutela degli interessi
 legittimi, non e' prevista la possibilita' che il legislatore,  possa
 sottrarre,   la  giurisdizione  di  particolari  materie  al  giudice
 amministrativo per attribuirla al giudice ordinario.
    Tanto  premesso,  rileva il collegio che, nel caso di impugnazione
 avverso la deliberazione  del  Consiglio  nazionale  dell'ordine  dei
 giornalisti concernente un ricorso in materia di iscrizione, di altro
 non  si  tratta  che  della  tutela,  nei  confronti  della  pubblica
 amministrazione, dell'interesse legittimo dell'aspirante pubblicista.
 Gli e' che viene in discussione la violazione di  una  norma  non  di
 relazione,  bensi'  di  azione;  il  ricorrente denunzia, infatti, la
 violazione e  la  falsa  interpretazione  dell'art.  35  della  legge
 professionale   e,  cioe',  della  norma  di  azione  che  disciplina
 l'ammissione nell'ordine professionale con la conseguente  iscrizione
 nell'ambo (nel caso di specie: nell'elenco pubblicisti).
    E   la   posizione   dell'aspirante   pubblicista   rispetto  alla
 ammissione-iscrizione e' di  mero  interesse  legittimo.  Non  e'  in
 discussione  l'esercizio del diritto costituzionale di manifestazione
 del pensiero (mediante "lo svolgimento di un attivita'  giornalistica
 che  non  abbia la rigorosa caratteristica della professionalita'" v.
 in proposito Corte costituzionale 23 marzo 1968, n.  11,  (Paragrafo)
 4);  ne'  si  fa  questione  di  autorizzazione o di abilitazione per
 l'esercizio di alcun altro  diritto  soggettivo.  Si  tratta  invece,
 dell'ammissione  all'ordine  professionale  cui la legge ha riservato
 l'esercizio delle professioni di giornalista e di pubblicista.
    E, poiche' il provvedimento di ammissione e' costitutivo del nuovo
 status e di tutti i diritti inerenti (di cui, ovviamente, il soggetto
 non era anteriormente titolare), non e' possibile configurare in capo
 all'aspirante - sul piano delle norme di relazione  -  alcun  diritto
 soggettivo   all'attribuzione   di   detto   status,   che  preesista
 all'ammissione e che possa essere fatto valere  nei  confronti  della
 pubblica amministrazione.
    Cio'  che  l'aspirante  puo' invocare e' solo - come per l'appunto
 nel caso di specie - l'osservanza delle norme di azione che  regolano
 l'attivita'   della  pubblica  amministrazione  nel  procedimento  di
 ammissione.
    E',  in  concreto,  l'accertamento  del  requisito  della regolare
 retribuzione stabilito dall'art. 35 della legge  professionale  (come
 l'accertamento  della  idoneita'  della  produzione  gionalistica nel
 biennio), e' tutt'altro che  meramente  ricognitivo  di  un  dato  di
 fatto,  connotato  a  priori  per  ogni profilo di rilevanza, bensi',
 involge un apprezzamento squisitamente discrezionale  sia  in  ordine
 alla  regolarita'  che  in  ordine  al quantum dei compensi percepiti
 dall'aspirante, in relazione a standard che non possono essere -  ne'
 sono  -  prefissati  dalla  legge,  bensi'  vengono,  determinati  in
 concreto,  nei  diversi   contesti,   dalla   autonomia   dell'ordine
 professionale.
    Appare,  dunque,  non  manifestamente  infondata  la  questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 63, primo comma, della legge  3
 febbraio  1963,  n.  69,  con  riferimento all'art. 103, primo comma,
 della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  attribuisce  al  giudice
 ordinario - sottraendola al giudice amministrativo - la giurisdizione
 per la tutela nei  confronti  della  pubblica  amministrazione  degli
 interessi  legittimi,  in materia di impugnazione delle deliberazioni
 pronunziate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei  giornalisti  sui
 ricorsi in materia di iscrizione.
    3.  -  L'art. 102, secondo comma, della Costituzione, stabilito il
 divieto  della  istituzione  dei  giudici  straordinari  o  speciali,
 prevede,  nel  rispetto  del  principio  fissato dal primo comma, "la
 partecipazione di cittadini estranei alla magistratura" con esclusivo
 riferimento  alle  sezioni  specializzate  da  istituirsi  presso gli
 organi giudiziari ordinari.
    Tanto  premesso,  rileva  il  collegio che la propria composizione
 integrata,  risultante  della  partecipazione   di   un   giornalista
 professionista  e di un pubblicista, ai sensi dell'art. 2 della legge
 10 giugno 1969, n. 308, che ha sostituito il terzo comma dell'art. 63
 della  legge  3  febbraio  1963,  n.  69,  non  trova riscontro nella
 previsione costituzionale.
    Ne'  l'ordinamento  professionale,  ne'  la  precitata novella del
 1969, ne' alcuna altra legge hanno, infatti, mai istituito presso  il
 tribunale alcuna sezione specializzata cioe', un ufficio giudiziario,
 stabilmente  e   tabellarmente   precostituito   secondo   le   norme
 dell'ordinamento   giudiziario   (come,   per   esempio,  la  sezione
 specializzata  agraria),   con   magistrati   ordinari   e   con   la
 partecipazione  di  cittadini  idonei, estranei alla magistratura, al
 quale  ufficio  fosse  devoluta   la   cognizione   del   contenzioso
 giornalistico   di   cui   all'art.   63  in  relazione  all'art.  62
 dell'ordinamento professionale.  La  novella  in  questione  prevede,
 invece, la mera integrazione del collegio giudicante di una qualsiasi
 sezione  del  tribunale,  con  la  partecipazione  di  estranei  alla
 magistratura;  eppero'  pare  debordare  dall'ambito della previsione
 costituzionale, la quale  -  come  si  e'  rilevato  -  contempla  la
 partecipazione  degli estranei alla magistratura nell'esercizio della
 funzione giurisdizionale soltanto in seno alle sezioni specializzate.
    E'  poi  appena  il  caso  di  aggiungere  che  l'integrazione del
 collegio, stabilita dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969,  n.  308,
 non  sembra  possa  trovare  fondamento in nessuna altra disposizione
 della Costituzione:
       a)  ne'  nell'ultimo comma dell'art. 102 della Costituzione, in
 quanto la presenza degli  estranei  non  integra  alcuna  ipotesi  di
 partecipazione   diretta   del   popolo   nell'amministrazione  della
 giustizia, atteso che i componenti non togati non  sono  scelti,  ne'
 sono eletti, ne' intervengono uti cives;
       b)  ne'  nel secondo comma dell'art. 106 della Costituzione, in
 quanto,  trattandosi  di  organo  collegiale,   resta   preclusa   la
 possibilita' di configurare l'intervento di magistrati onorari.
    Consegue alle considerazioni che precedono che l'istituzione dello
 speciale collegio integrato, introdotta dall'art.  63,  terzo  comma,
 della  legge 3 febbraio 1963, n. 69, nel testo modificato dall'art. 2
 della legge 10 giugno 1969, n. 308, laddove  non  trova  riscontro  e
 fondamento    in   alcuna   specifica   disposizione   costituzionale
 derogatrice, sembra  incorrere  nel  divieto  del  primo  inciso  del
 secondo comma dell'art. 102, della Costituzione.
    Non   e',  pertanto,  manifestamente  infondata  la  questione  di
 legittimita' costituzionale della norma  in  parola  con  riferimento
 all'art. 102, secondo comma, della Costituzione.
                                P. Q. M.
    Sentiti i procuratori delle parti e il pubblico ministero;
    Letto e applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale:
       a)  dell'art.  63, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n.
 69, con riferimento all'art. 103, primo  comma,  della  Costituzione,
 nella  parte in cui attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione
 per la tutela nei  confronti  della  pubblica  amministrazione  degli
 interessi  legittimi,  in materia di impugnazione delle deliberazioni
 pronunciate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei  giornalisti  sui
 ricorsi in materia di iscrizione;
       b)  dell'art.  2  della  legge  10  giugno 1969, n. 308, che ha
 sostituito il terzo comma dell'art. 63, della legge 3 febbraio  1963,
 n.   69   con   riferimento   all'art.   102,  secondo  comma,  della
 Costituzione;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata alle parti, al
 pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia,
 altresi' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende, per l'effetto, il giudizio;
    Cosi' deciso in Catanzaro, addi' 25 maggio 1988
                      Il presidente est.: VECCHIO

 89C0181