N. 89 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 gennaio 1989

                                 N. 89
      Ordinanza emessa l'11 gennaio 1989 dal tribunale di Mondovi'
      nel procedimento penale a carico di Bonino Giovanni ed altri
 Imposte  in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione
 rilevante   -   Indeterminatezza,   in   parte   qua,   della   norma
 incriminatrice  -  Violazione  del  principio  di  tassativita' della
 fattispecie penale.
 (Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).
 (Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).
(GU n.10 del 8-3-1989 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nelle istanze dei difensori
 degli imputati Bonino Giovanni, Bonino Sebastiano, Bonino Giuseppe  e
 Bonino  Ferdinando,  istanze  presentate  in  data  5 dicembre 1988 e
 rinnovate nell'attuale sede preliminare al dibattimento;
    Sentito  il  difensore dell'imputato Monticelli Orlando, che si e'
 associato;
    Sentito il difensore del Ministero delle finanze;
    Sentito infine il p.m.;
    Ritenuto in ordine a quella di riunire al presente procedimento di
 quello pendente davanti al tribunale  di  Cuneo  n.  237/87  r.g.p.m.
 contro lo stesso Bonino Ferdinando avente per oggetto analoghi reati,
 che tale riunione, a prescindere da altre considerazioni,  e  financo
 della  possibilita'  o meno di disporre, non giova ed anzi nuoce alla
 speditezza dei procedimenti, stante la complessita' dei fatti oggetto
 del presente procedimento, onde osta il principio di cui all'art. 413
 del c.p.p.;
    Ritenuto  in ordine all'eccezione di illegittimita' costituzionale
 dell'art. 4, primo coma, n. 7, della legge n.  516/82,  in  relazione
 agli  artt.  3  e  25,  secondo  comma,  della  Costituzione,  che la
 questione, rilevante ai fini del giudizio, non appare  manifestamente
 infondata,  tanto  da  essere  gia'  stata  sollevata,  oltre che dai
 diversi giudici di  merito,  dalla  stessa  suprema  Corte,  sez.  3a
 penale,  con  ordinanza  in  data  12 febbraio 1988, alla quale viene
 fatto espresso riferimento in prima motivazione;
                                P. Q. M.
    Respinge l'istanza di riunione al presente procedimento, di quello
 sopra citato pendente davanti al tribunale di Cuneo;
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo  comma,  n.  7,  della
 legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui prevede come elemento
 costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato
 della dichiarazione;
    Dispone  la  sospensione  del  presente  procedimento  e ordina la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la  notificazione
 della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti  dei  due
 rami del Parlamento.
      Mondovi', addi' 11 gennaio 1989
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 89C0183