N. 89 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 gennaio 1989
N. 89 Ordinanza emessa l'11 gennaio 1989 dal tribunale di Mondovi' nel procedimento penale a carico di Bonino Giovanni ed altri Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassativita' della fattispecie penale. (Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7). (Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).(GU n.10 del 8-3-1989 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle istanze dei difensori degli imputati Bonino Giovanni, Bonino Sebastiano, Bonino Giuseppe e Bonino Ferdinando, istanze presentate in data 5 dicembre 1988 e rinnovate nell'attuale sede preliminare al dibattimento; Sentito il difensore dell'imputato Monticelli Orlando, che si e' associato; Sentito il difensore del Ministero delle finanze; Sentito infine il p.m.; Ritenuto in ordine a quella di riunire al presente procedimento di quello pendente davanti al tribunale di Cuneo n. 237/87 r.g.p.m. contro lo stesso Bonino Ferdinando avente per oggetto analoghi reati, che tale riunione, a prescindere da altre considerazioni, e financo della possibilita' o meno di disporre, non giova ed anzi nuoce alla speditezza dei procedimenti, stante la complessita' dei fatti oggetto del presente procedimento, onde osta il principio di cui all'art. 413 del c.p.p.; Ritenuto in ordine all'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, primo coma, n. 7, della legge n. 516/82, in relazione agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, che la questione, rilevante ai fini del giudizio, non appare manifestamente infondata, tanto da essere gia' stata sollevata, oltre che dai diversi giudici di merito, dalla stessa suprema Corte, sez. 3a penale, con ordinanza in data 12 febbraio 1988, alla quale viene fatto espresso riferimento in prima motivazione;
P. Q. M. Respinge l'istanza di riunione al presente procedimento, di quello sopra citato pendente davanti al tribunale di Cuneo; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione; Dispone la sospensione del presente procedimento e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notificazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Mondovi', addi' 11 gennaio 1989 Il presidente: (firma illeggibile) 89C0183