N. 91 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 gennaio 1989

                                 N. 91
       Ordinanza emessa il 25 gennaio 1989 dal commissario per il
       riordinamento degli usi civici del Piemonte, della Liguria
  e della Valle d'Aosta nel procedimento civile vertente tra il comune
          di Albano Vercellese e la regione Piemonte ed altri
 Usi  civici  -  Inclusione di terreni del comune di Albano Vercellese
 soggetti ad uso civico nel parco delle Lame del Sesia e delle riserve
 naturali  speciali  dell'Isolone  di  Oldenico  e  della  Garzaia  di
 Villarboit - Rilievi - Limitazioni o privazioni con  leggi  regionali
 dei  diritti  di  pascolo,  di  legnatico, di raccolta di frutti e di
 prodotti di sottobosco  dei  terreni  soggetti  ad  uso  civico,  per
 effetto  della  destinazione  dei  terreni  stessi a parco naturale -
 Acquisizione al demanio della regione di beni  compresi  nel  demanio
 comunale - Violazione del diritto di proprieta' pubblica dei comuni e
 della stessa competenza della regione Piemonte.
 (Legge  regione  Piemonte 23 agosto 1978, n. 55, artt. 1, 2, 3, n. 3;
 8, primo comma, lettera g); legge regione Piemonte 30 marzo 1987,  n.
 20, artt. 1, 2, 3, 9, 11, 15 e 17).
 (Cost., artt. 42 e 117).
(GU n.10 del 8-3-1989 )
          IL COMMISSARIO PER IL RIORDINAMENTO DEGLI USI CIVICI
    Ha promunciato la seguente ordinanza nella causa civile avente per
 oggetto: compatibilita' dei diritti di uso  civico  con  l'inclusione
 delle terre gravate da tali diritti nei parchi regionali.
    Promossa  dal comune di Albano Vercellese, in persona del sindaco,
 rappresentato in causa dall'avv. Dario Casalini  e  dal  dott.  Bruno
 Poy,  attore,  contro  la regione Piemonte, in persona del presidente
 della giunta regionale, rappresentata in causa dall'avv. Irma Lima di
 Torino,  convenuta,  con  l'intervento in causa: parco naturale delle
 Lame del Sesia e delle  riserve  naturali  speciali  dell'Isolone  di
 Oldenico  e  della  Garzaia  di  Villarboit,  in  persona  del legale
 rappresentante  pro-tempore,  rappresentato  in  causa  dall'avvocato
 prof.  Claudio  Dal  Piaz;  comune di Greggio in persona del sindaco;
 comune di Oldenico in persona del sindaco.
                        SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Nel  presente  giudizio  il  comune  di  Albano instava perche' si
 dichiarassero tenuti sia la regione Piemonte, sia l'ente  parco  Lame
 del  Sesia, dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit al
 pieno rispetto dei diritti di uso civico ab immemorabili gravanti sui
 terreni di cui e' causa a favore della comunita' di Albano Vercellese
 con la conseguente emissione di ogni provvedimento e condanna che  si
 rendessero  necessari  a  garantire  la  tutela concreta ed effettiva
 degli usi civici spettanti alla comunita' di Albano Vercellese.
    Nelle  conclusioni  definitive  il  comune  di  Albano  Vercellese
 chiedeva che gli atti fossero rimessi alla Corte  costituzionale  per
 la  decisione  della questione di illegittimita' costituzionale degli
 artt. 1, 3, 4 e 6 della legge regionale Piemonte 4  giugno  1975,  n.
 43,  come  modificata  dalla  legge  regionale del Piemonte 24 aprile
 1985, n. 46; degli artt. 1, 8 e 9 della legge della regione  Piemonte
 23  agosto 1978, n. 55; degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,
 16 e 17 della legge della regione Piemonte 30 marzo 1987, n. 20,  per
 contrasto con gli artt. 42, 44 e 117 della Costituzione.
                         MOTIVI DELLA DECISIONE
    Si  deve  in  proposito  osservare che questo commissario agli usi
 civici  di  Torino,  con  decreto  in  data  16   dicembre   1977   e
 successivamente con la sentenza in data 21 maggio 1984, ha dichiarato
 che numerosi e determinati terreni, situati nel territorio del comune
 di  Albano  Vercellese,  specificatamente elencati ed individuati con
 l'indicazione degli estremi catastali, erano di  uso  civico  perche'
 appartenenti ab immemorabili alle comunita' locali che li usavano per
 le necessita' fondamentali di  vita  e  facevano  percio'  parte  del
 demanio civico del comune di Albano Vercellese.
    Nel  corso  del  giudizio  si  e' provato che gran parte dei detti
 terreni di uso civico del comune  di  Albano  Vercellese  sono  stati
 inclusi  nel  parco  delle  Lame  del  Sesia e delle riserve naturali
 speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit.
    Invero l'architetto dott. Bianco Giovanni, incaricato all'uopo dal
 comune di Albano Vercellese, ha individuato nella sua relazione,  non
 contestata  dalle  controparti e percio' pacifica in causa, i terreni
 del comune stesso inclusi nel parco delle Lame del Sesia, Percio'  si
 e'  provato  che  i complessivi Ha. 262.33.02, pressoche' interamente
 boscati, formanti il parco delle Lame del Sesia sono quasi  tutti  di
 uso  civico  ed in gran parte facenti parte del demanio di uso civico
 di Albano Vercellese.
    Inoltre  dalla  documentazione prodotta in causa si e' provato che
 terreni di uso  civico,  appartenenti  ai  comuni  di  Greggio  e  di
 Oldenico,  sono  stati  anche  essi  inclusi nel parco delle Lame del
 Sesia e delle riserve naturali speciali dell'Isolone  di  Oldenico  e
 della  Garzaia  di  Villarboit.  Percio' le terre, di complessivi Ha.
 262.33.02, formanti il parco  delle  Lame  del  Sesia  e  le  riserve
 naturali  speciali  dell'Isolone  di  Oldenico  e  della  Garzaia  di
 Villarboit,  sono  quasi  tutte  di  uso  civico,   in   gran   parte
 appartenenti al comprensorio di uso civico di Albano Vercellese ed in
 parte ai comprensori di uso civico di Greggio e di Oldenico.
    Orbene   nel   corso   del   giudizio   sono  emerse  le  notevoli
 incompatibilita' fra la normativa concernente gli  usi  civici  e  le
 leggi   regionali  del  Piemonte  disciplinanti  l'istituzione  e  la
 regolamentazione dei parchi e delle riserve naturali  in  generale  e
 l'istituzione  e  la  regolamentazione in particolare del parco delle
 Lame del Sesia e delle  riserve  naturali  speciali  dell'Isolone  di
 Oldenico e della Garzaia di Villarboit.
    Invero  il  diritto  di  uso civico e' sorto, come affermato dalla
 Corte di cassazione, a vantaggio della collettivita' degli  utenti  e
 conferisce  un  diritto  reale  ai  singoli  i  cui  bisogni  vengono
 soddisfatti con l'esercizio del pascolo e del legnatico o  con  altra
 forma piu' o meno ampia di godimento dell'agro demaniale.
    La  Corte  di cassazione ha ancora affermato che il diritto di uso
 civico fa parte del  cosidetto  demanio  civico  comunale  e  che  la
 titolarita'  della  terra  appartiene  alla  popolazione  cioe'  alla
 generalita' degli abitanti di un comune o di una frazione.
    Il  diritto  di  uso  civico  e' diritto reale di uso da parte del
 singolo ed e' disciplinato dagli artt. 12, terzo comma,  della  legge
 16  giugno  1927,  n.  1766, e 1021, del codice civile ed e' pertanto
 diritto di uso dei beni di proprieta' collettiva della comunita'  per
 il  soddisfacimento  delle necessita' dei singoli utenti e delle loro
 famiglie.
    Inoltre  gli  artt.  1  e  4  della legge 16 giugno 1927, n. 1766,
 precisano che i diritti di  uso  civico,  distinti  in  essenziali  e
 utili, consistono nei diritti di pascere o di abbeverare il bestiame,
 raccogliere legna per uso domestico o di  lavoro,  seminare  mediante
 corrisposta  al  proprietario,  raccogliere  o trarre dal fondo altri
 prodotti da poterne anche fare commercio e in generale nei diritti di
 servirsi  del  fondo  gravato  di  uso  civico  in  modo da ricavarne
 vantaggi economici che eccedano anche quell  che  sono  necessari  al
 sostentamento personale e familiare.
    L'art.  26 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, stabilisce inoltre
 il principio generale che i terreni di uso civico dei  comuni,  delle
 frazioni  e delle Associazioni devono essere aperti agli usi di tutti
 i cittadini del comune e della frazione.
    Orbene  tale  diritto  soggettivo  reale non puo' essere abolito e
 neppure ridotto o limitato da una legge regionale perche' non rientra
 nelle  materie  che  la  Costituzione  ha stabilito essere oggetto di
 legislazione regionale.
    La  disciplina  e  la  regolamentazione  dei diritti soggettivi e'
 riservata dalla Costituzione alla legge dello Stato la quale  neppure
 puo'  abolire o anche solo gravemente limitare i diritti fondamentali
 garantiti dalla Costituzione pena l'incostituzionalita'  della  legge
 stessa.
    La  regione  Piemonte ha emanato la legge regionale 4 giugno 1975,
 n. 43, relativa all'istituzione dei parchi e delle riserve  naturali,
 la  quale,  all'art.  1, individua nella conservazione e nella difesa
 del paesaggio e dell'ambiente, nell'assicurazione alla  collettivita'
 ed  ai  singoli del corretto uso del territorio per scopi ricreativi,
 culturali,   sociali,   didattici   e   scientifici   nonche'   nella
 valorizzazione  delle  economie  locali le specifiche finalita' della
 legge stessa.
    Orbene  tali fini possono venire in contrasto con i diritti di uso
 civico i quali, essendo diritti stabiliti a  favore  delle  comunita'
 locli  e  di  ciascun  singolo componente di tali collettivita' e che
 sono garantiti dalla legge 16  giugno  1927,  n.  1766,  non  possono
 venire,  non solo soppressi, ma neppure in alcun modo limitati da una
 legge regionale.
    Infatti   se   la  conservazione  e  la  difesa  del  paesaggio  e
 dell'ambiente non vengono generalmente in contrasto con le necessita'
 da  soddisfare  da  parte  degli  utenti  degli usi civici poiche' lo
 sfruttamento delle tertre da parte di questi ultimi e'  consono  alla
 destinazione  naturale  delle  stesse,  i fini ricreativi, culturali,
 didattici e scientifici possono venire in contrasto con i diritti  di
 usare  i beni per il soddisfacimento delle necessita' essenziali alla
 vita degli utenti degli usi civici e  delle  loro  famiglie  rispetto
 alle  terre  di  uso  civico che siano incluse nelle zone destinate a
 parchi o a riserve naturali.
    La  destinazione  delle  terre  di  uso civico per soddisfare fini
 ricreativi,  didattici,  culturali  e  scientifici  puo'  imporre  la
 necessita'  di  restrizioni  alla  generale  disposizione di tutte le
 terre di uso civico a favore delle popolazioni locali nel  senso  che
 le  dette  finalita'  possono  importare,  almeno temporaneamente, la
 limitazione o la privazione dei diritti di pascolo, di legnatico,  di
 raccolta  di  frutti  delle  terre  di  uso  civico e di prodotti del
 sottobosco come pure dello stesso diritto  di  accesso  degli  utenti
 degli usi civici alle terre sottoposte a tali usi.
    E'  evidente in tal caso la violazione e la stessa soppressione di
 un diritto soggettivo, quale quello di uso civico,  ad  opera  di  un
 provvedimento legislativo regionale.
    Ma vi sono dei vincoli ancora maggiori che la regione puo' imporre
 sulle terre di uso civico. Invero l'ultimo comma  dell'art.  2  della
 legge  regionale 4 giugno 1975, n. 43, stabilisce che la regione deve
 disporre un  programma  pluriennale  di  interventi  regionali  e  di
 contributi  agli  enti  locali  per  l'acquisizione,  conservazione e
 valorizzazione naturalistica delle zone comprese nel piano regionale.
 Pertanto   la   regione  Piemonte  deve  addirittura  procedere  alla
 acquisizione naturalistica delle terre comprese nel piano regionale e
 percio',  se  si tratta di terre di uso civico, ne viene sottratta la
 destinazione naturale che e' quella essenziale per  lesercizio  degli
 usi civici.
    Si  tratta  in  tal caso della previsione obbligatoria, perche' il
 termine  "dispone"  equivale  a  "deve  disporre",  di  una  completa
 acquisizione  alla  regione  o  a  enti  locali  di terre che sono ab
 immemorabili di proprieta'  delle  comunita'  locali,  che  solo  dal
 comune  possono  essere  rappresentate  secondo il costante indirizzo
 della  Corte  di  cassazione.  In  tal  modo   l'uso   civico   viene
 sostanzialmente ad essere soppresso perche' la regione, acquisendo il
 bene gravato da tale uso, lo adibisce ai fini  previsti  dalla  legge
 che  sono quelli che, come sopra posti in rillievo, possono venire in
 contrasto con i diritti di uso civico spettanti a tutti i locali.
    In   ogni  caso  viene  legislativamente  fissata  un'acquisizione
 automatica alla regione di beni facenti parte del demanio civico  non
 certamente consentita dall'attuale ordinamento giuridico dello Stato.
 Invero,  anche  in  caso  di  alienazione  e  persino  di  fronte  ad
 un'espropriazione  da  parte  dello  Stato di terre di uso civico, e'
 necessaria la preventiva delibera del consiglio comunale, che  decida
 la  sdemanializzazione  delle  terre  stesse  nonche'  la  successiva
 approvazione della giunta regionale a seguito di parere da parte  del
 competente   magistrato   agli   usi   civici   il   quale,  in  sede
 giurisdizionale, deve esprimere il suo giudizio circa  l'esistenza  o
 meno  di  un  pregiudizio  per  i diritti di uso civico a causa della
 sdemanializzazione e della cessione del terreno che il comune indende
 cedere.
    I  beni di uso civico fanno parte del demanio civico del comune ai
 sensi degli artt. 822, secondo comma, e 824, primo  comma,  del  cod.
 civ.  e  percio', ai sensi dell'art. 823, primo comma, del cod. civ.,
 non sono ne' alienabili, ne' usucapibili trattandosi, come  tali,  di
 beni   extra  commercium  che  neppure  possono  formare  oggetto  di
 espropriazione per pubblico interesse. Anche la Corte  costituzionale
 si  e'  pronunciata  nella  materia  in questione, affermando, con la
 sentenza 28 maggio 1957, n. 67, la  nullita'  di  leggi-provvedimento
 che  avevano  sottoposto  ad  espropriazione  demani  di  uso  civico
 considerandoli terre private.
    Percio', anche nelle ipotesi dei parchi e delle riserve naturali e
 ancorche' non si tratti di provvedimenti assolutamente ablatori della
 proprieta',  dal  momento che l'inclusione di una terra di uso civico
 in un parco o in una riserva naturale viene ad eliminare l'uso civico
 a favore della comunita' o comunque a limitare o a recare pregiudizio
 all'uso stesso in modo definitivo, e' necessaria per l'inclusione  di
 una  terra  di  uso  civico in un parco o in una riserva naturale, la
 preventiva manifestazione della  volonta'  degli  utenti,  degli  usi
 civici, espressa per mezzo del consiglio comunale, di sdemanializzare
 il  terreno  in  questione  nonche'  l'autorizzazione  della   giunta
 regionale,  a  seguito  del  parere  del  magistrato addetto agli usi
 civici che, in sede giurisdizionale  incidendo  il  suo  giudizio  su
 diritti  soggettivi  fondamentali  della persona, deve valutare se la
 sdemanializzazione sia o meno di pregiudizio  alle  necessita'  delle
 popolazioni locali.
    In  mancanza  di  sdemanializzazione preventiva delle terre di uso
 civico la normativa regionale relativa all'istituzione dei  parchi  e
 delle  riserve  naturali  non ha effetto nei riguardi dei beni di uso
 civico pena il dubbio di incostituzionalita' della  normativa  stessa
 che  non  puo' far cadre e neppure limitare il diritto soggettivo del
 singolo ad usare, per le necessita' sue  e  della  sua  famiglia,  le
 terre di uso civico.
    Ma  vi  sono  ancora  altre  norme  della  legislazione regionale,
 concernente  i  parchi  e  le  riserve  naturali,  che   limitano   e
 pregiudicano gravementi i diritti di uso civico.
    Invero  i  divieti  di  cui all'art. 3 e le classificazioni di cui
 all'art. 4 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, pongono  serie
 limitazioni  all'esercizio  dei  diritti  di  uso  civico stabiliti a
 favorre delle comunita' locali.
    I  divieti  di  tagli boschivi e di riduzione a coltura di terreni
 boschivi vengono ad impedire o limitare l'esercizio  dei  diritti  di
 uso civico a favore della popolazione.
    Invero  e'  la sola comunita', per mezzo del consiglio comunale, e
 non altri enti, che devono decidere  circa  i  tagli  boschivi  anche
 parziali  e  per  l'eventuale riduzione a coltura di terreni boschivi
 allorche' le dette operazioni vengano  effettuate  su  terre  di  uso
 civico  perche'  tali  interventi  devono essere eseguiti a vantaggio
 delle popolazioni locali.
    Inoltre  le  classificazioni  dei terreni sottoposti al regime dei
 parchi con le conseguenti possibilita', secondo  la  tipologia  delle
 terre,  di usi ricreativi, di interventi a solo scopo scientifico, di
 interventi conservativi  di  natura  biologica,  biologica-forestale,
 botanica,  zoologica, geologica, archeologica ed etnologica ed infine
 di destinazione ad area attrezzata per l'impiego  sociale  del  tempo
 libero  o a zona di preparco vengono sicuramente a recare pregiudizio
 all'esercizio degli usi civici poiche' le suddette destinazioni ed  i
 predetti  interventi impediscono l'esercizio dei pascoli, la raccolta
 di frutti delle terre e dei boschi e lo stesso accesso  degli  utenti
 degli usi civici alle terre sottoposte a tali usi.
    Si deve infine osservare che la legge regionale 23 agosto 1978, n.
 55, che istituisce il parco  naturale  delle  Lame  del  Sesia  e  le
 riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di
 Villerboit, contiene delle norme che non possono trovare applicazione
 nei confronti di terre di uso civico.
    Invero, come gia' si e' osservato nella sentenza di questo giudice
 in data 21 maggio 1984, se le norme vincolistiche di cui  alle  lett.
 a), b), c), d), e), e f), dell'art. 8 non solo non sono incompatibili
 con gli usi civici  ma  anzi  sostanzialmente  favoriscomno  il  loro
 esercizio  valorizzando  i  terreni che ne sono gravati, i divieti di
 cui alle lett. g), h), i), l), m) e n), dell'articolo stesso  possono
 venire   in  contrasto  con  i  diritti  di  uso  civico  perche'  la
 costruzione di nuove strade anche per  la  fruibilita'  pubblica  del
 parco,  l'esercizio  di  attivita'  ricreative e sportive anche senza
 l'uso di mezzi meccanici fuori strada, gli interventi di  demolizione
 di  edifici  esistenti  e  la  costruzione di nuovi edifici anche non
 deterioranti le caratteristiche ambientali  dei  luoghi  non  possono
 comunque   attuarsi   su   terre   di   uso   civico  se  non  previa
 sdemanializzazione di queste ultime ne'  le  attivita'  degli  utenti
 delle  terre  di  uso  civico  possono  essere  limitate dal comitato
 direttivo del parco. I divieti poi di cui alle  lett.  l)  e  n)  non
 devono trovare applicazione su terre di uso civico.
    Invero  il divieto di accedere ai terreni stessi se non per motivi
 di  carattere  didattico,  tecnico  e  scientifico  e,  qualora   non
 ricorrano   detti   motivi,   senza  l'autorizzazione  del  consiglio
 direttivo del parco, importa una  pesante  limitazione  all'esercizio
 degli  usi  civici perche' l'utente di tali diritti per esercitare il
 pascolo o altro diritto di uso civico su di un terreno di uso  civico
 incluso  nella  riserva naturale dovra' ottenere l'autorizzazione del
 suddetto consiglio mentre la norma di cui all'art. 26 della legge  n.
 1766/1927  enuncia  il  principio  generale  dell'apertura  a tutti i
 cittadini delle terre di uso civico.
    Inoltre  alla  lett. n) dell'art. 8 della legge 23 agosto 1978, n.
 55, viene vietato l'esercizio della pesca sulle acque incluse in  una
 riserva  naturale  per cui l'utente dell'uso civico di pesca non puo'
 esercitare in tali acque la pesca.
    Inoltre il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 23 agosto
 1978, n. 55,  stabilisce  che  l'uso  del  suolo  e  l'edificabilita'
 consentiti   nel   territorio   del  parco  e  delle  riserve  devono
 corrispondere ai fini di cui al precedente art.  3  e  sono  definiti
 dagli   strumenti   urbanistici  generali  e  relativi  strumenti  di
 attuazione. Orbene l'art. 3 della legge  n.  55/1978  stabilisce  che
 nell'ambito   ed  a  completamento  dei  principi  generali  indicati
 nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le  finalita'
 dell'istituzione  del  partco  naturale  delle  Lame  del  Sesia sono
 specificate secondo quanto segue:
 1)  tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche
 delle Lame del Sesia in funzione dell'uso sociale di tali valori;  2)
 promuovere  la  valorizzazione  delle attivita' forestali ed agricole
 della zona, garantendo le cure colturali e favorendo il miglioramento
 delle  aree  a  bosco;  3) organizzare il territorio per favorirne la
 fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici e  culturali.  Si
 deve  pertanto  osservare  che  se  le  finalita' di cui ai nn. 1 e 2
 possono essere compatibili con l'esercizio degli usi civici i fini di
 cui  al  n. 3 non consentono l'esercizio degli usi civici sui terreni
 inclusi nel parco e gravati di tali usi, perche' la  destinazione  di
 una  terra  di uso civico a fini ricreativi, didattici, scientifici e
 culturali non  consente  l'esercizio  dei  pascoli,  del  diritto  di
 legnatico,  del  diritto  di seminare, raccogliere e trarre dai fondi
 qualsiasi prodotto e di servirsi dei fondi gravati di uso  civico  in
 modo  da  ricavarne  vantaggi economici che eccedano anche quelli che
 sono necessari al sostentamento personale e famigliare.
    Inoltre  tal  fini possono importare persino il divieto di accesso
 agli utenti degli usi civici nelle  terre  gravate  da  tali  usi  ma
 incluse nel parco delle Lame del Sesia.
    Percio'  e'  evidente  il cotrasto con la norma di cui all'art. 26
 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, che stabilisce, come gia' si  e'
 posto  in rilievo, la loro apertura agli usi di tutti i cittadini del
 comune e della frazione.
    Infine  le  normative  di cui ai nn. 2 e 3, del quarto comma, e di
 cui al n. 5, del quinto comma, dell'art. 8 della legge  regionale  23
 agosto  1978,  n.  55, sono in contrasto con la normativa concernente
 gli usi civici. Invero la costruzione di nuovi edifici od  opere  non
 deve  essere  effettuata  su  terre di uso civico anche se interviene
 l'autorizzazione del presidente della giunta regionale.
    Il  pascolo  e l'agricoltura devono potersi esercitare su tutte le
 terre di  uso  civico  e  non  solo  su  quelle  dove  si  esercitano
 attualmente  ed  i  tagli dei boschi di uso civico vanno autorizzati,
 previo il  consenso  dell'ispettorato  ripartimentale  delle  foreste
 competente,  dai  consigli  comunali  che  rappresentano le comunita'
 titolari dei boschi di uso civico.
    Nel  corso  dell'istruzione  della  causa  sono poi state espresse
 doglianze da parte dei sindaci di Greggio e  di  Oldenico  in  merito
 all'inclusione  di terre di uso civico nel parco regionale delle Lame
 del Sesia e delle riserve naturali dell'Isolone di Oldenico  e  della
 Garzaia di Villarboit.
    Il  sindaco  di Greggio ha dichiarato che attualmente i terreni di
 uso civico inseriti nel parco regionale sono  stati  cintati  e  sono
 stati  apposti  cartelli  prescriventi  il  divieto  dell'ingresso di
 autovetture. Ha raggiunto il sindaco di Greggio che con l'istituzione
 del  parco il comune di Greggio non puo' piu' procedere al taglio del
 bosco ceduo e ad alto fusto con grave perdita economica per le  casse
 del comune.
    Infine  il  sindaco di Greggio ha prodotto in causa fotografie dei
 cartelli apposti dall'amministrazione del parco  indicanti,  tra  gli
 altri,  i  divieti  di  pascolo,  di  raccolta di funghi e di lumache
 nonche' il divieto di pesca, che sono incompatibili  con  l'esercizio
 degli usi civici.
    Il  sindaco  di  Oldenico  ha  dichiarato  che  l'ambiente  si sta
 trasformando in senso peggiorativo da quando i terreni di uso  civico
 di  Oldenico  sono  passati  all'ente  parco. Precisava il sindaco di
 Oldenico che l'abolizione del taglio ceduo nei boschi di  uso  civico
 inclusi  nel  parco, oltre a determinare una perdita economica per il
 comune, recava  danno  alla  vegetazione  perche'  il  ceduo  con  la
 maturazione  veniva  a  morire  mentre  veniva  a scomparire l'airone
 cenerino che ha il suo abitat naturale nel ceduo e  che  per  la  sua
 rarita' costituiva un'attrazione turistica.
    Infine  il sindaco di Oldenico lamentava che la popolazione locale
 non poteva esercitare il pascolo nei terreni di  uso  civico  inclusi
 nel parco per il divieto di accesso delle perspne del posto.
    Infine  si  deve  osservare che la legge regionale del Piemonte 20
 marzo 1987,  n.  20,  stabilisce  all'art.  1  che  la  legge  stessa
 disciplina le modalita' di utilizzo e di fruizione del parco naturale
 delle Lame del Sesia e delle riserve naturali speciali  dell'Isolone,
 di  Oldenico  e  della  Garzaia di Villarboit, istituiti con la legge
 regionale 23 agosto 1978, n. 55, ed all'art. 2 pone  il  divieto  del
 pascolo  del  bestiame  di  qualsiasi  specie. Inoltre la detta legge
 all'art. 3 fa divieto di attraversamento del parco  e  delle  riserve
 con  mandrie  di  bestiame  di  qualsiasi  specie  se non utilizzando
 esclusivamente le strade comunali e vicinali. L'art. 9 fa  salvo  dal
 divieto  di raccolta dei funghi epigei l'esercizio del diritto di uso
 civico di fungatico a favore delle comunita' locali limitandone pero'
 in concreto l'esercizio a soli tre giorni alla settimana.
    Inoltre   l'art.  11  stabilisce  il  divieto  della  raccolta  di
 qualsiasi  prodotto  del  sottobosco,  l'art.   15   stabilisce   che
 l'esercizio  della  pesca  nelle  zone  umide  e  nei  corsi  d'acqua
 scorrenti  nell'interno  del  parco,  fatta   eccezione   del   corso
 principale   del  fiume  Sesia,  e'  vietato,  ed  infine  l'art.  17
 stabilisce  che  l'ente  parco  non  puo'  temporaneamente   impedire
 l'accesso  a  particolari  e  limitate  zone  a fini selvicolturali e
 faunistici.
    Pertanto  nelle  terre  di  uso  civico incluse nel parco naturale
 delle Lame del Sesia e nelle riserve naturali speciali di Oldenico  e
 di  Villarboit la popolazione locale non puo' esercitare l'uso civico
 di pascolo, ne' quello di fungatico se non in determinati giorni, ne'
 l'uso  civico  di  pesca,  ne'  quello  di  raccolta dei prodotti del
 sottobosco e persino le e' inibito l'accesso mentre invece l'art.  26
 della  legge  16  giugno  1927,  n.  1766,  stabilisce  il  principio
 dell'apertura di tutte le terre di uso civico a tutti i cittadini del
 comune.
    Orbene  la  legge  regionale non puo' abolire e neppure limitare o
 recare pregiudizio ad un diritto soggettivo quale e'  quello  di  uso
 civico, che, come si e' posto in rilievo, e' stabilito a favore delle
 comunita' locali e dei singoli che di tali comunita' fanno  parte  ed
 e' esercitato su terre che fanno parte del demanio civico.
    Conseguentemente  si  profilano dubbi di incostituzionalita' della
 legislazione della regione Piemonte in materia di parchi e riserve.
    Senonche'  per  quanto  concerne la legge della regione Piemonte 4
 giugno 1975, n. 43, e la legge, sempre  della  regione  Piemonte,  24
 aprile  1985,  n. 46, si deve osservare che il merito alle stesse non
 puo' sorgere questione di loro incostituzionalita'.
    Invero la legge n. 43/1975, con le modifiche apportate dalla legge
 n 46/1985, non stabilisce che debbano essere  incluse  nei  parchi  e
 nelle  riserve  terre  di  uso  civico  per  cui la legge puo' essere
 interpretata nel senso che nei parchi e nelle riserve  siano  incluse
 terre   non   di  uso  civico  o  terre  di  uso  civico  previamente
 sdemanializzate con provvedimento della giunta  regionale  ed  allora
 non  si avrebbe alcuna incompatibilita' della normativa regionale con
 quella riguardante gli usi civici.
    Invece le leggi della regione Piemonte 23 agosto 1978, n. 55, e 30
 marzo 1987, n. 20, hanno incluso nel parco delle  Lame  del  Sesia  e
 delle  riserve  naturali  dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di
 Villarboit delle terre di uso civico per cui le  norme  abolitrici  o
 limitatrici dei diritti di uso civico sono in atto con la conseguente
 abolizione o grave limitazione dei diritti di uso civico sulle  terre
 gravate  di  tali  diritti  ed  incluse  nel  suddetto  parco e nelle
 suddette riserve.
    Infatti  l'art.  2  della  legge  della regione Piemonte 23 agosto
 1978, n. 55, fissa i confini del parco naturale, delle Lame del Sesia
 e  delle  riserve  naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della
 Garzaia di Villarboit  e,  da  quanto  si  e'  provato  nel  presente
 giudizio,  nella  zona  del  parco  e  delle  riserve, delimitata dai
 confini indicati nella planimetria allegata alla  legge  n.  55/1978,
 sono  compresi,  come gia' si e' posto in rilievo, moltissimi terreni
 di uso civico in gran parte di Albano Vercellese ed  in  parte  anche
 dei comuni di Greggio e di Oldenico.
    Si   ritiene  pertanto  che  si  verifichi  una  evidente  lesione
 costituzionale dei diritti di uso civico esistenti sulle terre di uso
 civico  incluse  nel  parco  naturale  delle  Lame  del Sesia e delle
 riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di
 Villarboit  ad opera delle norme esaminate di cui agli artt. 1, 2, 3,
 n. 3, e 8, primo comma lettere g), h), i), secondo comma,  lett.  l),
 m),  n),  terzo  comma,  quarto comma, nn. 2 e 3, quinto comma, n. 5,
 della legge della regione Piemonte 23 agosto 1978, n. 55; 1, 2, 3, 9,
 11,  15 e 17 della legge della regione Piemonte 30 marzo 1987, n. 20,
 in relazione agli artt.  42, che stabilisce che  la  proprieta'  puo'
 essere  pubblica  o privata, e 117 della Costituzione che sancisce il
 principio che le norme legislative di competenza delle regioni devono
 essere  emesse  nei limiti dei princi'pi fondamentali stabiliti dalle
 leggi dello Stato e che  tra  le  materie  devolute  alla  competenza
 legislativa  delle  regioni  non vi sono quelle concernenti i diritti
 soggettivi  che  possono  essere  disciplinati   solo   dalle   norme
 legislative nazionali.
    Percio'  il  presente giudizio deve essere sospeso e deve disporsi
 la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 1,  2,  3,  n.  3,  8,  primo
 comma,  lett.  g),  h),  i);  secondo  comma, lett. l), m), n); terzo
 comma; quarto comma, nn. 2 e 3; quinto comma, n. 5, della legge della
 regione Piemonte 23 agosto 1978, n. 55; 1, 2, 3, 9, 11, 15 e 17 della
 legge della regione Piemonte 30 marzo 1987, n. 20, in relazione  agli
 artt. 42, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione;
    Sospende  il  giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a cura della segreteria di questo ufficio la presente
 ordinanza venza notificata alle parti in causa e al presidente  della
 giunta   regionale  del  Piemonte  e  comunicata  al  presidente  del
 consiglio regionale del Piemonte.
      Torino, addi' 25 gennaio 1989
                           (Seguono le firme)

 89C0185