N. 89 ORDINANZA 22 febbraio - 3 marzo 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento penale - Notificazione a cittadino straniero - Uso di lingua diversa da quella italiana - Richiesta di intervento additivo - Discrezionalita' legislativa - Manifesta inammissibilita'. C.P.P., art. 177-bis). Cost., art. 24, secondo comma)(GU n.10 del 8-3-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 177- bis del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1987 dal Tribunale di Vigevano nel procedimento penale a carico di Bernard Andre' ed altri, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale di Vigevano, con ordinanza del 22 ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 177bis del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che l'avviso ivi indicato sia redatto nella lingua propria del destinatario, qualora straniero"; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che la questione proposta non coinvolge solo l'istituto delle notificazioni degli atti processuali, ma, piu' in generale, il regime della lingua degli atti nel procedimento penale, con conseguente necessita' di individuare esattamente il presupposto al quale ricollegare il diritto dell'imputato straniero a vedersi notificare in una lingua per lui accessibile gli atti processuali che lo riguardano: presupposto in ipotesi ravvisabile non soltanto, come sembrerebbe suggerire l'ordinanza di rimessione attraverso la denuncia dell'art. 177-bis del codice di procedura penale, nella qualita' di straniero il cui luogo di dimora all'estero risulti con precisione dagli atti processuali, ma anche nella semplice qualita' di straniero senza ulteriori specificazioni; ovvero nella constatazione che dagli atti non emerga la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato straniero (v., in tal senso, l'art. 169, terzo comma, del nuovo codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) o che, piu' semplicemente, la lingua italiana non sia a lui comprensibile (v., in tal senso, la piu' recente giurisprudenza della Corte di cassazione); e che il petitum avuto di mira dal giudice a quo richiederebbe, da parte di questa Corte, un intervento additivo, non univoco ne' costituzionalmente obbligato, implicante, quindi, scelte discrezionali riservate al legislatore; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 177- bis del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vigevano con ordinanza del 22 ottobre 1987. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0218