N. 115 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 1988- 28 febbraio 1989

                                 N. 115
        Ordinanza emessa il 2 maggio 1988 (pervenuta alla Corte
    costituzionale il 28 febbraio 1989) dalla commissione tributaria
  di primo grado di Padova sui ricorsi riuniti proposti da Zancanella
                 Cirillo contro l'ufficio Iva di Padova
 Imposta  valore aggiunto - Accertamento delle imposte sulle vendite -
 Accertamento induttivo  -  Indetraibilita'  dell'imposta  corrisposta
 sulle  operazioni  di acquisto, ma non risultante dalle dichiarazioni
 mensili o trimestrali anche se  documentate  da  regolari  fatture  -
 Violazione  dei  principi posti dalla legge delega 9 ottobre 1971, n.
 825 - Lamentata duplicazione di imposta oltre alle sanzioni  previste
 dal d.P.R. n. 633/1972.
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55, primo comma).
 (Cost., artt. 53 e 76).
(GU n.12 del 22-3-1989 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    A  seguito  di  p.v.  di  constatazione  10  luglio 1981, n. 1309,
 dell'ufficio Iva di Padova e 25 maggio 1981, n.  1197  della  guardia
 finanza  di Este (dai quali risultava che negli anni dal 1975 al 1980
 la  ditta  Zancanella  Cirillo  di  Este  -  esercente  attivita'  di
 commercio  al  minuto  di  carburanti e lubrificanti con distributore
 stradale, nonche' attivita'  accessoria  di  lavaggio  auto  -  aveva
 omesso  di  porre  in  essere  le  previste  scritture contabili e di
 presentare le dichiarazioni annuali Iva) con avvisi  di  accertamento
 nn.  1750/81,  1646/81, 1647/81, 1665/81, 1666/81 e 1667/81 l'ufficio
 Iva di Padova accertava induttivamente  ai  sensi  dell'art.  55  del
 d.P.R.  n.  633/1972  l'imposta dovuta per gli anni in contesto dalla
 ditta suddetta ed irrogava le  sanzioni  conseguenti  alle  accertate
 violazioni, nei seguenti termini:
      anno  1975  -  Iva  dovuta  L.  14.086.000  - pene pecuniarie L.
 56.444.000;
      anno  1976  -  Iva  dovuta  L.  17.926.000  - pene pecuniarie L.
 71.808.000;
      anno  1977  -  Iva  dovuta  L.  25.493.000  - pene pecuniarie L.
 101.856.000;
      anno  1978  -  Iva  dovuta  L.  30.384.000  - pene pecuniarie L.
 121.636.000;
      anno  1979  -  Iva  dovuta  L.  34.902.000  - pene pecuniarie L.
 139.704.000;
      anno  1980  -  Iva  dovuta  L.  65.106.000  - pene pecuniarie L.
 265.025.000.
    Avverso  tali avvisi di accertamento il sig. Zancanella Cirillo ha
 proposto  tempestivi  ricorsi,  tra  l'altro  lamentando  la  mancata
 deduzione  da  parte dell'ufficio - nella determinazione dell'imposta
 dovuta - dell'Iva afferente gli acquisti (pur risultante nella specie
 dalla  documentazione  -  registri di carico e scarico previsti dalla
 normativa speciale sugli olii minerali, fatture di acquisto  relative
 ai  carburanti,  lubrificanti  e  materiali di consumo - utilizzata e
 ritenuta idonea dall'ufficio per la determinazione delle vendite)  ed
 eccependo  l'incostituzionalita'  del  primo  comma  dell'art. 55 del
 d.P.R. n. 633/1972 qualora lo steso dovesse interpretarsi  nel  senso
 di  escludere comunque (ancorche' in presenza di regolari fatture) la
 detraibilita' dell'Iva corrisposta sugli  acquisti  che  non  risulti
 dalle dichiarazioni mensili o trimestrali, nella specie omesse.
    All'udienza  del  4  novembre  1985  la  commissione  disponeva la
 riunione dei ricorsi in unico procedimento e quindi -  a  conclusione
 della discussione - si riservava di decidere.
    A  scioglimento  della riserva, la commissione - riunita in camera
 di consiglio - osserva quanto segue: Il primo comma dell'art. 55  del
 d.P.R.  n.  633/1972  prevede  che,  in  caso di omessa dichiarazione
 annuale Iva da parte  del  contribuente,  l'ufficio  possa  procedere
 all'accertamento  induttivo dell'imponibile e della relativa imposta,
 computando  in  detrazione  soltanto  i   versamenti   eseguiti   dal
 contribuente   stesso   e  le  imposte  detraibili  risultanti  dalle
 dichiarazioni mensili o trimestrali.
    Si  ritiene  che  tale norma - cosi' come formulata - non consenta
 dunque la detraibilita' dell'Iva corrisposta sugli acquisti in  tutti
 i  casi  nei  quali tale Iva non risulti inserita nelle dichiarazioni
 mensili o trimestrali, perche' omesse: ivi compresi  i  casi  -  come
 quello  di  specie  -  nei quali gli acquisti siano documentabili con
 regolari fatture.
    Da qui la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale
 prospettata  dal  ricorrente,  che   la   commissione   ritiene   non
 maniestamente  infondata  per le seguenti ragioni gia' espresse anche
 dalla commissione tributaria di primo grado di Cagliari con ordinanza
 10 dicembre 1981 di rinvio alla Corte costituzionale.
    La  riforma  tributaria  in  materia  di Iva, ai sensi dell'art. 5
 della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 (in forza  della  quale  e'
 stato  emanato  il  d.P.R.  n.  633/1972)  doveva essere informata al
 criterio direttivo della "detrazione dell'imposta sul valore aggiunto
 dal  soggetto od a lui addebitata in dipendenza di atti relativi alla
 produzione ed al commercio di beni e di servizi imponibili...".
    Il  principio  ispiratore in materia di Iva imponeva quindi che il
 cessionario, nell'ipotesi in cui non fosse egli stesso il consumatore
 finale  del  bene,  fosse  tenuto soltanto ad anticipare l'imposta ai
 suoi fornitori, in tal modo acquisendo  un  diritto  di  credito  per
 tutti gli importi fatturatigli da quest'ultimi, credito da far valere
 in occasione dei versamenti che egli avrebbe dovuto effettuare a  sua
 volta  nei confronti dello Stato in ordine alle cessioni da lui poste
 in essere.
    L'art.   55,  primo  comma,  del  d.P.R.  n.  633/1972  ha  invece
 introdotto in questa materia un sostanziale mutamento, stabilendo che
 il  trasgressore  all'obbligo di presentazione della denuncia annuale
 perda il diritto alla detrazione dell'Iva corrisposta sugli  acquisti
 qualora   tale   Iva   non  risulti  dalle  dichiarazioni  mensili  o
 trimestrali relative all'anno di riferimento.
    Da  questa  sostanziale  difformita'  normativa trae fondamento il
 dubbio di costituzionalita', sotto il profilo dell'eccesso di  delega
 (art. 76 della Costituzione) dell'art. 55, primo comma, del d.P.R. n.
 633/1972 nella parte in cui non consente  la  suddetta  detraibilita'
 d'imposta,  neppure relativamente alle imposte risultanti da regolari
 fatture d'acquisto.
    Tale  particolare meccanismo, derogatorio del principio di rivalsa
 e di detrazione stabilito dalla legge delega, sconvolge profondamente
 ed  ingiustificatamente  -  in  caso  di omessa denuncia annuale - il
 sistema su cui si fonda  la  riscossione  del  tributo,  trasformando
 quello che e' semplicemente un dovere di garanzia e di collaborazione
 nei confronti dello Stato (per quanto  attiene  la  rivalsa)  in  una
 impropria   e  sostanziale  sanzione  -  che  si  aggiunge  a  quelle
 espressamente previste come tali a fronte delle varie infrazioni - in
 capo al responsabile della trasgressione.
    E' ben vero che il n. 6, dell'art. 5, della legge di delega per la
 riforma tributaria prevede una possibilita' di deroga  al  meccanismo
 generale   della  rivalsa  quando  vi  sia  necessita'  di  prevenire
 evasioni, peraltro non sembra che l'art. 55 in esame - nella parte in
 cui  non  consente  la  detrazione neppure delle imposte regolarmente
 documentate - sia dettato per prevenire le evasioni. Al contrario, lo
 stesso  appare  chiaramente  diretto  non  gia' a prevenire, bensi' a
 sanzionare una verificata trasgressione  attraverso  l'imposizione  -
 oltre  alle  gia'  severe  pene  pecuniarie  previste  dal  d.P.R. n.
 633/1972  per  le  singole  infrazioni  -  di  un'ulteriore  sanzione
 costituita,   sostanzialmente,  dal  doppio  pagamento  dello  stesso
 tributo.
    Sotto  tale  aspetto  il  primo comma, dell'art. 55, del d.P.R. n.
 633/1972 appare in contrasto anche  con  l'art.  53,  secondo  comma,
 della  Costituzione,  posto  che  attraverso  uno  speciale schema di
 accertamento tributario si e' sostanzialmennte introdotta una vera  e
 propria  misura  sanzionatoria, in tal modo snaturando la struttura e
 la funzione tipica del tributo.
                                P. Q. M.
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 55, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,
 n.  633  -  in  riferimento  agli artt. 76 e 53, secondo comma, della
 Costituzione -  nella  parte  in  cui  tale  norma  non  consente  la
 detrazione  dell'imposta  corrisposta  sugli acquisti che non risulti
 dalle dichiarazioni mensili o trimestrali, ancorche' sia  documentata
 da regolari fatture;
    Conseguentemente, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953,
 n. 87;
    Dispone la sospensione del giudizio;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  a  cura  della  segreteria  di questa commissione la
 presente ordinanza sia notificata alle parti  ed  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri,  nonche' comunicata ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
      Padova, addi' 2 maggio 1988
                   Il presidente: (firma illeggibile)

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