N. 116 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 giugno 1988- 28 febbraio 1989

                                 N. 116
        Ordinanza emessa il 2 giugno 1988 (pervenuta alla Corte
      costituzionale il 28 febbraio 1989) dal t.a.r. della Liguria
  sul ricorso proposto da Tarabotto Luciana contro la regione Liguria
 Servizio  sanitario  nazionale  -  Assistenti sociali transitate alle
 unita'  sanitarie  locali  da  enti  ospedalieri,  regioni   e   enti
 parastatali, o, invece, da enti locali - Disparita' di trattamento, a
 scapito delle  ultime,  in  ordine  ai  requisiti  richiesti  per  il
 collocamento   nella   posizione  funzionale  di  assistente  sociale
 coordinatore.
 (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, artt. 2 e 64).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.12 del 22-3-1989 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 647/84 r.g.r.
 proposto da Tarabotto Luciana, rappresentata e difesa dall'avv. Maria
 Luisa  Sarni  Florino  ed elettivamente domiciliata in Genova, piazza
 Corvetto, 2, presso lo studio Mazzoni come da mandato a  margine  del
 ricorso,  ricorrente,  contro  la  regione  Liguria,  in  persona del
 presidente pro-tempore della  giunta  regionale,  non  costituito  in
 giudizio,  per l'annullamento del decreto del presidente della giunta
 regionale 1› marzo 1984, n.  236,  nella  parte  in  cui  colloca  la
 ricorrente   nel   profilo   professionale   di   assistente  sociale
 collaboratore nel ruolo unico del personale  del  servizio  sanitario
 nazionale per l'anno 1984;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Vista  la sentenza istruttoria 24 novembre 1987, n. 635, di questo
 tribunale;
    Udita  alla  pubblica  udienza  del 2 giugno 1988 la relazione del
 referendario Mauro Springolo e udito, altresi', l'avv. Riccardo Maoli
 su delega dell'avv. Sarni Florino per la ricorrente;
    Ritenuto e considerato quanto segue;
                         ESPOSIZIONE DEL FATTO
    Con  ricorso  notificato  il 28 maggio 1984 e depositato presso la
 segreteria generale di questo t.a.r. il 7 giugno 1984, la ricorrente,
 sig.ra  Luciana Tarabotto, gia' dipendente provinciale assegnata alla
 u.s.l.  n.  12  dal   1›   ottobre   1980,   impugnava,   chiedendone
 l'annullamento,   il   provvedimento   del  presidente  della  giunta
 regionale della Liguria n. 236 di data 1› marzo 1984 con il quale era
 stata  inquadrata  nel  profilo  professionale di "assistente sociale
 collaboratore", nella considerazione che ad essa andava attribuito il
 profilo professionale di "assistente sociale coordinatore".
    La ricorrente espone in fatto quanto segue:
      1) in sede di costituzione del ruolo unico regionale, e di prima
 collocazione nello stesso dei dipendenti,  le  venne  attribuita  una
 anzianita'  decorrente  dal  4  settembre 1973, mentre la sentenza di
 questo t.a.r. n. 115/1982 le aveva riconosciuto anche il  periodo  di
 servizio  1›  marzo  1969-4 settembre 1973, prestato presso l'ente di
 provenienza;
      2) con deliberazione 10 febbraio 1983, n. 609, n. 609, la giunta
 regionale provvedeva ad  inquadrarla  nel  profilo  professionale  di
 "assistente sociale collaboratore";
      3)  con  il  provvedimento  impugnato il presidente della giunta
 regionale ha approvato il ruolo del personale del servizio  sanitario
 nazionale per l'anno 1984.
    Nel  merito  la  ricorrente  non contesta la conformita' dell'atto
 deliberativo all'art. 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761,  ed  in
 particolare a quanto disposto nella tabella 2 allegata a detto d.P.R.
 ma  eccepisce  l'illegittimita'   costituzionale   delle   norme   su
 ricordate.
    Questa  norma  infatti  sancirebbe  una  sostanziale disparita' di
 trattamento tra  la  posizione  giuridica  delle  assistenti  sociali
 provenienti  dalla  regione,  dal  parastato e dagli ospedali, per le
 quali il conseguimento del superiore livello  di  assistente  sociale
 coordinatore    discenderebbe   automaticamente   dal   possesso   di
 un'anzianita' di servizio pari ad anni otto, rispetto a quella  delle
 assistenti  sociali provenienti da comuni e province, per le quali la
 qualifica viene conseguita solo dalle "assistenti  sociali  capo",  a
 nulla  rilevando  l'anzianita'  posseduta, anche se, come nel caso in
 ispecie, superiore ad anni otto.
    Al  riguardo  va  osservato  che  la  Costituzione attribuisce uno
 spiccato  rilievo  al  lavoro  che  essa  dichiara  fondamento  della
 Repubblica e al quale dedica numerose ed importanti disposizioni.
    Fra  queste  assume particolare rilievo quella contenuta nell'art.
 35 primo comma che afferma il principio della tutela  del  lavoro  in
 tutte le sue forme ed applicazioni.
    A  garanzia  della  tutela economica del lavoratore e' ispirato il
 successivo art. 36 che garantisce  il  diritto  ad  una  attribuzione
 adeguata alla qualita' e quantita' del lavoro svolto.
    La  tutela  costituzionale  del  lavoratore  non  sarebbe tuttavia
 completa qualora la stessa non venisse correlata con altri princi'pi,
 liberta'  e diritti, quali in particolare il principio di eguaglianza
 consacrato nell'art. 3 della Costituzione.  Nell'ambito  del  diritto
 pubblico,  il  lavoro  trova una ulteriore, sia pure indiretta tutela
 nell'art. 97  il  quale,  imponendo  all'amministrazione  la  stretta
 osservanza  del  principio  di  imparzialita' nell'organizzazione dei
 pubblici  uffici,  costituisce  una  garanzia   di   razionalita'   e
 correttezza nella loro strutturazione che inevitabilmente si riflette
 sul  trattamento  giuridico  ed  economico  dei  dipendenti  che   vi
 accedono.
    All'odierna  udienza, espletati gli incombenti istruttori disposti
 con sentenza n. 635/1987  da  questo  tribunale,  il  ricorso  veniva
 ritenuto in decisione.
                         MOTIVI DELLA DECISIONE
    Con  l'attuale  ricorso  la sig.ra Tarabotto chiede l'annullamento
 dell'impugnato   provedimento   di    inquadramento    nel    profilo
 professionale  di  "assistente sociale collabratore" in quanto lesivo
 dei propri interessi, sull'assunto che,  in  base  all'anzianita'  di
 servizio  nella qualifica posseduta, avrebbe dovuto essere inquadrata
 quale "assistente sociale coordinatore".
    Ritiene,   peraltro,   il   collegio   di   dover   darsi   carico
 dell'eccezione di incostituzionalita' proposta  dalla  ricorrente  in
 via principale, in relazione all'art. 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979,
 n. 761, nonche' della tabella 2 allegata per contrasto con gli  artt.
 3., 35, 36 e 97 della Costituzione.
    La  questione  appare  rilevante  in  quanto il paradigma previsto
 dalla ricordata tabella 2, secondo la  quale  le  assistenti  sociali
 provenienti  dagli  enti  locali  hanno diritto all'inquadramento nel
 profilo  professionale  di  "assistente  sociale  coordinatore"  solo
 nell'ipotesi  che  abbiano  conseguito  nell'ente  di  provenienza la
 qualifica di "assistente sociale capo", cui non  e'  ricollegata  una
 specifica  anzianita'  di servizio, si configura come esponenziale di
 una precisa volonta'  legislativa,  rivolta  ad  utilizzare  ai  fini
 dell'inquadramento  di  questa  categoria  di  assistenti sociali, il
 criterio della  qualifica  professionale  posseduta  anziche'  quello
 dell'anzianita'  prevista  dalla  stessa tabella per le dipendenze di
 ospedali, regioni ed enti parastatali.  La  eventuale  disparita'  di
 trattamernto  cosi' determinata, pertanto, non apparirebbe superabile
 mediante  il  ricorso  allo  strumento  ermeneutico   ma   unicamente
 attraverso  la  dichiarazione  di  incostituzionalita' della norma de
 quo.
    Per   quanto   riguarda,  poi,  il  profilo  della  non  manifesta
 infondatezza, essa va esteso, d'ufficio, anche all'art. 2 del d.P.R..
 n.  761/1979,  in  quanto  anch'esso  preordinato  e  disciplinare le
 operazioni di primo inquadramento sulla base della tabella 2, e resta
 affidato alle seguenti considerazioni.
    Il  citato d.P.R. n. 761/ 1979 ha previsto all'interno del profilo
 professinale  delle  assistenti  sociali  uno  sviluppo  di  carriera
 articolato  su  due  posizioni  funzionali.  Esse vennero denominate,
 quella  inferiore  "assistente  sociale  collaboratore"   e,   quella
 superiore  "assistente  sociale  coordinattore"  (allegato  1,  ruolo
 tecnico tab. D del ricordato d.P.R.).
    Il  primo  inquadramento  delle  dipendenti  provenienti  da  enti
 diversi andava, peraltro, disposto, a mente degli artt. 2 e 64, sulla
 base  delle  tabelle  di  equiparazione di cui all'allegato 2. Queste
 tabelle  hanno  previsto  che  venissero  collocate  nella  posizione
 funzionale  di assistente sociale coordinatore, le assistenti sociali
 con otto anni di servizio nella qualifica,  se  provenienti  da  enti
 ospedalieri,   dalle   regioni  e  dagli  enti  parastatali.  Per  le
 assistenti sociali provenienti dagli enti locali si  e'  abbandonato,
 invece,  il  criterio dell'anzianita' richiedendosi il possesso della
 specifica qualifica di assistente sociale capo.
    Il  dato  dinanzi  esposto appare, ad avviso del collegio, gia' di
 per se' indicativo  di  una  palese  disparita'  di  trattamento,  in
 quanto,  mentre  per  le  prime  si viene a configurare una specie di
 promozione "a ruolo aperto" e non viene posto un ulteriore limite per
 il  raggiungimento della posizione funzionale piu' elevata diverso da
 quello rappresentato dall'anzianita' di servizio, per le seconde,  si
 prevede    il    raggruppameento    di   una   specifica   qualifica,
 necessariamente corrispondente ai posti previsti nella parte organica
 e,  pertanto,  conseguibile  solo  dal ristretto numero di assistenti
 sociali che avessero conseguito il relativo requisito  (la  qualifica
 di assistente sociale capo).
    A  questo  gia'  evidente,  difforme  trattamento, per sistuazioni
 obietttive di identico contenuto - assistenti sociali transitate alle
 uu.ss.ll.  -  si  deve aggiungere il dato secondo il quale gli ultimi
 contratti  collettivi  che  hanno  disciplinato  il   contratto   dei
 dipendenti  degli  enti locali dd.P.R. nn. 191/1979 e 810/1980) hanno
 sempre previsto l'inquadramento delle assistenti sociali in un  unico
 livello  retributivo  funzionale, senza riconoscere quindi, la figura
 di  un'ipoteca  "assistente  sociale  capo".  Ne  consegue   che   la
 disposizione  anzidetta  apparirebbe  doppiamente discriminatoria nei
 confronti delle assistenti sociali provenienti dagli enti locali, sia
 in relazione alla non operativita' del solo requisito dell'anzianita'
 nella qualifica, per cui assistenti sociali con otto o piu'  anni  di
 servizio  conseguirebbero  un  inquadramento  inferiore ad altre, con
 uguale o minore anzianita' di servizio, per il solo fatto che  queste
 provengono  da  enti  ospedalieri,  regioni,  enti  parastatati;  sia
 perche' la qualifica di  assistente  sociale  capo  non  risulterebbe
 esistente  nei  contratti di lavoro vigenti al 20 dicembre 1979, data
 cui vanno ricondotte le operazioni di pieno inquadramento  nei  ruoli
 delle  uu.ss.ll.,  con  conseguente  impossibilita'  dalle assistenti
 sociali provenienti dagli enti  locali  di  conseguire  la  posizione
 funzionale di "assistente sociale coordinatore".
    Questa  situazione,  oltre  a  porsi  in  palese  contrasto  con i
 princi'pi di uguaglianza e parita' di trattamento sanciti dall'art. 3
 della  Costituzine,  confligge,  altresi',  con il principio del buon
 andamento e della imparzialita' dell'azione amministrativa ex art. 97
 della  Costituzione,  nei  limiti  determinati in passato della Corte
 costituzionale in relazione a detta norma, vale a dire  la  manifesta
 ragionevolezza e l'arbitrarieta' della normativa impugnata.
    Per  le  suesposte  considerazioni  il  collegio  ritiene di dover
 sollevare la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e
 64  del  d.P.R.  20 dicembre 1979, n. 761, laddove, in relazione alle
 modalita' di svolgimento delle operazioni di primo inquadramento  nel
 ruolo   unico  regionale  del  servizio  sanitario  nazionale,  fanno
 riferimento a quella parte dell'allegato 2 allo stesso d.P.R.,  nella
 quale,  per  quanto  riguarda il profilo professionale di "assistente
 sociale coordinatore" vengono disposti criteri  difformi  (anzianita'
 di servizio nella qualifica, per le assistenti sociali provenienti da
 enti ospedalieri, regioni o enti parastatali, ovvero possesso di  una
 specifica  posizione funzionale (assistente sociale capo), per quelle
 provenienti dagli enti locali) in riferimento agli artt. 3 e 97 della
 Costituzione.
    Tanto basta per disporre la sospensione del presente giudizio e la
 rimessione deli atti alla Corte costituzionale  perche'  si  pronunci
 sulla questione.
                                P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzinale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge 11  marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 64 del d.P.R. 20 dicembre
 1979,  n.  761, nella parte precisata in motivazione, con riferimento
 agli artt. 3 e 97 della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina  alla  segreteria  di  questo  tribunale di provvedere alla
 notifica  della  presente  ordinanza  alle  parti  in  causa  ed   al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri ed alla comunicazione della
 stessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della  Camera  dei
 deputati.
    Cosi'  deciso  in  Genova,  nella camera di consiglio del 2 giugno
 1988.
                           (Seguono le firme)

 89C0232