N. 81 SENTENZA 22 febbraio - 3 marzo 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Artigiani - Gestione speciale Pensione di riversibilita' a carico del fondo speciale - Cumulo con pensione diretta a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti - Integrazione al minimo - Divieto - Illegittimita' costituzionale. Legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma). Cost., art. 3). Previdenza e assistenza - Coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Pensione di riversibilita' a carico del fondo speciale - Contitolarita' di pensione diretta a carico dello stesso fondo - Integrazione al minimo - Divieto - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima sentenza n. 1144/1988) Manifesta inammissibilita'. Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma). Cost., art. 3)(GU n.10 del 8-3-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari) e dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 2 settembre 1988 dal Pretore di Siena nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Caroni Giuliana ed altro e l'I.N.P.S., iscritta al n. 576 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988; 2) ordinanza emessa il 2 settembre 1988 dal Pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Sbardellati Nello e l'I.N.P.S., iscritta al n. 598 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto in fatto Nel corso di due procedimenti in cui i ricorrenti - titolari di pensioni di riversibilita' a carico del Fondo speciale per gli artigiani ed anche di pensioni d'invalidita' erogate, rispettivamente, dalla medesima gestione, nonche' dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti - avevano richiesto l'integrazione al minimo del trattamento indiretto, il Pretore di Siena, con due ordinanze emesse entrambe il 2 settembre 1988, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del Fondo speciale per gli artigiani nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; b) dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nell'ipotesi di contitolarita' di pensione diretta a carico dello stesso Fondo, allorche', per effetto del cumulo, venga in tutti e due i casi superato il trattamento minimo garantito. Il giudice a quo ha osservato come, malgrado le numerose decisioni della Corte sul tema, la permanenza in vigore delle norme denunziate era ostativa, nelle fattispecie di causa, dell'integrazione al minimo della pensione, cosi' determinandosi un'evidente disparita' di trattamento tra chi si trovasse nelle condizioni dei ricorrenti ed i beneficiari delle precedenti sentenze. Considerato in diritto Le due questioni, attesa la sostanziale analogia, possono essere riunite. 1. - Con la prima di esse il giudice a quo propone a questa Corte una delle molteplici, possibili combinazioni di cumulo di due pensioni, individuando nella persistente vigenza dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), con riguardo all'ipotesi considerata, l'ostacolo all'integrazione al minimo del trattamento indiretto. La questione e' fondata. La norma censurata e' stata oggetto di declaratoria d'illegittimita' costituzionale in riferimento al diverso caso di cumulo tra pensione di riversibilita' erogata dalla Gestione artigiani e pensione diretta a carico dello Stato (sentenza n. 184 del 1988). Nella decisione citata, nonche' in numerose altre pronunce, la Corte ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione all'integrazione al minimo per i titolari di piu' pensioni (allorche' per effetto del cumulo venisse superato il trattamento minimo garantito) "cosi' rendendo possibile la titolarita' di piu' integrazioni al minimo sino all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia" (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 1086 del 1988). Anche nel caso in esame va seguita la medesima ratio, in quanto le residue applicazioni della norma denunziata risultano chiaramente incompatibili con il principio d'eguaglianza. Deve essere percio' dichiarata - ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell'impugnato art. 1, secondo comma, in tutte le ulteriori, possibili ipotesi in cui essa, negli indicati limiti temporali, non consenta l'integrazione al minimo delle pensioni erogate dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria, invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari per i titolari degli altri trattamenti specificati nella disposizione citata. 2. - L'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), denunciato con la seconda ordinanza nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nell'ipotesi di contitolarita' di pensione diretta a carico dello stesso Fondo, e' stato gia' dichiarato illegittimo con sentenza n. 1144 del 1988. La relativa questione e' pertanto manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del Fondo speciale per gli artigiani nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; 2) dichiara l'illegittimita' costituzionale, sotto ogni profilo residuo, dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339; 3) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 1144 del 1988. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0210