N. 112 ORDINANZA 6 - 16 marzo 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - I.N.P.S. - Invalidi ultrasessantacinquenni - Pensione di inabilita' - Limitazioni di ordine temporale al godimento di un diritto quesito - Avvenuto riconoscimento del diritto - Condanna dell'I.N.P.S. al versamento delle correlate prestazioni - Necessita' di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice da quo. (D.-L. 8 febbraio 1988, n. 25, art. 1, primo comma). (Cost., artt. 3, 38, primo comma, 24 e 113)(GU n.12 del 22-3-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25 (Norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantenni), convertito, con modificazioni, nella legge 21 marzo 1988, n. 93, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 27 febbraio 1988 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Pagani Angelo e il Ministero dell'Interno ed altro, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1988; 2) ordinanza emessa l'8 aprile 1988 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Pattini Arturo e il Ministero dell'Interno ed altro, iscritta al n. 453 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visti gli atti di costituzione di Pagani Angelo, di Pattini Arturo e dell'I.N.P.S. nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Uditi l'avv.to Luciano Petronio per Pagani Angelo e Pattini Arturo, l'avv.to Pasquale Vario per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto che il Pretore di Parma, con ordinanza in data 27 febbraio 1988 (R.O. n. 215 del 1988), nel procedimento civile promosso da Pagani Angelo nei confronti del Ministero dell'Interno e dell'I.N.P.S., avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilita' civile ed alla pensione sociale sostitutiva nonche' all'indennita' di accompagnamento, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, in riferimento agli artt. 3, 38, primo comma, 24 e 113 della Costituzione; che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata, autorizzando l'I.N.P.S. a corrispondere le prestazioni gia' liquidate in favore dei mutilati, invalidi civili e sordomuti, anche se riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', ma a condizione che tale liquidazione sia anteriore alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 25 del 1988, risulta palesemente irrazionale perche', pur recependo il principio dell'attribuibilita' delle menzionate prestazioni, nel caso in cui il riconoscimento del relativo diritto sia intervenuto dopo il compimento di tale eta' da parte dell'interessato, ne subordina, poi, l'operativita' alla sussistenza del mero requisito temporale della suddetta anteriorita', cosi' illegittimamente discriminando fra soggetti che versano in identica situazione e che possono vedersi assicurato o non il diritto al trattamento in questione a seconda della maggiore o minore solerzia dell'apparato burocratico preposto ai necessari accertamenti amministrativi; che, di conseguenza, la norma inciderebbe altresi' illegittimamente sul diritto dei soggetti sfavoriti (dall'impossibilita' di far valere il ricordato requisito temporale) di vedersi assicurati mezzi di sussistenza adeguati alle proprie necessita', col corollario della ulteriore violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto l'astratta riconoscibilita', in favore di costoro, del diritto alla pensione di inabilita' non puo' condurre ad un provvedimento giudiziale di condanna dell'I.N.P.S. alla corresponsione della pensione sociale sostitutiva; che con successiva ordinanza in data 8 aprile 1988 (R.O. n. 453 del 1988) lo stesso Pretore di Parma, nel procedimento civile promosso da Pattini Arturo nei confronti del Ministero dell'Interno e dell'I.N.P.S., avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilita' civile e di quella sociale sostitutiva, ha sollevato nuovamente la sopra esposta questione di legittimita' costituzionale censurando l'art. 1, primo comma, del citato decreto-legge n. 25 del 1988, nel testo risultante dalla legge di conversione 21 marzo 1988, n. 93, che, sopprimendo il secondo ed il terzo comma dell'art. 1 dello stesso decreto-legge n. 25 del 1988, avrebbe ulteriormente limitato le ipotesi di soddisfacimento concreto del diritto alla pensione gia' riconosciuto; Considerato che i due giudizi, attesa l'identita' delle questioni, possano essere riuniti e decisi con un unico provvedimento; che le domande in via amministrativa degli interessati, dirette ad ottenere l'accertamento del proprio stato invalidante e la concessione delle provvidenze di legge sono state proposte, in entrambe le fattispecie di cui ai giudizi a quibus anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 25 del 1988; che il giudice remittente ha riconosciuto, con sentenze non definitive, il diritto degli interessati alla pensione di invalidita' civile con decorrenza rispettiva dal 1 gennaio 1987 e dal 1 gennaio 1985; che, ad avviso dello stesso giudice, la disciplina della materia previgente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 25 del 1988 avrebbe consentito la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento della pensione sociale sostitutiva di quella di invalidita' civile, in presenza delle condizioni reddituali previste per la seconda e dell'avvenuto compimento dell'eta' pensionabile stabilita per la prima; che nelle ordinanze di rimessione il giudice a quo non precisa le ragioni per cui, pur essendo avvenuto il riconoscimento del diritto suddetto con riferimento ad epoca di vigenza della teste' menzionata disciplina anteriore al decreto-legge n. 25 del 1988, individui, poi, in tale ultima fonte normativa, la preclusione al riconoscimento del conseguente diritto all'erogazione della pensione sociale sostitutiva, alle ricordate condizioni, ed alla condanna dell'I.N.P.S. al versamento delle correlative prestazioni; che, invero, la liquidazione di queste ultime attiene alla fase meramente esecutiva del rapporto accertato con le gia' pronunciate sentenze non definitive e si radica, pertanto, essa stessa in un momento anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge n. 25 del 1988, come il diritto che ha costituito oggetto del suddetto accertamento; che, conseguentemente, appare necessario che il giudice a quo riesamini la rilevanza della questione alla luce di tali circostanze e che a tal fine gli vengano restituiti gli atti;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riunisce i giudizi; Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Parma. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0263