N. 93 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 dicembre 1988
N. 93 Ordinanza emessa il 20 dicembre 1988 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Prencipe Franco e Ercolin Tiziana ed altra Procedimento civile - Prova testimoniale - Divieto di testimoniare per le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio - Nella specie: coniuge in presunto regime di comunione legale di beni Illegittima speraquazione dei coniugi in regime di comunione di beni rispetto a quelli in regime di separazione - Irragionevole compressione del diritto alla prova. (Cod. civ., art. 159; cod. proc. civ., art. 246). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.11 del 15-3-1989 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva che precede, O S S E R V A Nella causa civile n. 11085/86, pendente avanti a questo pretore di Torino, Prencipe Franco, agisce, nei confronti di Ercolin Tiziana e la S.p.a. Comitas, per ottenere il risarcimento, da r.c.a., del danno conseguente a scontro d'auto, avvenuto il 23 febbraio 1986 tra la Renault 5 Tg. TO Y22556, di sua proprieta', e la Mini Tg. TO X52932, di proprieta' di Ercolin Tiziana. Durante l'istruttoria Prencipe Franco citava, quale teste sul fatto, sua moglie Sacco Vincenza, ma, su eccezione di parte convenuta, la citata teste veniva congedata da questo pretore, senza poter essere ascoltata, in quanto teste incapace a testimoniare allo stato della vigente normativa. IN DIRITTO Con sentenza 23 luglio 1974, n. 248, questa eccellentissima Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 247 del c.p.c. che sanciva il divieto di testimoniare per il coniuge, ancorche' separato, nonche' per altri parenti o affini della parte in causa. Con la medesima sentenza questa eccellentissima Corte ha, invece, affermato l'infondatezza della questione di incostituzionalita' dell'art. 246 del c.p.c., che sancisce l'incapacita' a testimoniare di persone aventi nella causa un interesse, che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. Con l'entrata in vigore del testo dell'art. 159 del c.c., novellato da legge 19 maggio 1975, n. 151, e' stata introdotta la presunzione legale dei beni matrimoniali, di cui alla sez. terza del capo sesto del libro primo del cod. civ. salvo il diverso regime derivante da convenzione o dichiarazione, di cui al testo, novellato da legge n. 151/75, dell'art. 162 del c.c., per cui, nel sistema vigente, il regime di comunione dei beni tra coniugi deve ritenersi la regola e quello, di separazione, l'eccezione. Sicche' la preclusione, di cui all'art. 246 del c.p.c., viene a colpire quel coniuge, presunto - ex lege - comunista dei beni matrimoniali, di cui alla sez. terza del capo sesto del cod. civ., rispetto ai quali l'altro coniuge afferma, in causa, determinati diritti rispetto a terzi. Infatti per tutte le cause, aventi ad oggetto i beni matrimoniali sopracitati, il coniuge presunto comunista, diviene, automaticamente, titolare di interesse tale da farlo partecipare al giudizio (cosi', in termini, Cass. sez. terza, 7 marzo 1984, n. 1594 in giust. civ., I 2174 si esprime "in considerazione della sua possibilita' di intervenire nel giudizio, il coniuge il quale si trovi in regime di comunione di beni con l'altro coniuge e' incapace a testimoniare nelle controversie promosse da quest'ultimo da cui dipende l'attribuzione di entita' patrimoniale destinata ad incrementare il patrimonio comune". Orbene il riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione appare, a questo giudice a quo, che, l'irrazionalita' del divieto (art. 247 del c.p.c.) che impediva al giudice di sentire, quale teste, il coniuge nella causa in cui sono in discussione diritti fatti valere dall'altro coniuge, rivive attualmente, per il combinato disposto dagli artt. 246 del c.p.c. e 159 del c.c., per quei coniugi - e sono la maggioranza - che non hanno stipulato la convenzione o fatto la dichiarazione di cui all'art. 162 del c.c., rispetto a quei coniugi e sono l'eccezione - i quali tal convenzione o dichiarazione hanno fatto. Del resto autorevolissima dottrina (cfr. per tutti, v. Andrioli in Foro It. 81, pp. 292 segg.), dopo la pubblicazione della sentenza n. 248/74 di questa Corte, aveva continuato a sostenere la stretta assonanza tra le preclusioni, di cui agli artt. 247 e 246 del c.p.c., nonche' la stretta correlazione tra le giustificazioni, cui il legislatore del 1942, si era ispirato nel dettarla nel codice di rito. In riferimento all'art. 3 della Costituzione, rispetto a quei coniugi che hanno scelto il regime di separazione dei beni, appare sperequato il sistema per gli altri coniugi, che, per essere stati ossequiosi alla regola generale e presunta dell'art. 159 del c.c. e quindi alla ratio della riforma, di cui a legge n. 151/1975 (che, almeno da quanto si legge nei lavori preparatori, era stata attenta ai principi costituzionali del matrimonio e della famiglia) debbano patire la preclusione, di cui all'art. 246 del c.p.c. In riferimento all'art. 24 della Costituzione la preclusione sopradescritta appare un'irragionevole compressione, del diritto alla prova, nucleo essenziale del diritto di azione e di difesa nella parte in cui si afferma, aprioristicamente, l'inattendibilita' del coniuge teste nella causa in cui l'altro coniuge tenta di affermare diritti relativi ai beni, di cui alla sez. terza del capo sesto del libro primo del cod. civ., per il solo fatto che quei coniugi non hanno fatto la scelta di cui all'art. 162 del c.c. IN PUNTO RILEVANZA La questione sollevata da questo giudice a quo e' rilevante, in quanto se venisse meno la preclusione sopradescritta, questo giudicante potrebbe sentire la teste Sacco Vincenza, in forza dell'art. 257 del c.p.c. o, d'ufficio, ex art. 317 del c.p.c.
Pertanto questo pretore ritiene, d'ufficio, di sottoporre a questo giudice ad quem l'esame della questione che non appare, manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'illegittimita' costituzionale del combinato disposto dagli artt. 159 del c.c. e 246 del c.p.c, nella parte in cui sancisce l'incapacita' a testimoniare, per essere titolare di interesse tale da partecipare al giudizio, del coniuge che e' in presunto regime comunione legale dei beni, di cui alla sez. terza del capo sesto del c.c. e che sono oggetto del giudizio, in cui e' parte in causa l'altro coniuge. Va, quindi disposta la sospensione del presente giudizio e vanno disposti gli incombenti, di cui all'art. 23 della legge n. 87/1953. Torino, addi' 20 dicembre 1988 Il pretore: TOSCANO 89C0187