N. 112 ORDINANZA 6 - 16 marzo 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza - I.N.P.S. - Invalidi ultrasessantacinquenni
 - Pensione di inabilita' - Limitazioni di  ordine temporale al
 godimento di un diritto quesito - Avvenuto riconoscimento del diritto
 - Condanna dell'I.N.P.S. al versamento delle correlate prestazioni -
 Necessita' di riesame della rilevanza della questione - Restituzione
 degli atti al giudice da quo.  (D.-L. 8 febbraio 1988, n. 25, art. 1,
 primo comma).  (Cost., artt. 3, 38, primo comma, 24 e 113)
(GU n.12 del 22-3-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma,
 del decreto-legge 8  febbraio  1988,  n.  25  (Norme  in  materia  di
 assistenza   ai   sordomuti,   ai   mutilati   ed   invalidi   civili
 ultrasessantenni), convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  21
 marzo 1988, n. 93, promossi con le seguenti ordinanze:
      1) ordinanza emessa il 27 febbraio 1988 dal Pretore di Parma nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Pagani  Angelo  e  il  Ministero
 dell'Interno ed altro, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1988
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  22,  prima
 serie speciale, dell'anno 1988;
      2)  ordinanza  emessa  l'8  aprile 1988 dal Pretore di Parma nel
 procedimento civile  vertente  tra  Pattini  Arturo  e  il  Ministero
 dell'Interno ed altro, iscritta al n. 453 del registro ordinanze 1988
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  42,  prima
 serie speciale, dell'anno 1988;
    Visti gli atti di costituzione di Pagani Angelo, di Pattini Arturo
 e dell'I.N.P.S. nonche' gli atti di  intervento  del  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  22  novembre  1988  il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Uditi  l'avv.to  Luciano  Petronio  per  Pagani  Angelo  e Pattini
 Arturo, l'avv.to Pasquale Vario per  l'I.N.P.S.  e  l'Avvocato  dello
 Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Parma,  con  ordinanza  in data 27
 febbraio 1988  (R.O.  n.  215  del  1988),  nel  procedimento  civile
 promosso  da Pagani Angelo nei confronti del Ministero dell'Interno e
 dell'I.N.P.S., avente ad oggetto il riconoscimento del  diritto  alla
 pensione  di  inabilita'  civile ed alla pensione sociale sostitutiva
 nonche' all'indennita' di accompagnamento, ha sollevato questione  di
 legittimita'   costituzionale   dell'art.   1,   primo   comma,   del
 decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, in riferimento  agli  artt.  3,
 38, primo comma, 24 e 113 della Costituzione;
      che,   ad   avviso  del  giudice  a  quo,  la  norma  censurata,
 autorizzando l'I.N.P.S. a corrispondere le prestazioni gia' liquidate
 in  favore  dei  mutilati,  invalidi  civili  e  sordomuti,  anche se
 riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo  anno  di
 eta',  ma  a condizione che tale liquidazione sia anteriore alla data
 di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 25 del 1988, risulta
 palesemente   irrazionale   perche',   pur   recependo  il  principio
 dell'attribuibilita' delle menzionate prestazioni, nel caso in cui il
 riconoscimento   del   relativo   diritto  sia  intervenuto  dopo  il
 compimento di tale eta' da parte dell'interessato, ne subordina, poi,
 l'operativita'  alla  sussistenza  del mero requisito temporale della
 suddetta  anteriorita',  cosi'  illegittimamente  discriminando   fra
 soggetti  che  versano  in  identica situazione e che possono vedersi
 assicurato o non il diritto al trattamento  in  questione  a  seconda
 della  maggiore  o minore solerzia dell'apparato burocratico preposto
 ai necessari accertamenti amministrativi;
      che,    di    conseguenza,   la   norma   inciderebbe   altresi'
 illegittimamente    sul    diritto     dei     soggetti     sfavoriti
 (dall'impossibilita'  di far valere il ricordato requisito temporale)
 di vedersi assicurati mezzi  di  sussistenza  adeguati  alle  proprie
 necessita',  col corollario della ulteriore violazione degli artt. 24
 e 113 della Costituzione, in quanto l'astratta  riconoscibilita',  in
 favore  di  costoro, del diritto alla pensione di inabilita' non puo'
 condurre ad un provvedimento  giudiziale  di  condanna  dell'I.N.P.S.
 alla corresponsione della pensione sociale sostitutiva;
      che  con successiva ordinanza in data 8 aprile 1988 (R.O. n. 453
 del 1988)  lo  stesso  Pretore  di  Parma,  nel  procedimento  civile
 promosso da Pattini Arturo nei confronti del Ministero dell'Interno e
 dell'I.N.P.S., avente ad oggetto il riconoscimento del  diritto  alla
 pensione  di  inabilita'  civile  e di quella sociale sostitutiva, ha
 sollevato nuovamente  la  sopra  esposta  questione  di  legittimita'
 costituzionale   censurando   l'art.   1,  primo  comma,  del  citato
 decreto-legge n. 25 del 1988, nel testo  risultante  dalla  legge  di
 conversione  21  marzo 1988, n. 93, che, sopprimendo il secondo ed il
 terzo comma dell'art. 1 dello stesso decreto-legge n.  25  del  1988,
 avrebbe ulteriormente limitato le ipotesi di soddisfacimento concreto
 del diritto alla pensione gia' riconosciuto;
    Considerato che i due giudizi, attesa l'identita' delle questioni,
 possano essere riuniti e decisi con un unico provvedimento;
      che  le domande in via amministrativa degli interessati, dirette
 ad  ottenere  l'accertamento  del  proprio  stato  invalidante  e  la
 concessione  delle  provvidenze  di  legge  sono  state  proposte, in
 entrambe le fattispecie di cui ai giudizi a quibus anteriormente alla
 data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 25 del 1988;
      che  il  giudice  remittente  ha  riconosciuto, con sentenze non
 definitive, il diritto degli interessati alla pensione di invalidita'
 civile con decorrenza rispettiva dal 1› gennaio 1987 e dal 1› gennaio
 1985;
      che, ad avviso dello stesso giudice, la disciplina della materia
 previgente all'entrata in vigore del decreto-legge  n.  25  del  1988
 avrebbe  consentito  la  condanna  dell'I.N.P.S.  al  pagamento della
 pensione sociale sostitutiva di  quella  di  invalidita'  civile,  in
 presenza  delle  condizioni  reddituali  previste  per  la  seconda e
 dell'avvenuto compimento  dell'eta'  pensionabile  stabilita  per  la
 prima;
      che  nelle  ordinanze di rimessione il giudice a quo non precisa
 le ragioni per  cui,  pur  essendo  avvenuto  il  riconoscimento  del
 diritto  suddetto  con  riferimento  ad epoca di vigenza della teste'
 menzionata disciplina anteriore al  decreto-legge  n.  25  del  1988,
 individui,  poi,  in  tale  ultima fonte normativa, la preclusione al
 riconoscimento del conseguente diritto all'erogazione della  pensione
 sociale  sostitutiva,  alle  ricordate  condizioni,  ed alla condanna
 dell'I.N.P.S. al versamento delle correlative prestazioni;
      che,  invero, la liquidazione di queste ultime attiene alla fase
 meramente esecutiva del rapporto accertato con  le  gia'  pronunciate
 sentenze  non  definitive  e  si  radica, pertanto, essa stessa in un
 momento anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge n.  25  del
 1988,  come  il  diritto  che  ha  costituito  oggetto  del  suddetto
 accertamento;
      che,  conseguentemente,  appare  necessario che il giudice a quo
 riesamini la rilevanza della questione alla luce di tali  circostanze
 e che a tal fine gli vengano restituiti gli atti;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riunisce i giudizi;
    Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Parma.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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