N. 115 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 1988- 28 febbraio 1989
N. 115 Ordinanza emessa il 2 maggio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 febbraio 1989) dalla commissione tributaria di primo grado di Padova sui ricorsi riuniti proposti da Zancanella Cirillo contro l'ufficio Iva di Padova Imposta valore aggiunto - Accertamento delle imposte sulle vendite - Accertamento induttivo - Indetraibilita' dell'imposta corrisposta sulle operazioni di acquisto, ma non risultante dalle dichiarazioni mensili o trimestrali anche se documentate da regolari fatture - Violazione dei principi posti dalla legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 - Lamentata duplicazione di imposta oltre alle sanzioni previste dal d.P.R. n. 633/1972. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55, primo comma). (Cost., artt. 53 e 76).(GU n.12 del 22-3-1989 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza. A seguito di p.v. di constatazione 10 luglio 1981, n. 1309, dell'ufficio Iva di Padova e 25 maggio 1981, n. 1197 della guardia finanza di Este (dai quali risultava che negli anni dal 1975 al 1980 la ditta Zancanella Cirillo di Este - esercente attivita' di commercio al minuto di carburanti e lubrificanti con distributore stradale, nonche' attivita' accessoria di lavaggio auto - aveva omesso di porre in essere le previste scritture contabili e di presentare le dichiarazioni annuali Iva) con avvisi di accertamento nn. 1750/81, 1646/81, 1647/81, 1665/81, 1666/81 e 1667/81 l'ufficio Iva di Padova accertava induttivamente ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. n. 633/1972 l'imposta dovuta per gli anni in contesto dalla ditta suddetta ed irrogava le sanzioni conseguenti alle accertate violazioni, nei seguenti termini: anno 1975 - Iva dovuta L. 14.086.000 - pene pecuniarie L. 56.444.000; anno 1976 - Iva dovuta L. 17.926.000 - pene pecuniarie L. 71.808.000; anno 1977 - Iva dovuta L. 25.493.000 - pene pecuniarie L. 101.856.000; anno 1978 - Iva dovuta L. 30.384.000 - pene pecuniarie L. 121.636.000; anno 1979 - Iva dovuta L. 34.902.000 - pene pecuniarie L. 139.704.000; anno 1980 - Iva dovuta L. 65.106.000 - pene pecuniarie L. 265.025.000. Avverso tali avvisi di accertamento il sig. Zancanella Cirillo ha proposto tempestivi ricorsi, tra l'altro lamentando la mancata deduzione da parte dell'ufficio - nella determinazione dell'imposta dovuta - dell'Iva afferente gli acquisti (pur risultante nella specie dalla documentazione - registri di carico e scarico previsti dalla normativa speciale sugli olii minerali, fatture di acquisto relative ai carburanti, lubrificanti e materiali di consumo - utilizzata e ritenuta idonea dall'ufficio per la determinazione delle vendite) ed eccependo l'incostituzionalita' del primo comma dell'art. 55 del d.P.R. n. 633/1972 qualora lo steso dovesse interpretarsi nel senso di escludere comunque (ancorche' in presenza di regolari fatture) la detraibilita' dell'Iva corrisposta sugli acquisti che non risulti dalle dichiarazioni mensili o trimestrali, nella specie omesse. All'udienza del 4 novembre 1985 la commissione disponeva la riunione dei ricorsi in unico procedimento e quindi - a conclusione della discussione - si riservava di decidere. A scioglimento della riserva, la commissione - riunita in camera di consiglio - osserva quanto segue: Il primo comma dell'art. 55 del d.P.R. n. 633/1972 prevede che, in caso di omessa dichiarazione annuale Iva da parte del contribuente, l'ufficio possa procedere all'accertamento induttivo dell'imponibile e della relativa imposta, computando in detrazione soltanto i versamenti eseguiti dal contribuente stesso e le imposte detraibili risultanti dalle dichiarazioni mensili o trimestrali. Si ritiene che tale norma - cosi' come formulata - non consenta dunque la detraibilita' dell'Iva corrisposta sugli acquisti in tutti i casi nei quali tale Iva non risulti inserita nelle dichiarazioni mensili o trimestrali, perche' omesse: ivi compresi i casi - come quello di specie - nei quali gli acquisti siano documentabili con regolari fatture. Da qui la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale prospettata dal ricorrente, che la commissione ritiene non maniestamente infondata per le seguenti ragioni gia' espresse anche dalla commissione tributaria di primo grado di Cagliari con ordinanza 10 dicembre 1981 di rinvio alla Corte costituzionale. La riforma tributaria in materia di Iva, ai sensi dell'art. 5 della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 (in forza della quale e' stato emanato il d.P.R. n. 633/1972) doveva essere informata al criterio direttivo della "detrazione dell'imposta sul valore aggiunto dal soggetto od a lui addebitata in dipendenza di atti relativi alla produzione ed al commercio di beni e di servizi imponibili...". Il principio ispiratore in materia di Iva imponeva quindi che il cessionario, nell'ipotesi in cui non fosse egli stesso il consumatore finale del bene, fosse tenuto soltanto ad anticipare l'imposta ai suoi fornitori, in tal modo acquisendo un diritto di credito per tutti gli importi fatturatigli da quest'ultimi, credito da far valere in occasione dei versamenti che egli avrebbe dovuto effettuare a sua volta nei confronti dello Stato in ordine alle cessioni da lui poste in essere. L'art. 55, primo comma, del d.P.R. n. 633/1972 ha invece introdotto in questa materia un sostanziale mutamento, stabilendo che il trasgressore all'obbligo di presentazione della denuncia annuale perda il diritto alla detrazione dell'Iva corrisposta sugli acquisti qualora tale Iva non risulti dalle dichiarazioni mensili o trimestrali relative all'anno di riferimento. Da questa sostanziale difformita' normativa trae fondamento il dubbio di costituzionalita', sotto il profilo dell'eccesso di delega (art. 76 della Costituzione) dell'art. 55, primo comma, del d.P.R. n. 633/1972 nella parte in cui non consente la suddetta detraibilita' d'imposta, neppure relativamente alle imposte risultanti da regolari fatture d'acquisto. Tale particolare meccanismo, derogatorio del principio di rivalsa e di detrazione stabilito dalla legge delega, sconvolge profondamente ed ingiustificatamente - in caso di omessa denuncia annuale - il sistema su cui si fonda la riscossione del tributo, trasformando quello che e' semplicemente un dovere di garanzia e di collaborazione nei confronti dello Stato (per quanto attiene la rivalsa) in una impropria e sostanziale sanzione - che si aggiunge a quelle espressamente previste come tali a fronte delle varie infrazioni - in capo al responsabile della trasgressione. E' ben vero che il n. 6, dell'art. 5, della legge di delega per la riforma tributaria prevede una possibilita' di deroga al meccanismo generale della rivalsa quando vi sia necessita' di prevenire evasioni, peraltro non sembra che l'art. 55 in esame - nella parte in cui non consente la detrazione neppure delle imposte regolarmente documentate - sia dettato per prevenire le evasioni. Al contrario, lo stesso appare chiaramente diretto non gia' a prevenire, bensi' a sanzionare una verificata trasgressione attraverso l'imposizione - oltre alle gia' severe pene pecuniarie previste dal d.P.R. n. 633/1972 per le singole infrazioni - di un'ulteriore sanzione costituita, sostanzialmente, dal doppio pagamento dello stesso tributo. Sotto tale aspetto il primo comma, dell'art. 55, del d.P.R. n. 633/1972 appare in contrasto anche con l'art. 53, secondo comma, della Costituzione, posto che attraverso uno speciale schema di accertamento tributario si e' sostanzialmennte introdotta una vera e propria misura sanzionatoria, in tal modo snaturando la struttura e la funzione tipica del tributo.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - in riferimento agli artt. 76 e 53, secondo comma, della Costituzione - nella parte in cui tale norma non consente la detrazione dell'imposta corrisposta sugli acquisti che non risulti dalle dichiarazioni mensili o trimestrali, ancorche' sia documentata da regolari fatture; Conseguentemente, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la sospensione del giudizio; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della segreteria di questa commissione la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Padova, addi' 2 maggio 1988 Il presidente: (firma illeggibile) 89C0231