N. 86 SENTENZA 22 febbraio - 3 marzo 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori agricoli a tempo
 determinato - Diritto alla indennita' di malattia - Numero delle
 giornate di lavoro iscritte per l'anno solare precedente, negli
 appositi elenchi nominativi con minimo di 51 presenze - Limite per la
 corresponsione del beneficio - Non fondatezza nei sensi di cui in
 motivazione.   D.-L. 17 settembre 1983, n. 463, convertito, con
 modificazioni,  nella legge 11 novembre 1983, n. 638).   Cost., artt.
 3 e 38, secondo comma)
(GU n.10 del 8-3-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, sesto comma,
 del decreto-legge 12  settembre  1983,  n.  463  (Misure  urgenti  in
 materia  previdenziale  e sanitaria e per il contenimento della spesa
 pubblica,   disposizioni   per   vari    settori    della    pubblica
 amministrazione  e proroga di taluni termini), convertito nella legge
 11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni, promosso  con  ordinanza
 emessa  il 19 marzo 1988 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile
 vertente tra Marra Vincenzo e l'I.N.P.S.,  iscritta  al  n.  437  del
 registro  ordinanze  1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1988.
    Visto  l'atto  di  costituzione  dell'I.N.P.S.,  nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  24  gennaio  1989  il  Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Udito  l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del
 Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ordinanza emessa il 19 marzo 1988 il Pretore di Lecce,
 nel procedimento civile vertente tra Marra Vincenzo e l'I.N.P.S.,  ha
 sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 3 e 38, secondo comma, della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  5,
 sesto  comma,  del  decreto-legge  12  settembre 1983, n. 463 (Misure
 urgenti in materia previdenziale e sanitaria e  per  il  contenimento
 della  spesa  pubblica),  convertito nella legge 11 novembre 1983, n.
 638, con modificazioni, nella parte in cui non prevede - si assume  -
 il  diritto  alle  indennita'  economiche  di  malattia in favore dei
 lavoratori agricoli a tempo determinato che - pur avendo titolo  alla
 qualifica   di   bracciante  per  aver  lavorato  51  giornate  prima
 dell'inizio della malattia - non risultino pero' iscritti, per almeno
 51  giornate  dell'anno  precedente,  negli elenchi nominativi di cui
 all'art. 7  numero  5  del  decreto-legge  3  febbraio  1970,  n.  7,
 convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con modificazioni.
    Ad  avviso  del giudice a quo la norma appare irrazionale la' dove
 consente "che un lavoratore agricolo, il  quale  abbia  acquisito  il
 diritto ad essere qualificato bracciante agricolo nell'anno in corso,
 non possa godere, in caso di  malattia,  della  relativa  indennita',
 mentre  ne  possa  beneficiare  nell'anno  successivo,  sempre che si
 ammali, pur se non dovesse avere piu' titolo".
    2.  - Con memoria depositata il 29 settembre 1988 si e' costituito
 l'I.N.P.S che ha eccepito la manifesta infondatezza della  questione,
 per errata interpretazione della norma denunciata.
    Secondo   l'I.N.P.S   la   norma   avrebbe  ristretto  il  diritto
 all'indennita' di malattia, in favore dei lavoratori agricoli a tempo
 determinato,  entro  il  numero  delle  giornate  di lavoro per cui i
 lavoratori stessi, in virtu' dell'attivita' svolta  nell'anno  solare
 precedente,  hanno  conseguito l'iscrizione negli elenchi nominativi.
 Tuttavia nella situazione di  specie  -  vale  a  dire  nel  caso  di
 lavoratore  non  iscritto  negli  elenchi  per  almeno 51 giornate in
 virtu' del lavoro svolto nell'anno solare  precedente  ma  che  abbia
 compiuto  tale  numero  di giornate nell'anno in corso - l'ammissione
 alle prestazioni di malattia sarebbe pur  sempre  consentita,  previa
 rilascio  del  "certificato  provvisorio"  di  iscrizione, cosi' come
 previsto dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenziale n. 212 del
 9 aprile 1946, tuttora in vigore.
    Con atto depositato il 29 settembre 1988 e' intervenuto, altresi',
 il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  parimenti chiedendo che sia
 dichiarata  l'infondatezza  della  questione.  Si  deduce   che   "la
 soluzione  accolta,  evidentemente  correlata  alla  specificita' del
 lavoratore   agricolo,   non   determina   alcuna    irrazionale    e
 ingiustificata  disparita'  di  trattamento  per  quanto attiene alla
 connessione temporale tra prestazione del lavoro e  insorgenza  della
 malattia".
                         Considerato in diritto
    1.1  - L'art. 5, sesto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983,
 n.  463  (Misure  urgenti  in  materia  previdenziale  e  sanitaria),
 convertito  nella  legge 11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni,
 limita, nell'ambito del contenimento della spesa pubblica, il diritto
 alle indennita' di malattia in favore dei lavoratori agricoli a tempo
 determinato entro il numero delle giornate di lavoro per le quali  vi
 sia  stata  iscrizione,  per l'anno solare precedente, negli appositi
 elenchi nominativi con un minimo di 51 presenze.
    1.2  -  Ad  avviso del giudice a quo resterebbe cosi' escluso ogni
 diritto  alla  corresponsione  dell'indennita'  nei   confronti   del
 lavoratore  che  -  pur  non  iscritto  per l'anno precedente - abbia
 acquisito la qualita' di bracciante agricolo (51 giornate lavorative)
 nell'anno di insorgenza della malattia. Tutto cio' - sempre ad avviso
 del remittente - postulerebbe una evidente irrazionalita', ex art.  3
 della   Costituzione,   restando  violato  in  conseguenza  anche  il
 successivo art. 38, secondo comma: i benefici  verrebbero  a  restare
 ancorati,   infatti,   a  situazioni  verificatesi  nell'anno  solare
 precedente, senza che possa darsi rilievo al titolo per la spettanza,
 conseguito invece proprio nell'anno in cui la malattia sia insorta.
    2. - La questione non e' fondata, nei sensi di cui in appresso.
    L'ordinanza   di   remissione  muove  dall'assunto  che  la  norma
 impugnata  abbia  integralmente  sostituito  l'art.  4  del   decreto
 legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 (Modificazioni alle
 vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i  lavoratori
 in  agricoltura),  la'  dove (quarto comma) "e', tuttavia, consentita
 l'ammissione del lavoratore alle  prestazioni  di  malattie  mediante
 certificato...  che  attesti  la qualifica, risultante dagli atti, in
 base alla quale il lavoratore ha il  diritto  alla  iscrizione  negli
 elenchi nominativi".
    Orbene, si e' piu' sopra chiarito che la disposizione impugnata e'
 meramente intesa a limitare il numero delle giornate  indennizzabili:
 rimane  pienamente  in  vigore,  tuttavia,  la  precedente normativa,
 inerente  alla  cosiddetta   certificazione   provvisoria,   relativa
 all'anno  in  corso cioe', dell'attivita' lavorativa prestata. A cio'
 avvalorano, in fattispecie, le  considerazioni  svolte  dalla  difesa
 dello   stesso   I.N.P.S,   conformemente,  del  resto,  a  tutto  il
 comportamento  coerentemente  adottato   dall'Istituto   in   termini
 generali:  diritto  alle prestazioni in base al certificato d'urgenza
 (art. 4 del decreto  legislativo  luogotenenziale  n.  212  del  1946
 cit.),  rilasciato  dalla  sezione  di  collocamento  competente  per
 territorio ed attestante  il  compimento  del  prescritto  numero  di
 giornate nell'anno di insorgenza dell'evento morboso (cfr., circolare
 n. 134420 A.G.O./157 del 16 luglio 1984).
    In  definitiva,  non  sussiste  alcun  dubbio  sulla  legittimita'
 costituzionale, come enunciato, invece, dall'ordinanza di remissione:
 l'esame  del merito della causa originaria va condotto nei termini di
 un'indagine sul possesso o meno, da  parte  dell'interessato,  di  un
 valido   certificato  provvisorio  comprovante  -  come  in  astratto
 indicato - il titolo alle indennita' di malattia.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non  fondata,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione,  la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art.  5,  sesto  comma,
 del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463  (Misure urgenti in
 materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento  della  spesa
 pubblica),  convertito  nella  legge  11  novembre  1983, n. 638, con
 modificazioni, sollevata dal Pretore  di  Lecce  con  l'ordinanza  in
 epigrafe,  in  riferimento  agli  artt.  3 e 38, secondo comma, della
 Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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