N. 91 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 gennaio 1989
N. 91 Ordinanza emessa il 25 gennaio 1989 dal commissario per il riordinamento degli usi civici del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta nel procedimento civile vertente tra il comune di Albano Vercellese e la regione Piemonte ed altri Usi civici - Inclusione di terreni del comune di Albano Vercellese soggetti ad uso civico nel parco delle Lame del Sesia e delle riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit - Rilievi - Limitazioni o privazioni con leggi regionali dei diritti di pascolo, di legnatico, di raccolta di frutti e di prodotti di sottobosco dei terreni soggetti ad uso civico, per effetto della destinazione dei terreni stessi a parco naturale - Acquisizione al demanio della regione di beni compresi nel demanio comunale - Violazione del diritto di proprieta' pubblica dei comuni e della stessa competenza della regione Piemonte. (Legge regione Piemonte 23 agosto 1978, n. 55, artt. 1, 2, 3, n. 3; 8, primo comma, lettera g); legge regione Piemonte 30 marzo 1987, n. 20, artt. 1, 2, 3, 9, 11, 15 e 17). (Cost., artt. 42 e 117).(GU n.10 del 8-3-1989 )
IL COMMISSARIO PER IL RIORDINAMENTO DEGLI USI CIVICI Ha promunciato la seguente ordinanza nella causa civile avente per oggetto: compatibilita' dei diritti di uso civico con l'inclusione delle terre gravate da tali diritti nei parchi regionali. Promossa dal comune di Albano Vercellese, in persona del sindaco, rappresentato in causa dall'avv. Dario Casalini e dal dott. Bruno Poy, attore, contro la regione Piemonte, in persona del presidente della giunta regionale, rappresentata in causa dall'avv. Irma Lima di Torino, convenuta, con l'intervento in causa: parco naturale delle Lame del Sesia e delle riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato in causa dall'avvocato prof. Claudio Dal Piaz; comune di Greggio in persona del sindaco; comune di Oldenico in persona del sindaco. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel presente giudizio il comune di Albano instava perche' si dichiarassero tenuti sia la regione Piemonte, sia l'ente parco Lame del Sesia, dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit al pieno rispetto dei diritti di uso civico ab immemorabili gravanti sui terreni di cui e' causa a favore della comunita' di Albano Vercellese con la conseguente emissione di ogni provvedimento e condanna che si rendessero necessari a garantire la tutela concreta ed effettiva degli usi civici spettanti alla comunita' di Albano Vercellese. Nelle conclusioni definitive il comune di Albano Vercellese chiedeva che gli atti fossero rimessi alla Corte costituzionale per la decisione della questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 3, 4 e 6 della legge regionale Piemonte 4 giugno 1975, n. 43, come modificata dalla legge regionale del Piemonte 24 aprile 1985, n. 46; degli artt. 1, 8 e 9 della legge della regione Piemonte 23 agosto 1978, n. 55; degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 e 17 della legge della regione Piemonte 30 marzo 1987, n. 20, per contrasto con gli artt. 42, 44 e 117 della Costituzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Si deve in proposito osservare che questo commissario agli usi civici di Torino, con decreto in data 16 dicembre 1977 e successivamente con la sentenza in data 21 maggio 1984, ha dichiarato che numerosi e determinati terreni, situati nel territorio del comune di Albano Vercellese, specificatamente elencati ed individuati con l'indicazione degli estremi catastali, erano di uso civico perche' appartenenti ab immemorabili alle comunita' locali che li usavano per le necessita' fondamentali di vita e facevano percio' parte del demanio civico del comune di Albano Vercellese. Nel corso del giudizio si e' provato che gran parte dei detti terreni di uso civico del comune di Albano Vercellese sono stati inclusi nel parco delle Lame del Sesia e delle riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit. Invero l'architetto dott. Bianco Giovanni, incaricato all'uopo dal comune di Albano Vercellese, ha individuato nella sua relazione, non contestata dalle controparti e percio' pacifica in causa, i terreni del comune stesso inclusi nel parco delle Lame del Sesia, Percio' si e' provato che i complessivi Ha. 262.33.02, pressoche' interamente boscati, formanti il parco delle Lame del Sesia sono quasi tutti di uso civico ed in gran parte facenti parte del demanio di uso civico di Albano Vercellese. Inoltre dalla documentazione prodotta in causa si e' provato che terreni di uso civico, appartenenti ai comuni di Greggio e di Oldenico, sono stati anche essi inclusi nel parco delle Lame del Sesia e delle riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit. Percio' le terre, di complessivi Ha. 262.33.02, formanti il parco delle Lame del Sesia e le riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit, sono quasi tutte di uso civico, in gran parte appartenenti al comprensorio di uso civico di Albano Vercellese ed in parte ai comprensori di uso civico di Greggio e di Oldenico. Orbene nel corso del giudizio sono emerse le notevoli incompatibilita' fra la normativa concernente gli usi civici e le leggi regionali del Piemonte disciplinanti l'istituzione e la regolamentazione dei parchi e delle riserve naturali in generale e l'istituzione e la regolamentazione in particolare del parco delle Lame del Sesia e delle riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit. Invero il diritto di uso civico e' sorto, come affermato dalla Corte di cassazione, a vantaggio della collettivita' degli utenti e conferisce un diritto reale ai singoli i cui bisogni vengono soddisfatti con l'esercizio del pascolo e del legnatico o con altra forma piu' o meno ampia di godimento dell'agro demaniale. La Corte di cassazione ha ancora affermato che il diritto di uso civico fa parte del cosidetto demanio civico comunale e che la titolarita' della terra appartiene alla popolazione cioe' alla generalita' degli abitanti di un comune o di una frazione. Il diritto di uso civico e' diritto reale di uso da parte del singolo ed e' disciplinato dagli artt. 12, terzo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 1021, del codice civile ed e' pertanto diritto di uso dei beni di proprieta' collettiva della comunita' per il soddisfacimento delle necessita' dei singoli utenti e delle loro famiglie. Inoltre gli artt. 1 e 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, precisano che i diritti di uso civico, distinti in essenziali e utili, consistono nei diritti di pascere o di abbeverare il bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario, raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne anche fare commercio e in generale nei diritti di servirsi del fondo gravato di uso civico in modo da ricavarne vantaggi economici che eccedano anche quell che sono necessari al sostentamento personale e familiare. L'art. 26 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, stabilisce inoltre il principio generale che i terreni di uso civico dei comuni, delle frazioni e delle Associazioni devono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del comune e della frazione. Orbene tale diritto soggettivo reale non puo' essere abolito e neppure ridotto o limitato da una legge regionale perche' non rientra nelle materie che la Costituzione ha stabilito essere oggetto di legislazione regionale. La disciplina e la regolamentazione dei diritti soggettivi e' riservata dalla Costituzione alla legge dello Stato la quale neppure puo' abolire o anche solo gravemente limitare i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione pena l'incostituzionalita' della legge stessa. La regione Piemonte ha emanato la legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, relativa all'istituzione dei parchi e delle riserve naturali, la quale, all'art. 1, individua nella conservazione e nella difesa del paesaggio e dell'ambiente, nell'assicurazione alla collettivita' ed ai singoli del corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici nonche' nella valorizzazione delle economie locali le specifiche finalita' della legge stessa. Orbene tali fini possono venire in contrasto con i diritti di uso civico i quali, essendo diritti stabiliti a favore delle comunita' locli e di ciascun singolo componente di tali collettivita' e che sono garantiti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, non possono venire, non solo soppressi, ma neppure in alcun modo limitati da una legge regionale. Infatti se la conservazione e la difesa del paesaggio e dell'ambiente non vengono generalmente in contrasto con le necessita' da soddisfare da parte degli utenti degli usi civici poiche' lo sfruttamento delle tertre da parte di questi ultimi e' consono alla destinazione naturale delle stesse, i fini ricreativi, culturali, didattici e scientifici possono venire in contrasto con i diritti di usare i beni per il soddisfacimento delle necessita' essenziali alla vita degli utenti degli usi civici e delle loro famiglie rispetto alle terre di uso civico che siano incluse nelle zone destinate a parchi o a riserve naturali. La destinazione delle terre di uso civico per soddisfare fini ricreativi, didattici, culturali e scientifici puo' imporre la necessita' di restrizioni alla generale disposizione di tutte le terre di uso civico a favore delle popolazioni locali nel senso che le dette finalita' possono importare, almeno temporaneamente, la limitazione o la privazione dei diritti di pascolo, di legnatico, di raccolta di frutti delle terre di uso civico e di prodotti del sottobosco come pure dello stesso diritto di accesso degli utenti degli usi civici alle terre sottoposte a tali usi. E' evidente in tal caso la violazione e la stessa soppressione di un diritto soggettivo, quale quello di uso civico, ad opera di un provvedimento legislativo regionale. Ma vi sono dei vincoli ancora maggiori che la regione puo' imporre sulle terre di uso civico. Invero l'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, stabilisce che la regione deve disporre un programma pluriennale di interventi regionali e di contributi agli enti locali per l'acquisizione, conservazione e valorizzazione naturalistica delle zone comprese nel piano regionale. Pertanto la regione Piemonte deve addirittura procedere alla acquisizione naturalistica delle terre comprese nel piano regionale e percio', se si tratta di terre di uso civico, ne viene sottratta la destinazione naturale che e' quella essenziale per lesercizio degli usi civici. Si tratta in tal caso della previsione obbligatoria, perche' il termine "dispone" equivale a "deve disporre", di una completa acquisizione alla regione o a enti locali di terre che sono ab immemorabili di proprieta' delle comunita' locali, che solo dal comune possono essere rappresentate secondo il costante indirizzo della Corte di cassazione. In tal modo l'uso civico viene sostanzialmente ad essere soppresso perche' la regione, acquisendo il bene gravato da tale uso, lo adibisce ai fini previsti dalla legge che sono quelli che, come sopra posti in rillievo, possono venire in contrasto con i diritti di uso civico spettanti a tutti i locali. In ogni caso viene legislativamente fissata un'acquisizione automatica alla regione di beni facenti parte del demanio civico non certamente consentita dall'attuale ordinamento giuridico dello Stato. Invero, anche in caso di alienazione e persino di fronte ad un'espropriazione da parte dello Stato di terre di uso civico, e' necessaria la preventiva delibera del consiglio comunale, che decida la sdemanializzazione delle terre stesse nonche' la successiva approvazione della giunta regionale a seguito di parere da parte del competente magistrato agli usi civici il quale, in sede giurisdizionale, deve esprimere il suo giudizio circa l'esistenza o meno di un pregiudizio per i diritti di uso civico a causa della sdemanializzazione e della cessione del terreno che il comune indende cedere. I beni di uso civico fanno parte del demanio civico del comune ai sensi degli artt. 822, secondo comma, e 824, primo comma, del cod. civ. e percio', ai sensi dell'art. 823, primo comma, del cod. civ., non sono ne' alienabili, ne' usucapibili trattandosi, come tali, di beni extra commercium che neppure possono formare oggetto di espropriazione per pubblico interesse. Anche la Corte costituzionale si e' pronunciata nella materia in questione, affermando, con la sentenza 28 maggio 1957, n. 67, la nullita' di leggi-provvedimento che avevano sottoposto ad espropriazione demani di uso civico considerandoli terre private. Percio', anche nelle ipotesi dei parchi e delle riserve naturali e ancorche' non si tratti di provvedimenti assolutamente ablatori della proprieta', dal momento che l'inclusione di una terra di uso civico in un parco o in una riserva naturale viene ad eliminare l'uso civico a favore della comunita' o comunque a limitare o a recare pregiudizio all'uso stesso in modo definitivo, e' necessaria per l'inclusione di una terra di uso civico in un parco o in una riserva naturale, la preventiva manifestazione della volonta' degli utenti, degli usi civici, espressa per mezzo del consiglio comunale, di sdemanializzare il terreno in questione nonche' l'autorizzazione della giunta regionale, a seguito del parere del magistrato addetto agli usi civici che, in sede giurisdizionale incidendo il suo giudizio su diritti soggettivi fondamentali della persona, deve valutare se la sdemanializzazione sia o meno di pregiudizio alle necessita' delle popolazioni locali. In mancanza di sdemanializzazione preventiva delle terre di uso civico la normativa regionale relativa all'istituzione dei parchi e delle riserve naturali non ha effetto nei riguardi dei beni di uso civico pena il dubbio di incostituzionalita' della normativa stessa che non puo' far cadre e neppure limitare il diritto soggettivo del singolo ad usare, per le necessita' sue e della sua famiglia, le terre di uso civico. Ma vi sono ancora altre norme della legislazione regionale, concernente i parchi e le riserve naturali, che limitano e pregiudicano gravementi i diritti di uso civico. Invero i divieti di cui all'art. 3 e le classificazioni di cui all'art. 4 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, pongono serie limitazioni all'esercizio dei diritti di uso civico stabiliti a favorre delle comunita' locali. I divieti di tagli boschivi e di riduzione a coltura di terreni boschivi vengono ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti di uso civico a favore della popolazione. Invero e' la sola comunita', per mezzo del consiglio comunale, e non altri enti, che devono decidere circa i tagli boschivi anche parziali e per l'eventuale riduzione a coltura di terreni boschivi allorche' le dette operazioni vengano effettuate su terre di uso civico perche' tali interventi devono essere eseguiti a vantaggio delle popolazioni locali. Inoltre le classificazioni dei terreni sottoposti al regime dei parchi con le conseguenti possibilita', secondo la tipologia delle terre, di usi ricreativi, di interventi a solo scopo scientifico, di interventi conservativi di natura biologica, biologica-forestale, botanica, zoologica, geologica, archeologica ed etnologica ed infine di destinazione ad area attrezzata per l'impiego sociale del tempo libero o a zona di preparco vengono sicuramente a recare pregiudizio all'esercizio degli usi civici poiche' le suddette destinazioni ed i predetti interventi impediscono l'esercizio dei pascoli, la raccolta di frutti delle terre e dei boschi e lo stesso accesso degli utenti degli usi civici alle terre sottoposte a tali usi. Si deve infine osservare che la legge regionale 23 agosto 1978, n. 55, che istituisce il parco naturale delle Lame del Sesia e le riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villerboit, contiene delle norme che non possono trovare applicazione nei confronti di terre di uso civico. Invero, come gia' si e' osservato nella sentenza di questo giudice in data 21 maggio 1984, se le norme vincolistiche di cui alle lett. a), b), c), d), e), e f), dell'art. 8 non solo non sono incompatibili con gli usi civici ma anzi sostanzialmente favoriscomno il loro esercizio valorizzando i terreni che ne sono gravati, i divieti di cui alle lett. g), h), i), l), m) e n), dell'articolo stesso possono venire in contrasto con i diritti di uso civico perche' la costruzione di nuove strade anche per la fruibilita' pubblica del parco, l'esercizio di attivita' ricreative e sportive anche senza l'uso di mezzi meccanici fuori strada, gli interventi di demolizione di edifici esistenti e la costruzione di nuovi edifici anche non deterioranti le caratteristiche ambientali dei luoghi non possono comunque attuarsi su terre di uso civico se non previa sdemanializzazione di queste ultime ne' le attivita' degli utenti delle terre di uso civico possono essere limitate dal comitato direttivo del parco. I divieti poi di cui alle lett. l) e n) non devono trovare applicazione su terre di uso civico. Invero il divieto di accedere ai terreni stessi se non per motivi di carattere didattico, tecnico e scientifico e, qualora non ricorrano detti motivi, senza l'autorizzazione del consiglio direttivo del parco, importa una pesante limitazione all'esercizio degli usi civici perche' l'utente di tali diritti per esercitare il pascolo o altro diritto di uso civico su di un terreno di uso civico incluso nella riserva naturale dovra' ottenere l'autorizzazione del suddetto consiglio mentre la norma di cui all'art. 26 della legge n. 1766/1927 enuncia il principio generale dell'apertura a tutti i cittadini delle terre di uso civico. Inoltre alla lett. n) dell'art. 8 della legge 23 agosto 1978, n. 55, viene vietato l'esercizio della pesca sulle acque incluse in una riserva naturale per cui l'utente dell'uso civico di pesca non puo' esercitare in tali acque la pesca. Inoltre il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 23 agosto 1978, n. 55, stabilisce che l'uso del suolo e l'edificabilita' consentiti nel territorio del parco e delle riserve devono corrispondere ai fini di cui al precedente art. 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici generali e relativi strumenti di attuazione. Orbene l'art. 3 della legge n. 55/1978 stabilisce che nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalita' dell'istituzione del partco naturale delle Lame del Sesia sono specificate secondo quanto segue: 1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche delle Lame del Sesia in funzione dell'uso sociale di tali valori; 2) promuovere la valorizzazione delle attivita' forestali ed agricole della zona, garantendo le cure colturali e favorendo il miglioramento delle aree a bosco; 3) organizzare il territorio per favorirne la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici e culturali. Si deve pertanto osservare che se le finalita' di cui ai nn. 1 e 2 possono essere compatibili con l'esercizio degli usi civici i fini di cui al n. 3 non consentono l'esercizio degli usi civici sui terreni inclusi nel parco e gravati di tali usi, perche' la destinazione di una terra di uso civico a fini ricreativi, didattici, scientifici e culturali non consente l'esercizio dei pascoli, del diritto di legnatico, del diritto di seminare, raccogliere e trarre dai fondi qualsiasi prodotto e di servirsi dei fondi gravati di uso civico in modo da ricavarne vantaggi economici che eccedano anche quelli che sono necessari al sostentamento personale e famigliare. Inoltre tal fini possono importare persino il divieto di accesso agli utenti degli usi civici nelle terre gravate da tali usi ma incluse nel parco delle Lame del Sesia. Percio' e' evidente il cotrasto con la norma di cui all'art. 26 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, che stabilisce, come gia' si e' posto in rilievo, la loro apertura agli usi di tutti i cittadini del comune e della frazione. Infine le normative di cui ai nn. 2 e 3, del quarto comma, e di cui al n. 5, del quinto comma, dell'art. 8 della legge regionale 23 agosto 1978, n. 55, sono in contrasto con la normativa concernente gli usi civici. Invero la costruzione di nuovi edifici od opere non deve essere effettuata su terre di uso civico anche se interviene l'autorizzazione del presidente della giunta regionale. Il pascolo e l'agricoltura devono potersi esercitare su tutte le terre di uso civico e non solo su quelle dove si esercitano attualmente ed i tagli dei boschi di uso civico vanno autorizzati, previo il consenso dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente, dai consigli comunali che rappresentano le comunita' titolari dei boschi di uso civico. Nel corso dell'istruzione della causa sono poi state espresse doglianze da parte dei sindaci di Greggio e di Oldenico in merito all'inclusione di terre di uso civico nel parco regionale delle Lame del Sesia e delle riserve naturali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit. Il sindaco di Greggio ha dichiarato che attualmente i terreni di uso civico inseriti nel parco regionale sono stati cintati e sono stati apposti cartelli prescriventi il divieto dell'ingresso di autovetture. Ha raggiunto il sindaco di Greggio che con l'istituzione del parco il comune di Greggio non puo' piu' procedere al taglio del bosco ceduo e ad alto fusto con grave perdita economica per le casse del comune. Infine il sindaco di Greggio ha prodotto in causa fotografie dei cartelli apposti dall'amministrazione del parco indicanti, tra gli altri, i divieti di pascolo, di raccolta di funghi e di lumache nonche' il divieto di pesca, che sono incompatibili con l'esercizio degli usi civici. Il sindaco di Oldenico ha dichiarato che l'ambiente si sta trasformando in senso peggiorativo da quando i terreni di uso civico di Oldenico sono passati all'ente parco. Precisava il sindaco di Oldenico che l'abolizione del taglio ceduo nei boschi di uso civico inclusi nel parco, oltre a determinare una perdita economica per il comune, recava danno alla vegetazione perche' il ceduo con la maturazione veniva a morire mentre veniva a scomparire l'airone cenerino che ha il suo abitat naturale nel ceduo e che per la sua rarita' costituiva un'attrazione turistica. Infine il sindaco di Oldenico lamentava che la popolazione locale non poteva esercitare il pascolo nei terreni di uso civico inclusi nel parco per il divieto di accesso delle perspne del posto. Infine si deve osservare che la legge regionale del Piemonte 20 marzo 1987, n. 20, stabilisce all'art. 1 che la legge stessa disciplina le modalita' di utilizzo e di fruizione del parco naturale delle Lame del Sesia e delle riserve naturali speciali dell'Isolone, di Oldenico e della Garzaia di Villarboit, istituiti con la legge regionale 23 agosto 1978, n. 55, ed all'art. 2 pone il divieto del pascolo del bestiame di qualsiasi specie. Inoltre la detta legge all'art. 3 fa divieto di attraversamento del parco e delle riserve con mandrie di bestiame di qualsiasi specie se non utilizzando esclusivamente le strade comunali e vicinali. L'art. 9 fa salvo dal divieto di raccolta dei funghi epigei l'esercizio del diritto di uso civico di fungatico a favore delle comunita' locali limitandone pero' in concreto l'esercizio a soli tre giorni alla settimana. Inoltre l'art. 11 stabilisce il divieto della raccolta di qualsiasi prodotto del sottobosco, l'art. 15 stabilisce che l'esercizio della pesca nelle zone umide e nei corsi d'acqua scorrenti nell'interno del parco, fatta eccezione del corso principale del fiume Sesia, e' vietato, ed infine l'art. 17 stabilisce che l'ente parco non puo' temporaneamente impedire l'accesso a particolari e limitate zone a fini selvicolturali e faunistici. Pertanto nelle terre di uso civico incluse nel parco naturale delle Lame del Sesia e nelle riserve naturali speciali di Oldenico e di Villarboit la popolazione locale non puo' esercitare l'uso civico di pascolo, ne' quello di fungatico se non in determinati giorni, ne' l'uso civico di pesca, ne' quello di raccolta dei prodotti del sottobosco e persino le e' inibito l'accesso mentre invece l'art. 26 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, stabilisce il principio dell'apertura di tutte le terre di uso civico a tutti i cittadini del comune. Orbene la legge regionale non puo' abolire e neppure limitare o recare pregiudizio ad un diritto soggettivo quale e' quello di uso civico, che, come si e' posto in rilievo, e' stabilito a favore delle comunita' locali e dei singoli che di tali comunita' fanno parte ed e' esercitato su terre che fanno parte del demanio civico. Conseguentemente si profilano dubbi di incostituzionalita' della legislazione della regione Piemonte in materia di parchi e riserve. Senonche' per quanto concerne la legge della regione Piemonte 4 giugno 1975, n. 43, e la legge, sempre della regione Piemonte, 24 aprile 1985, n. 46, si deve osservare che il merito alle stesse non puo' sorgere questione di loro incostituzionalita'. Invero la legge n. 43/1975, con le modifiche apportate dalla legge n 46/1985, non stabilisce che debbano essere incluse nei parchi e nelle riserve terre di uso civico per cui la legge puo' essere interpretata nel senso che nei parchi e nelle riserve siano incluse terre non di uso civico o terre di uso civico previamente sdemanializzate con provvedimento della giunta regionale ed allora non si avrebbe alcuna incompatibilita' della normativa regionale con quella riguardante gli usi civici. Invece le leggi della regione Piemonte 23 agosto 1978, n. 55, e 30 marzo 1987, n. 20, hanno incluso nel parco delle Lame del Sesia e delle riserve naturali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit delle terre di uso civico per cui le norme abolitrici o limitatrici dei diritti di uso civico sono in atto con la conseguente abolizione o grave limitazione dei diritti di uso civico sulle terre gravate di tali diritti ed incluse nel suddetto parco e nelle suddette riserve. Infatti l'art. 2 della legge della regione Piemonte 23 agosto 1978, n. 55, fissa i confini del parco naturale, delle Lame del Sesia e delle riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit e, da quanto si e' provato nel presente giudizio, nella zona del parco e delle riserve, delimitata dai confini indicati nella planimetria allegata alla legge n. 55/1978, sono compresi, come gia' si e' posto in rilievo, moltissimi terreni di uso civico in gran parte di Albano Vercellese ed in parte anche dei comuni di Greggio e di Oldenico. Si ritiene pertanto che si verifichi una evidente lesione costituzionale dei diritti di uso civico esistenti sulle terre di uso civico incluse nel parco naturale delle Lame del Sesia e delle riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit ad opera delle norme esaminate di cui agli artt. 1, 2, 3, n. 3, e 8, primo comma lettere g), h), i), secondo comma, lett. l), m), n), terzo comma, quarto comma, nn. 2 e 3, quinto comma, n. 5, della legge della regione Piemonte 23 agosto 1978, n. 55; 1, 2, 3, 9, 11, 15 e 17 della legge della regione Piemonte 30 marzo 1987, n. 20, in relazione agli artt. 42, che stabilisce che la proprieta' puo' essere pubblica o privata, e 117 della Costituzione che sancisce il principio che le norme legislative di competenza delle regioni devono essere emesse nei limiti dei princi'pi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e che tra le materie devolute alla competenza legislativa delle regioni non vi sono quelle concernenti i diritti soggettivi che possono essere disciplinati solo dalle norme legislative nazionali. Percio' il presente giudizio deve essere sospeso e deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, n. 3, 8, primo comma, lett. g), h), i); secondo comma, lett. l), m), n); terzo comma; quarto comma, nn. 2 e 3; quinto comma, n. 5, della legge della regione Piemonte 23 agosto 1978, n. 55; 1, 2, 3, 9, 11, 15 e 17 della legge della regione Piemonte 30 marzo 1987, n. 20, in relazione agli artt. 42, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della segreteria di questo ufficio la presente ordinanza venza notificata alle parti in causa e al presidente della giunta regionale del Piemonte e comunicata al presidente del consiglio regionale del Piemonte. Torino, addi' 25 gennaio 1989 (Seguono le firme) 89C0185