N. 116 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 giugno 1988- 28 febbraio 1989
N. 116 Ordinanza emessa il 2 giugno 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 febbraio 1989) dal t.a.r. della Liguria sul ricorso proposto da Tarabotto Luciana contro la regione Liguria Servizio sanitario nazionale - Assistenti sociali transitate alle unita' sanitarie locali da enti ospedalieri, regioni e enti parastatali, o, invece, da enti locali - Disparita' di trattamento, a scapito delle ultime, in ordine ai requisiti richiesti per il collocamento nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore. (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, artt. 2 e 64). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.12 del 22-3-1989 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 647/84 r.g.r. proposto da Tarabotto Luciana, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa Sarni Florino ed elettivamente domiciliata in Genova, piazza Corvetto, 2, presso lo studio Mazzoni come da mandato a margine del ricorso, ricorrente, contro la regione Liguria, in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale, non costituito in giudizio, per l'annullamento del decreto del presidente della giunta regionale 1 marzo 1984, n. 236, nella parte in cui colloca la ricorrente nel profilo professionale di assistente sociale collaboratore nel ruolo unico del personale del servizio sanitario nazionale per l'anno 1984; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Vista la sentenza istruttoria 24 novembre 1987, n. 635, di questo tribunale; Udita alla pubblica udienza del 2 giugno 1988 la relazione del referendario Mauro Springolo e udito, altresi', l'avv. Riccardo Maoli su delega dell'avv. Sarni Florino per la ricorrente; Ritenuto e considerato quanto segue; ESPOSIZIONE DEL FATTO Con ricorso notificato il 28 maggio 1984 e depositato presso la segreteria generale di questo t.a.r. il 7 giugno 1984, la ricorrente, sig.ra Luciana Tarabotto, gia' dipendente provinciale assegnata alla u.s.l. n. 12 dal 1 ottobre 1980, impugnava, chiedendone l'annullamento, il provvedimento del presidente della giunta regionale della Liguria n. 236 di data 1 marzo 1984 con il quale era stata inquadrata nel profilo professionale di "assistente sociale collaboratore", nella considerazione che ad essa andava attribuito il profilo professionale di "assistente sociale coordinatore". La ricorrente espone in fatto quanto segue: 1) in sede di costituzione del ruolo unico regionale, e di prima collocazione nello stesso dei dipendenti, le venne attribuita una anzianita' decorrente dal 4 settembre 1973, mentre la sentenza di questo t.a.r. n. 115/1982 le aveva riconosciuto anche il periodo di servizio 1 marzo 1969-4 settembre 1973, prestato presso l'ente di provenienza; 2) con deliberazione 10 febbraio 1983, n. 609, n. 609, la giunta regionale provvedeva ad inquadrarla nel profilo professionale di "assistente sociale collaboratore"; 3) con il provvedimento impugnato il presidente della giunta regionale ha approvato il ruolo del personale del servizio sanitario nazionale per l'anno 1984. Nel merito la ricorrente non contesta la conformita' dell'atto deliberativo all'art. 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, ed in particolare a quanto disposto nella tabella 2 allegata a detto d.P.R. ma eccepisce l'illegittimita' costituzionale delle norme su ricordate. Questa norma infatti sancirebbe una sostanziale disparita' di trattamento tra la posizione giuridica delle assistenti sociali provenienti dalla regione, dal parastato e dagli ospedali, per le quali il conseguimento del superiore livello di assistente sociale coordinatore discenderebbe automaticamente dal possesso di un'anzianita' di servizio pari ad anni otto, rispetto a quella delle assistenti sociali provenienti da comuni e province, per le quali la qualifica viene conseguita solo dalle "assistenti sociali capo", a nulla rilevando l'anzianita' posseduta, anche se, come nel caso in ispecie, superiore ad anni otto. Al riguardo va osservato che la Costituzione attribuisce uno spiccato rilievo al lavoro che essa dichiara fondamento della Repubblica e al quale dedica numerose ed importanti disposizioni. Fra queste assume particolare rilievo quella contenuta nell'art. 35 primo comma che afferma il principio della tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. A garanzia della tutela economica del lavoratore e' ispirato il successivo art. 36 che garantisce il diritto ad una attribuzione adeguata alla qualita' e quantita' del lavoro svolto. La tutela costituzionale del lavoratore non sarebbe tuttavia completa qualora la stessa non venisse correlata con altri princi'pi, liberta' e diritti, quali in particolare il principio di eguaglianza consacrato nell'art. 3 della Costituzione. Nell'ambito del diritto pubblico, il lavoro trova una ulteriore, sia pure indiretta tutela nell'art. 97 il quale, imponendo all'amministrazione la stretta osservanza del principio di imparzialita' nell'organizzazione dei pubblici uffici, costituisce una garanzia di razionalita' e correttezza nella loro strutturazione che inevitabilmente si riflette sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti che vi accedono. All'odierna udienza, espletati gli incombenti istruttori disposti con sentenza n. 635/1987 da questo tribunale, il ricorso veniva ritenuto in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'attuale ricorso la sig.ra Tarabotto chiede l'annullamento dell'impugnato provedimento di inquadramento nel profilo professionale di "assistente sociale collabratore" in quanto lesivo dei propri interessi, sull'assunto che, in base all'anzianita' di servizio nella qualifica posseduta, avrebbe dovuto essere inquadrata quale "assistente sociale coordinatore". Ritiene, peraltro, il collegio di dover darsi carico dell'eccezione di incostituzionalita' proposta dalla ricorrente in via principale, in relazione all'art. 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nonche' della tabella 2 allegata per contrasto con gli artt. 3., 35, 36 e 97 della Costituzione. La questione appare rilevante in quanto il paradigma previsto dalla ricordata tabella 2, secondo la quale le assistenti sociali provenienti dagli enti locali hanno diritto all'inquadramento nel profilo professionale di "assistente sociale coordinatore" solo nell'ipotesi che abbiano conseguito nell'ente di provenienza la qualifica di "assistente sociale capo", cui non e' ricollegata una specifica anzianita' di servizio, si configura come esponenziale di una precisa volonta' legislativa, rivolta ad utilizzare ai fini dell'inquadramento di questa categoria di assistenti sociali, il criterio della qualifica professionale posseduta anziche' quello dell'anzianita' prevista dalla stessa tabella per le dipendenze di ospedali, regioni ed enti parastatali. La eventuale disparita' di trattamernto cosi' determinata, pertanto, non apparirebbe superabile mediante il ricorso allo strumento ermeneutico ma unicamente attraverso la dichiarazione di incostituzionalita' della norma de quo. Per quanto riguarda, poi, il profilo della non manifesta infondatezza, essa va esteso, d'ufficio, anche all'art. 2 del d.P.R.. n. 761/1979, in quanto anch'esso preordinato e disciplinare le operazioni di primo inquadramento sulla base della tabella 2, e resta affidato alle seguenti considerazioni. Il citato d.P.R. n. 761/ 1979 ha previsto all'interno del profilo professinale delle assistenti sociali uno sviluppo di carriera articolato su due posizioni funzionali. Esse vennero denominate, quella inferiore "assistente sociale collaboratore" e, quella superiore "assistente sociale coordinattore" (allegato 1, ruolo tecnico tab. D del ricordato d.P.R.). Il primo inquadramento delle dipendenti provenienti da enti diversi andava, peraltro, disposto, a mente degli artt. 2 e 64, sulla base delle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2. Queste tabelle hanno previsto che venissero collocate nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore, le assistenti sociali con otto anni di servizio nella qualifica, se provenienti da enti ospedalieri, dalle regioni e dagli enti parastatali. Per le assistenti sociali provenienti dagli enti locali si e' abbandonato, invece, il criterio dell'anzianita' richiedendosi il possesso della specifica qualifica di assistente sociale capo. Il dato dinanzi esposto appare, ad avviso del collegio, gia' di per se' indicativo di una palese disparita' di trattamento, in quanto, mentre per le prime si viene a configurare una specie di promozione "a ruolo aperto" e non viene posto un ulteriore limite per il raggiungimento della posizione funzionale piu' elevata diverso da quello rappresentato dall'anzianita' di servizio, per le seconde, si prevede il raggruppameento di una specifica qualifica, necessariamente corrispondente ai posti previsti nella parte organica e, pertanto, conseguibile solo dal ristretto numero di assistenti sociali che avessero conseguito il relativo requisito (la qualifica di assistente sociale capo). A questo gia' evidente, difforme trattamento, per sistuazioni obietttive di identico contenuto - assistenti sociali transitate alle uu.ss.ll. - si deve aggiungere il dato secondo il quale gli ultimi contratti collettivi che hanno disciplinato il contratto dei dipendenti degli enti locali dd.P.R. nn. 191/1979 e 810/1980) hanno sempre previsto l'inquadramento delle assistenti sociali in un unico livello retributivo funzionale, senza riconoscere quindi, la figura di un'ipoteca "assistente sociale capo". Ne consegue che la disposizione anzidetta apparirebbe doppiamente discriminatoria nei confronti delle assistenti sociali provenienti dagli enti locali, sia in relazione alla non operativita' del solo requisito dell'anzianita' nella qualifica, per cui assistenti sociali con otto o piu' anni di servizio conseguirebbero un inquadramento inferiore ad altre, con uguale o minore anzianita' di servizio, per il solo fatto che queste provengono da enti ospedalieri, regioni, enti parastatati; sia perche' la qualifica di assistente sociale capo non risulterebbe esistente nei contratti di lavoro vigenti al 20 dicembre 1979, data cui vanno ricondotte le operazioni di pieno inquadramento nei ruoli delle uu.ss.ll., con conseguente impossibilita' dalle assistenti sociali provenienti dagli enti locali di conseguire la posizione funzionale di "assistente sociale coordinatore". Questa situazione, oltre a porsi in palese contrasto con i princi'pi di uguaglianza e parita' di trattamento sanciti dall'art. 3 della Costituzine, confligge, altresi', con il principio del buon andamento e della imparzialita' dell'azione amministrativa ex art. 97 della Costituzione, nei limiti determinati in passato della Corte costituzionale in relazione a detta norma, vale a dire la manifesta ragionevolezza e l'arbitrarieta' della normativa impugnata. Per le suesposte considerazioni il collegio ritiene di dover sollevare la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, laddove, in relazione alle modalita' di svolgimento delle operazioni di primo inquadramento nel ruolo unico regionale del servizio sanitario nazionale, fanno riferimento a quella parte dell'allegato 2 allo stesso d.P.R., nella quale, per quanto riguarda il profilo professionale di "assistente sociale coordinatore" vengono disposti criteri difformi (anzianita' di servizio nella qualifica, per le assistenti sociali provenienti da enti ospedalieri, regioni o enti parastatali, ovvero possesso di una specifica posizione funzionale (assistente sociale capo), per quelle provenienti dagli enti locali) in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Tanto basta per disporre la sospensione del presente giudizio e la rimessione deli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla questione.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzinale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte precisata in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina alla segreteria di questo tribunale di provvedere alla notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Genova, nella camera di consiglio del 2 giugno 1988. (Seguono le firme) 89C0232