N. 124 ORDINANZA 6 - 16 marzo 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Tribunali militari - Esercizio di funzioni giurisdizionali - Responsabilita' disciplinare dei componenti - Mancata previsione per l'assenza di un organo di autogoverno della magistratura militare - éJus superveniens: legge 30 dicembre 1988, n. 561 Necessita' di riesame della rilevanza della questione Restituzione degli atti al giudice éa quo. ultimo comma). Cost., artt. 3, 13, 28, 97, 101 e 105)(GU n.12 del 22-3-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli art.1, comma primo, n. 1, 3 e 25 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare) e 5, ultimo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), promossi con sedici ordinanze emesse in data: 7 giugno 1988, 30 maggio 1988 (3 ordinanze), 14 giugno 1988 (3 ordinanze), 20 giugno 1988 (2 ordinanze), 28 giugno 1988 (2 ordinanze), 27 maggio 1988 (2 ordinanze), 24 maggio 1988, 29 giugno 1988 e 30 giugno 1988 dal Giudice istruttore presso il Tribunale militare di Padova, iscritte ai numeri da 580 a 595 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Giudice istruttore presso il Tribunale militare di Padova ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 25 del regio decreto 9 settembre 1941 n. 1022, in quanto l'esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte dei Tribunali militari si svolge senza che sia prevista responsabilita' disciplinare dei componenti dei medesimi, e cio' per la mancanza di un organo di autogoverno, circostanza questa che comporterebbe la violazione degli articoli 3, 13, 28, 97, 101 e 105 della Costituzione; Considerato che con legge 30 dicembre 1988 n. 561, successiva alle ordinanze di rimessione, e' stato istituito il Consiglio della magistratura militare e che pertanto si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo perche' esamini l'attuale rilevanza della questione proposta;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Giudice istruttore presso il Tribunale militare di Padova. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0275